COSA SPETTA
Un assegno il cui importo è calcolato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare. Generalmente è mensile e corrisposto in busta paga ma può essere anche giornaliero.
Il nucleo familiare è composto da:
- Il richiedente
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- I figli ed equiparati minori di età
- I figli ed equiparati maggiorenni inabili
- I figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori
- I figli ed equiparati, apprendisti o studenti, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché appartenenti a “nuclei numerosi” (nuclei composti da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni).
A CHI SPETTA
Ai lavoratori italiani e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all'estero, ai titolari di prestazioni, ai lavoratori iscritti alla gestione separata che paghino, per l’anno 2009, l’aliquota del 25,72%, ai titolari di prestazioni previdenziali, ai pensionati ex lavoratori dipendenti.
Non spetta ai lavoratori autonomi e ai pensionati titolari di pensione con contribuzione nella gestione dei lavoratori autonomi, ai quali compete l’ assegno familiare.
L’assegno al nucleo familiare, può essere richiesto dal coniuge dell’avente diritto, questi per avere diritto al pagamento non deve svolgere attività lavorativa o essere titolare di prestazione, la domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro del coniuge o all’ I.N.P.S. a seconda di chi è tenuto a pagare la prestazione.
QUANDO SPETTA
I requisiti essenziali per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare, sono:
- reddito familiare costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o equiparati;
- non debbono essere superati i limiti reddituali previsti.
QUANTO SPETTA
L’importo varia a secondo della situazione soggettiva del lavoratore, calcolata in base a diversi parametri, incidono nella determinazione dell’importo:
- il numero dei componenti il nucleo familiare;
- il reddito del nucleo;
- la tipologia del nucleo familiare (se si tratta di nuclei con un solo genitore o nuclei con un componente inabile).
LA DOMANDA
Il lavoratore dipendente deve inoltrare la domanda al datore di lavoro, che provvederà ad erogare l’assegno al nucleo familiare con la busta paga. Gli addetti ai servizi domestici, i lavoratori dell’agricoltura e aziende boschive, faranno domanda direttamente all’I.N.P.S., così come faranno i titolari di prestazione previdenziale, (pensione, disoccupazione etc.). La domanda deve essere presentata, pena la decadenza, entro 5 anni dall’insorgenza del diritto.