Il decreto competitività ha abrogato la previsione di legge che
collegava l'entità del capitale sociale con l'obbligo di nomina dell'organo di
controllo. E' stato infatti abrogato il comma 2 del'art. 2477 del
codice civile.
la misura del capitale sociale
non incide più sull'obbligo dell'organo di controllo per una s.r.l.
La relazione illustrativa del
decreto motiva tale cambiamento nella necessità di ridurre i costi per le
piccole e medie imprese.
L'organo di controllo dunque
resta obbligatorio nei seguenti casi:
·
superamento per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre parametri
indicati all'art. 2436-bis del C.c:
o
almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
o
almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
o
almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
·
obbligo di redazione del bilancio consolidato;
·
controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.
bisogna quindi verificare nei singoli casi
il contenuto dello statuto sociale, in quanto se esso prevede:
·
un generico riferimento all'art. 2477 del codice civile, allora l'obbligo
di nomina non sussiste;
·
espressamente la nomina dell'organo di controllo quando il capitale è pari
o superiore a quello minimo previsto per le S.p.A (ora pari a 50.000 Euro),
allora la nomina resta obbligatoria, salvo che si provveda a modificare lo
statuto.
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