In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo.
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui
redditi.
Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, saranno determinate le modalità di attuazione della norma. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l’efficacia della disposizione in esame può essere prorogata anche negli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
La norma in esame precisa che il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, e di cui all’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011. In pratica, il predetto
contributo non si applica sui redditi dei dipendenti pubblici e sui redditi da pensione, su cui già grava il contributo del 5%, per i redditi sopra i 90.000 euro, e del 10%, per i redditi sopra i 150.000 euro, introdotto dalle predette disposizioni.
INVIATE I VOSTRI QUESITI SU FISCO,TRIBUTI E LAVORO A : PASQUALEAIR@TISCALI.IT VI ASPETTIAMO E RICORDATE DI SOSTENERE QUEST BLOG CON UNA DONAZIONE DI ALMENO EURO 5 E RICEVERETE GRATIS UNA NEWS LETTER VIA EMAIL CON NOVITA' OGNI MESE SU FISCO,LAVORO E TRIBUTI
Visualizzazione post con etichetta contributo solidarietà. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta contributo solidarietà. Mostra tutti i post
lunedì 3 ottobre 2011
giovedì 25 agosto 2011
Manovra 2011 nasce il contributo di solidarietà
La Manovra 2011istituisce un contributo di solidarietà in vigore da subito, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, derogando alle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente. Il prelievo di solidarieta' si applichera' nella misura del 5 per cento sui redditi superiori a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro, e del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
Iscriviti a:
Post (Atom)
MESSAGGIO DEL FONDATORE
Il Blog è stato creato esclusivamente per scopi infORmativi , a titolo gratuito e senza scopo di lucro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Le immagini e i testi presenti sul blog sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione o per qualsiasi violazione di copyright, non avranno che da segnalarcelo e provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Scusateci fin da adesso per il disturbo arrecato. OVE SI RICHIEDESSERO CONSULENZE, QUESTE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI SARANNO SOGGETTE A PAGAMENTO. |