Da maggio la segnalazione delle operazioni sospette sarà solo telematicaA partire dal prossimo maggio le modalità di segnalazione delle operazioni sospette (Sos) diventeranno solo telematiche. Si tratta di un nuovo tracciato in formato Xbrl; per coloro che non dispongano della strumentazione adeguata per l’elaborazione e il caricamento dei tracciati, sarà disponibile sul portale della Banca d’Italia un apposito data-entry. Rispetto all’attuale software Sos, le informazioni soprattutto sui soggetti coinvolti, saranno più organizzate e complete. Oltre al cliente, suoi delegati e controparti dovranno essere indicate ulteriori persone collegate, come il consulente che assiste il cliente, e l’eventuale titolare effettivo. Tre saranno le tipologie di segnalazione previste: riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa
FONTE:24 ORE
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lunedì 3 gennaio 2011
IN EDICOLA MANUALE DI LEGGI ILLUSTRATE
Come orientarsi con sicurezza nel dedalo di internet - Le insidie e i rischi da evitare nella ricerca - Gli accorgimenti per scrivere un efficace curriculum vitae - Come sostenere il colloquio di lavoro - I trucchi per farsi prendere in considerazione - Gli indirizzi utili per lavorare in Italia e in Europa
come calcolare la tua pensione
Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. Attualmente la pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo ma continuano a convivere anche i sistemi retributivo e misto.
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.
Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Ai fini del calcolo occorre:
- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti
o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati
- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti
o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
- determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:
Età 57 – coefficiente 4,419%
Età 58– coefficiente 4,538%
Età 59 – coefficiente 4,664%
Età 60 – coefficiente 4,798%
Età 61 – coefficiente 4,940%
Età 62 – coefficiente 5,093%
Età 63 coefficiente 5,257%
Età 64 coefficiente 5,432%
Età 65 e oltre - coefficiente 5,620%
Età 58– coefficiente 4,538%
Età 59 – coefficiente 4,664%
Età 60 – coefficiente 4,798%
Età 61 – coefficiente 4,940%
Età 62 – coefficiente 5,093%
Età 63 coefficiente 5,257%
Età 64 coefficiente 5,432%
Età 65 e oltre - coefficiente 5,620%
IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.
Si basa su tre elementi:
-l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
-la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
-l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2009 di 42.111 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore.
Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.
L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:
Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi
IL SISTEMA MISTO
Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 (peraltro per la quota B sulla base della media delle retribuzioni/redditi degli ultimi anni antecedenti la decorrenza della pensione il cui numero varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992) , in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.
Se però si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. L'opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo.
Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.
pannelli fotovoltaici no alla detrazione del 55 %
Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 20/05/2008 n. 2007.L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 55% non è applicabile ai costi sostenuti per l'acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica, ma solo alle altre spese di riqualificazione energetica, questo in considerazione del fatto che per l'impianto fotovoltaico è finalizzato alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, quindi è prevista una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio
proroga 2011 della detrazione del 55 % eco-bonus
Detrazione del 55%: rifinanziato per il 2011 l’eco-bonus per il risparmio energetico con la possibilità di procedere alla detrazione del 55% spalmata su 10 anni, anziché su 5. Per la proroga del 55% cambierà soltanto il periodo di utilizzo, mentre su beni ammessi e limiti di spesa le regole restano quelle oggi in vigore.
nuove sanzioni fiscali agli accertamenti dal 01 febbraio 2011
A partire dal 1° febbraio 2011 si applicano le nuove sanzioni fiscali nell’ipotesi di accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso La Legge di Stabilità, approvata alla Camera, determina le nuove misure delle sanzioni fiscali nelle materie di accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso. Le nuove sanzioni entrano in vigore per gli atti emessi dal 1° febbraio 2011 e non comprendono quelle che precedono le iscrizioni a ruolo. Per il ravvedimento operoso breve, le nuove sanzioni saranno ridotte ad un decimo del minimo, anziché ad un dodicesimo, e si applicheranno per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011
STOP ALLE COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI CARTELLE ESATTORIALI
2011 vietate le compensazioni ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo.
Dal 1° Gennaio 2011 è vietata la compensazione di crediti erariali in F24 fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a €. 1.500,00 richiesti tramite cartelle esattoriali, iscritti cioè a ruolo, per i quali non è stato rispettato il terminte per il pagamento.
Nel caso in cui tale regola non venisse rispettata, verrà applicata una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo a titolo definitivo per imposte erariali e per i quali è scaduto il termine.
La penalità non può comunque essere superiore al 50% dell'importo indebitamente compensato.
domenica 2 gennaio 2011
PENSIONI -IL RISCATTO DELLA LAUREA
Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le prestazioni.
I PERIODI RISCATTABILI
E’ ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da ricatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Si possono riscattare:
- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.
A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
N.B. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. (Msg. n.22427 del 08.10.2008
CONDIZIONI PER IL RISCATTO
- Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
- I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997.;
- Essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008.
LA DOMANDA
Deve essere presentata su apposito modulo all'Inps senza limiti di tempo con allegato il certificato rilasciato dall'università che comprovi:
- il conseguimento del diploma di laurea;
- gli anni accademici durante i quali è stata frequentata la facoltà;
- gli anni fuori corso;
- la durata del corso legale di laurea.
CALCOLO DELL'ONERE DI RISCATTO
L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13 della legge n.335 del 1995.
L’onere di riscatto relativo a periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo viene determinato con i criteri dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica).
L’onere relativo a periodi da valutare con il sistema contributivo è invece determinato applicando l' aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
I periodi riscattati ai sensi della normativa citata sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.
I periodi riscattati ai sensi della normativa citata sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.
INNOVAZIONI DAL 01.01.2008 (LEGGE N. 247/2007)
Le innovazioni si applicano solo per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008 indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea:
- il contributo può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione;
- la facoltà di riscatto laurea può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.
RISCATTO LAUREA RICHIESTO DAI SOGGETTI INOCCUPATI.
La facoltà (circ. n.29 del 11.03.2008) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata (msg. n. 5529 del 09.03.2009).
L'onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda)
Per l'anno 2010, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.334,00.(Circolare n.14/2010). A detto importo va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, chi volesse riscattare il periodo di laurea come inoccupato presentando domanda nel corso del 2010 dovrebbe pagare, per un anno di corso , un importo pari a €.4.730,22.
Il calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino ante 1 gennaio 1996, richiesti da non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato con calcolo contributivo ed anche ai fini pensionistici non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto.
Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato. Nel caso il richiedente non abbia un reddito personale, il contributo è detraibile nella misura del 19 per cento dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico.
Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato potrà quindi inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza. (msg. n. 5529 del 09.03.2009).
Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008,> gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. E’ confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.
La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.
Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di due volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.
Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.
Eventuali variazioni di indirizzo o di dati anagrafici dovranno essere prontamente comunicati all’istituto.
FONTE: I.N.P.S
CODICE FISCALE PER ACQUISTI SUPERIORI A 3000 EURO NEL 2011
Meno tasse sul lavoro notturno e straordinario a patto che garantisca maggiore produttività all’impresa; bonus al 55% sui lavori di ristrutturazione della casa se i lavori hanno l’obiettivo di garantire risparmio energetico all’abitazione e studi di settore a misure di crisi. Sono alcune delle misure fiscali che con la Legge di Stabilità 2011, approvata prima di Natale, verranno confermate anche per l’anno appena iniziato. Attesa poi per due grandi novità che dovrebbero entrare in vigore dal 2011: il nuovo redditometro e la cedolare secca sugli affitti. Sul primo provvedimento è al lavoro l’Agenzia delle Entrate mentre per la tassazione al 20% sugli affitti si attende l’approvazione definitiva del decreto legislativo sul federalismo municipale. Ecco tutte le novità del fisco per il 2011.
DETASSAZIONE SALARIO PRODUTTIVITA’. Viene tassata con un’aliquota agevolata del 10% la parte del salario legata alla maggiore produttività. Rientrano nella detassazione anche straordinari o lavoro notturno se appunto garantiscono maggiore produttività.
ECO-BONUS 55%. Confermata la detrazione Irpef al 55% ‘spalmata’ su 10 anni. L’agevolazione vale per tutti i lavori di ristrutturazione che garantiscono risparmio energetico. – ACCERTAMENTI. L’amministrazione in caso di accertamento terra’ conto del ‘rischio evasione’. Gli uffici potranno procedere ad accertamenti parziali. – 5 PER MILLE. Il ‘milleproroghe’ prevede il rifinanziamento per il 2011, pari a 400 milioni di euro (di questi 100 per l’assistenza alle persone affette dalla Sla). I contribuenti potranno cosi’ anche il prossimo anno devolvere una quota della loro Irpef, il 5 per mille appunto, ad associazioni di volontariato o enti di ricerca. -
IMMOBILI. Proroga ancora per un anno dell’esenzione dall’Iva per immobili invenduti. Imposte anticipate per chi acquista un immobile in leasing. – STUDI DI SETTORE. La revisione ordinaria degli strumenti attraverso i quali autonomi e professionisti pagano le tasse dovrebbe essere portata, dal ‘milleproroghe’, al 31 dicembre 2011. Previsto a marzo il check-up per introdurre i correttivi legati alla crisi. – REDDITOMETRO. Presto sarà disponibile il software per il ”redditometro fai-da-te”: ogni contribuente potrà cioè verificare la congruità del reddito dichiarato con le spese sostenute. Gli accertamenti sintetici sul reddito scatteranno quando si spendera’ il 20% in più del reddito dichiarato.
CODICE FISCALE PER ACQUISTI. Dal prossimo anno per fare acquisti oltre i 3.000 euro bisognerà fornire anche il proprio codice fiscale. – CEDOLARE SECCA. La misura, che introduce una tassazione agevolata al 20% sugli affitti, è contenuta nel decreto legislativo sul federalismo municipale, che dovrebbe essere approvato in via definitiva solo a fine gennaio. Questo però non dovrebbe ostacolare l’entrata in vigore della cedolare, considerato che il pagamento delle tasse è inserito nella dichiarazione dei redditi che si presentano in primavera. – INTERESSI LEGALI. Nel caso di pagamento in ritardo di tasse gli interessi legali saliranno nel 2011 all’1,5% (dall’attuale 1%). – RAVVEDIMENTO PIU’ CARO. Salgono le sanzioni in caso di pagamento in ritardo delle tasse attraverso il cosiddetto ‘ravvedimento operoso’: se si paga entro 30 giorni la multa sale al 3%, dall’attuale 2,5%, di quanto dovuto
PATENTE COME SI CONTROLLA IL SALDO PUNTI
Il titolare può controllare in tempo reale lo stato della propria patente presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, utilizzando il portale dell'automobilista.
Su questo portale il Ministero dei Trasportii ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida: occorre semplicemente iscriversi al sito seguendo le istruzioni presenti sulla home page.
E' possibile utilizzare anche l'utenza telefonica 848782782, ma attenzione non è un numero verde. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico.
Su questo portale il Ministero dei Trasportii ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida: occorre semplicemente iscriversi al sito seguendo le istruzioni presenti sulla home page.
E' possibile utilizzare anche l'utenza telefonica 848782782, ma attenzione non è un numero verde. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico.
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Il Blog è stato creato esclusivamente per scopi infORmativi , a titolo gratuito e senza scopo di lucro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Le immagini e i testi presenti sul blog sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione o per qualsiasi violazione di copyright, non avranno che da segnalarcelo e provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Scusateci fin da adesso per il disturbo arrecato. OVE SI RICHIEDESSERO CONSULENZE, QUESTE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI SARANNO SOGGETTE A PAGAMENTO. |