Per i contribuenti che non hanno ancora
versato si ricorda che entro il 30 giugno è possibile regolarizzarsi
pagando una mini sanzione (0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14°
giorno). Sempre entro il 30 giugno è possibile sanare le irregolarità
relative all'Imu/Tasi 2014, utilizzando il ravvedimento lungo. Ecco
un breve riepilogo su tutte le possibilità di ravvedersi.
Ravvedimento Imu e Tasi, tutte le possibilità
Anche per l'Imu e per la Tasi, come per gli altri
tributi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione
del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.
Il contribuente che intende porre rimedio alla dimenticanza o
all'errore, ha varie possibilità di regolarizzarsi.
1.
Entro 14 giorni dalla violazione è possibile ravvedersi
con una riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La
sanzione sarà quindi dello 0,2% per il 1° giorno, dello 0,4% per il secondo
giorno e così via fino al 2,8% il 14° giorno.
2. Se i 14 giorni sono
passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve",
entro 30 giorni dalla commissione della violazione, con la riduzione della
sanzione a 1/10. La sanzione quindi diventa del 3%.
3. Decorsi inutilmente i
30 giorni, è possibile ravvedersi con la riduzione della sanzione a 1/9 (sanzione
3,33%), usufruendo del nuovo "ravvedimento intermedio",
introdotto dalla Finanziaria 2015. Che i 90 giorni decorrino dal termine di
versamento, e non da quello di presentazione della dichiarazione, è stato
confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23/E/2015).
4. Se il ritardo è
superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d.
"ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa
la violazione. In tal caso la sanzione sale al 3,75% (1/8). E' stata l'Agenzia
delle Entrate, con la circolare 23/E/2015, a chiarire che il ravvedimento
lungo, per la Tasi e per l'Imu, scade con il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, e non entro un anno dall'omissione del pagamento.
La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori
ipotesi di ravvedimento:
·
quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs.
472/97;
·
quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;
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