martedì 12 aprile 2011

LA CARTELLA ESATTORIALE NUOVA VERSIONE

A seguito dell’approvazione del nuovo modello di cartella, di cui al
Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2010, si è proceduto ad una revisione sotto
il profilo contenutistico e lessicale delle “Avvertenze” relative alle diverse tipologie
di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, al fine di fornire informazioni
più dettagliate e di facile comprensione in ordine alle attività che il contribuente ha
facoltà di porre in essere a fronte della notifica di una cartella di pagamento.
Ciascun foglio “Avvertenze” contiene, infatti, le principali indicazioni
relative alle modalità di richiesta di riesame in autotutela del ruolo, di presentazione
del ricorso avverso la cartella nonché di richiesta di sospensione del pagamento.
In particolare, la sezione dedicata a “Quando e come presentare ricorso”
contiene le informazioni relative all’autorità da adire (Commissione Tributaria,
autorità giudiziaria ordinaria, organo estero competente) nonché alle modalità di
presentazione del ricorso (od opposizione) avverso il ruolo e/o la cartella.
La sezione conclusiva è dedicata generalmente alla richiesta di sospensione
del pagamento formulabile dal contribuente che propone ricorso, sia in sede
amministrativa che giudiziale, con l’espressa precisazione, a seconda dei casi, delle
ipotesi in cui la suddetta facoltà è esclusa in ragione della particolare tipologia di
somme iscritte a ruolo, ovvero in cui essa è oggetto di specifica disciplina
normativa.
Pubblichiamo qui una parte che riguarda le nuove cartelle esattoriali ricevute per presunto omesso pagamento di :
 canone di abbonamento alla televisione

cosa fare
AVVERTENZE:
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA
Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni alla RAI - Radiotelevisione italiana, Funzione
Regionale Abbonamenti TV, all’indirizzo indicato nel prospetto riportato nella cartella alla pagina contenente l’ufficio che ha dispoto l’iscrizione a ruolo.
Allo  stesso indirizzo può essere spedita o consegnata l’eventuale istanza di riesame per chiedere l’annullamento del ruolo, che deve essere intestata alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al
“Dettaglio degli addebiti; l’istanza non interrompe né sospende i termini di proposizione dell’eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell’intestazionedella pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, o un suo delegato.
QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO
Quando presentare il ricorso
Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).
A chi presentare il ricorso
Il contribuente deve:
· intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n.546/1992);
· notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativaal “Dettaglio degli addebiti”, spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all’impiegato addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
· notificare il ricorso all’Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività
(ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per postain plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
· la Commissione tributaria provinciale
· le generalità del ricorrente
· il codice fiscale
· il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
· la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
· la Direzione/Ufficio e/o l’Agente della Riscossione contro cui si ricorre
· il numero della cartella di pagamento
· i motivi del ricorso
· la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
· la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.
E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notificadella cartella.
N.B. Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamenteassistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del d.lgs. n.546/1992). Per importo contestato si intende l’ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso dicontroversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.
Costituzione in giudizio
Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o
spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Il fascicolo deve contenere:
· l’originale del ricorso se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all’originale del ricorso;
· la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
· la fotocopia della cartella di pagamento.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale.
Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
· Sospensione amministrativa: l’istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
· Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l’istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L’istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l’istanza alla Direzione/Ufficio o all’Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

lunedì 11 aprile 2011

cedolare secca -locazioni

IL  7 aprile è entrata in vigore il nuovo sistema di tassazione delle locazioni ad uso abitativo, sostitutivo delle attuali imposte Irpef, addizionali, di registro e di bollo. La cedolare secca permetterà al contribuente, che decida di farvi opzione, di scontare un’imposta del 21% o 19% sul canone di locazione annuo.
La cedolare secca altro non è che un sistema di tassazione alternativo all’IRPEF, esercitabile su opzione, per le persone fisiche che concedono in  locazione immobili ad uso abitativo.
Sono pertanto escluse da tale regime fiscale le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio d’impresa/arti e professioni o da enti non  commerciali.
Per poter tassare i redditi da locazione con l’imposta sostitutiva “cedolare secca”, i soggetti interessati dovranno non solo fare apposita  opzione, con le modalità che verranno stabilite con un prossimo  Provvedimento, ma dovranno anche comunicare all’inquilino, con lettera  raccomandata, la volontà di aderire a tale regime. Questa comunicazione dovrà avvenire prima della scelta, a pena di inefficacia, e includerà la  rinuncia, da parte del locatore, all’aggiornamento del canone, inclusa la  variazione ISTAT, per tutta la durata dell’opzione.
La persona fisica che opta per la cedolare secca applicherà al canone  di locazione annuo (in misura integrale), stabilito dalle parti nel contratto, la percentuale del:
• 21%, per i contratti di locazione diversi da quelli a canone concordato;
• 19%, per i contratti a canone concordato, relativi ad abitazioni ubicate nei  comuni ad alta tensione abitativa.
La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di  locazione per i quali non è previsto l’obbligo di registrazione.
Tale imposta sostituirà non solo l’Irpef e le relative addizionali, ma anche  l’imposta di bollo e l’imposta di registro sul contratto di locazione e sulle  risoluzioni e proroghe.
Resta fermo l’obbligo di:
• presentazione della dichiarazione dei redditi;
• registrazione del contratto, che assorbe gli ulteriori obblighi di  comunicazione
 fonte:fisco e tasse

giovedì 7 aprile 2011

18 APRILE 2011 ATTENZIONE A COMPENSARE CREDITI D'IMPOSTA IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

In vista della prossima scadenza delle imposte del 18 aprile 2011, prima di poter utilizzare in compensazione i crediti d’imposta, chi ha cartelle esattoriali scadute sopra i € 1.500 dovrà estinguere il debito iscritto a ruolo
Il prossimo 18 aprile scade il termine per il versamento mensile dell’Iva, delle ritenute e dei contributi relativi al mese di marzo, con la necessità di verificare l’eventuale esistenza di preclusioni alla compensazione. In sostanza, prima di poter utilizzare in compensazione i crediti d’imposta, chi ha cartelle esattoriali scadute sopra i € 1.500 dovrà estinguere il debito iscritto a ruolo. Il pagamento della cartella potrà avvenire anche mediante compensazione dei crediti d’imposta disponibili, e solo successivamente si potrà sfruttare il credito residuo per pagare le imposte dovute. In caso di violazione del divieto scattano sanzioni che possono giungere al 100% dell’importo compensato, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E dell’11.03.2011. Ai fini della compensazione delle somme iscritte a ruolo, il contribuente deve utilizzare il modello F24 Accise, riportando il codice tributo RUOL, appositamente istituito dall’Agenzia con la Risoluzione n. 18/E del 21.02.2011.
Fonte: Il Sole 24 Ore

martedì 5 aprile 2011

multe nelle zone blu-annullabili impugnamole

. "Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico". Lo prevede l'articolo 7 comma VIII del Codice della Strada. Lo stesso Codice della Strada prevede (art. 3, comma I, n. 7) che per carreggiata si intende "la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli". Ciò vuole dire che gran parte delle  zone blu istituite nei comuni italiani, sono fuorilegge.
Come hanno ribadito molti avvocati intervistati in vari programmi televisivi,l'automobilista multato può fare ricorso conto la sanzione. Vi è anche una  sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce che se in zona ci sono solo parcheggi a pagamento la multa si può invalidare. La Suprema Corte ha puntualizzato che se vicino all'area "a strisce blu" non c'è un'area di sosta libera, gli automobilisti possono evitare di pagare. Ora è da interpretare il termine "vicino", ma è certo che la Cassazione fissa i paletti per la creazione delle aree con le strisce blu. Devono necessariamente avere vicino una zona di parcheggio libera. Altrimenti le multe agli automobilisti che non pagano la sosta potranno essere invalidate.
Visto che il medesimo articolo 7 del Codice stradale stabilisce che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la viabilità urbana, l'amministrazione comunale dei vari comuni italiani farebbe bene pubblicare la destinazione dei  milioni di euro introitati con le multe per infrazioni al codice della strada.
Unico svantaggio che fare ricorso la giudice di pace ha un costo anche se minimo, che io però invito ad affrontare,tutti insieme dobbiamo contestare le multe e le sanzioni addebitateci se non dovute, anche se si corre il rischio di non recuperare le somme sborsate, ma così si crea un precedente e si fa in modo che per il futuro,non vengano più elevate tali contravvenzioni.
Tutti in massa contestiamole.

ATTUALITA' SCADENZE FISCALI APRILE 2011

SCADENZA 15 APRILE 201

SOGGETTI OBBLIGATI:             Soggetti IVA
ADEMPIMENTO:        Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese
solare precedenti risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti
SOGGETTI OBBLIGATI:             Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
ADEMPIMENTO:        Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel  mese so
lare precedente
SOGGETTI OBBLIGATI:             Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e  
contributi
ADEMPIMENTO:        Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 Marzo 2011 (ravvedimento) con Modello F24
SOGGETTI OBBLIGATI:             Sostituti d'imposta
ADEMPIMENTO:        1)Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente con Modello F24

2) Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente con Modello F24

3) Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente con Modello F24

4) Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente con Modello F24

5) Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a
progetto corrisposte nel mese precedente con Modello F24

6) Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel
mese precedente con Modello F24

7) Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale
corrisposti nel mese precedente con Modello F24

8) Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese
Precedente con Modello F24

9) Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente con Modello F24

10) Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente con Modello F24

11) Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese
Precedente con Modello F24

12) Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente con Modello F24

13) Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 5 D.L. n. 185/2008) con Modello F24

14) Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno con Modello F24

15) Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro con Modello F24

16) Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno con Modello F24

17) Versamento della rata dell’acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente con Modello F24

18) Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro con Modello F24.

SOGGETTI OBBLIGATI:             Contribuenti Iva mensili

ADEMPIMENTO:                        Liquidazione versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente con Modello F24
SOGGETTI OBBLIGATI:             Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
ADEMPIMENTO:                        Versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente con Modello F24
SOGGETTI OBBLIGATI:                  Contribuenti Iva che hanno le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori  abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
ADEMPIMENTO:        Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI:             Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta relativa al 2010
ADEMPIMENTO:        Versamento della 2° rata dell'Iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annualecon maggiorazione , con Modello F24.
SOGGETTI OBBLIGATI:             Soggetti che esercitano attività di intrattenimento
ADEMPIMENTO:        Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente con Modello F24
SOGGETTI OBBLIGATI:             Soggetti obbligati al pagamento dell'accisa
ADEMPIMENTO:        Versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente con Modello F24


SCADENZA 26 APRILE 2011
SOGGETTI OBBLIGATI:             Operatori intracomunitari con obbligo mensile
ADEMPIMENTO:                     Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario,
effettuati nel mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI:             Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale
ADEMPIMENTO:                      Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli   acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario,
effettuati nel trimestre precedente

domenica 3 aprile 2011

COMUNICAZIONE UNICA UN GRAN SUCCESSO

Comunicazione Unica compie un anno. La procedura telematica, dal 1° aprile scorso, consente di dar vita a una attività imprenditoriale e di comunicare le eventuali modifiche aziendali, adempiendo a tutti gli obblighi di legge con pochi click.
 Il dialogo avviene con un unico interlocutore, il Registro delle imprese delle Camere di commercio (www.registroimprese.it), che provvede a trasmettere a ciascuna delle altre amministrazioni interessate i dati di sua competenza, consentendo in tal modo anche l’attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva (Agenzia delle Entrate) e l’iscrizione ai fini previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).
 Di tutta evidenza i vantaggi per imprese e professionisti che, potendo svolgere tutte le operazioni direttamente dal proprio ufficio, vedono ridurre i costi e la complessità delle procedure.
Benefici anche per la Pubblica amministrazione, che può così diminuire i costi di sportello e di personale, garantendo ai cittadini un servizio sempre a disposizione, sicuro ed efficiente.
 Le pratiche svolte dal 1° aprile 2010 fino a oggi sono 2.944.537, in media 8.179 al giorno, sabato e domenica inclusi, in pratica più di 5,68 al minuto.
Nel periodo sono nate 521.864 nuove imprese, mentre le variazioni comunicate sono state 1.876.323.
FONTE :fisco oggi

sabato 2 aprile 2011

PENSIONI CUMULO REDDITO

PENSIONI CON CALCOLO RETRIBUTIVO
A partire dal 1° gennaio 2009 le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro. La regola vale oggi, oltre che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contribuzione, anche per quelle raggiunte con 58 anni di età e 35 di contribuzione per i lavoratori dipendenti, 59 di età e 35 di contributi, per gli autonomi. Questo fino al 30 giugno 2009. A partire dal 1° luglio si conseguirà infatti la pensione con il sistema della quote: quota 95 per i lavoratori dipendenti (cioè età minima 59 anni e 36 di contributi) e quota 96 per i lavoratori autonomi (60 anni di età e 36 di contributi).
PENSIONI CON CALCOLO CONTRIBUTIVO
Il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo.
Sono cumulabili le pensioni raggiunte con 35 anni di contribuzione e l’età prevista per le pensioni calcolate con il sistema retributivo (v. paragrafo precedente).
Sono cumulabili, inoltre, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate a coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo, 60 anni se donna.
ESCLUSIONI DALLA NUOVA DISCIPLINA
Rimangono i limiti previsti dalla vecchia normativa per:
  • gli assegni di invalidità
  • le pensioni ai superstiti
  • le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente
  • gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
  • i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
ASSEGNO DI INVALIDITA'
Per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo annuo Inps (nel 2009 è di € 23.826,40) e del 50% se va oltre le cinque volte (€ 29.783).
Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (€ 458,20 nel 2009) può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato:

con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità;
con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps (€ 458,20 nel 2009). Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia si applica la relativa disciplina del cumulo.
PENSIONI AI SUPERSTITI
Le pensioni ai superstiti non subiscono alcuna riduzione se il titolare ha un reddito inferiore a tre volte il trattamento minimo annuo Inps (€ 17.869,80). Vengono ridotte, invece, del 25% se il reddito è superiore. La riduzione sale al 40% se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps (€ 23.826,40) e al 50% se il reddito è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps (€ 29.783,01).

ATTUALITA' PENSIONE CASALINGHE CONTRIBUTI INTERAMENTE DEDUCIBILI DAL REDDITO

È il Fondo di previdenza, istituito dal 1.1.1997, per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
CHI SI PUÒ ISCRIVERE
Possono iscriversi al nuovo fondo di previdenza, i soggetti di entrambi i sessi e di età compresa fra quella prevista dalle norme sull’avviamento al lavoro (15 anni) e i 65 anni di età se:
  • svolgono lavoro in famiglia non retribuito connesso con responsabilità familiari, senza vincoli di subordinazione;
  • non sono titolari di pensione diretta;
  • non prestano attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussista l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale;
  • prestano attività lavorativa part-time se, in relazione all’orario e alla retribuzione percepita, si determina una contrazione delle settimane utili per il diritto a pensione.
COME ISCRIVERSI
La domanda di iscrizione può:
  • essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori;
  • inviata per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
  • trasmessa on-line, accedendo al sito www.inps.it.
La richiesta può essere effettuata per mezzo dell’apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps ovvero in carta semplice.
DA QUANDO SI PUÒ ISCRIVERE
L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Una volta effettuata conserva la sua validità anche se non sono stati eseguiti versamenti.

Coloro che erano iscritti alla Mutualità pensioni sono d’ufficio iscritti nel nuovo fondo e possono utilizzare i contributi versati come “premio unico d’ingresso”.
QUANTO SI PAGA
L'importo dei versamenti è libero, tuttavia, versando almeno 25,82, euro verrà accreditato un mese di contribuzione.
L'Inps accrediterà per ogni anno tanti mesi di contributi quanti ne risultano dividendo l'importo complessivo versato nell'anno per 25,82 euro (se si versano in un anno 110 euro, ad esempio, i mesi accreditati saranno 4).
Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento dell'anno con bollettini di conto corrente postale che l'Inps invia a casa insieme alla lettera di accoglimento dell'iscrizione.
I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile Irpef del dichiarante, anche per i familiari fiscalmente a carico.
PRESTAZIONE E REQUISITI
Spettano, a carico dell’Inps, le seguenti prestazioni:
  • pensione di inabilità, con almeno 5 anni di contributi, a condizione che sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • vecchiaia, a partire dal 57° anno di età, a condizione che siano stati versati almeno 5 anni (60 mesi) di contributi.
La pensione di vecchiaia:
  • viene liquidata solo se l'importo maturato risulta almeno pari all'ammontare dell'assegno sociale maggiorato del 20% (1,2 volte l'assegno sociale);
  • si prescinde dall’importo al compimento del 65° anno di età.
Non è prevista la concessione della pensione ai superstiti.
LA DOMANDA
Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it.
QUANTO SPETTA
L’importo è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo.
Le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo
 FONTE:INPS.IT

venerdì 1 aprile 2011

MODELLO UNICO PERSONE FISICHE-MINI

Il modello Unico Persone fisiche "Mini" è una versione semplificata, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse.Possono utilizzare Unico Mini i contribuenti residenti in Italia che:
  • non hanno cambiato il domicilio fiscale dal 1° novembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione (per esempio, dal 1° novembre 2008 per Unico 2010)
  • non sono titolari di partita Iva
  • hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
    • redditi di terreni e di fabbricati
    • redditi di lavoro dipendente o assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione
    • redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e quelli derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
  • vogliono fruire delle detrazioni (per esempio, spese sanitarie, interessi passivi su mutui, ecc...), e delle deduzioni (per esempio, contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie sostenute dai disabili, ecc...) per le spese sostenute, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro (per esempio, per coniuge e/o figli a carico, per lavoro dipendente, ecc..)
  • non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (per esempio, erede, tutore)
  • non devono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla propria residenza anagrafica
  • non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.

MESSAGGIO DEL FONDATORE