Una delle agevolazioni cardine su cui il mercato del lavoro italiano ha
fatto leva negli ultimi vent’anni è rappresentato senza dubbio dalla legge
407/90. Precisamente all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 sono previste
particolari agevolazioni contributive ai datori di lavoro (imprese, consorzi di
imprese, enti pubblici economici, datori iscritti negli albi professionali) che
assumono, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) lavoratori
disoccupati da almeno 24 mesi.
Le agevolazioni contributive in parola sono stabilite nelle misure che seguono:
per la generalità dei datori di lavoro, ammessi al beneficio, si applica per un
periodo di trentasei mesi una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico
del datore di lavoro fermo restando il versamento dell’intera quota a carico
del lavoratore; per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese
artigiane si applica l’esenzione totale per un periodo di trentasei mesi,
decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore, dei contributi a carico del
datore di lavoro, mentre è dovuta l’intera contribuzione a carico del
lavoratore; i datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che non
rivestono la natura di impresa (enti pubblici economici, liberi professionisti,
consorzi di imprese ivi compresi quelli di imprese artigiane) hanno solamente
diritto alla riduzione del 50%.
Tali misure agevolative vengono applicate anche ai contributi assistenziali
dovuti all’INAIL. Il premio annuale dovuto all’INAIL viene infatti ridotto in
base alle percentuali sopra indicate, fino ad azzerarsi per le imprese
artigiane ed ubicate nel Mezzogiorno.
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lunedì 6 maggio 2013
fac simile ricevuta per prestazione occasionale
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RICEVUTA
COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
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Il
sottoscritto ………………………………….……. nato a ………………………. il …………………………… e residente a
……………………………………..in Via ……………................................n………, codice
fiscale ……………………………….;
DICHIARA
di
ricevere da'.........................................................., sede in ................................... Via ..........................................., Codice Fiscale ........................................e partita iva ......................................, quale compenso per l’attività
“………………………………………………………”;
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Descrizione
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Importo
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Competenze concordate
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Euro ……………………
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Ritenuta d’acconto 20%
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Euro ……………………..
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Trattenuta INPS (da calcolare
al superamento di euro 5.000,00)
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Euro …………………….
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Netto
a pagare
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Euro
……………………..
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Dichiara
inoltre sotto la propria responsabilità che tale compenso:
-
ha
carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di
lavoro autonomo con carattere di abitualità;
-
è
soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del Dpr 600/73;
-
non
è soggetto al regime Iva a norma dell’art. 5 Dpr 633/72 e successive
modificazioni;
-
è
assoggettato/ non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso
dell’anno solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione
occasionale supera/non supera i 5.000,00 euro.
Luogo
e data,
In
fede
………………………………………….
giovedì 2 maggio 2013
tassa sui licenziamenti dal 01 gennaio 2013
La Riforma del Lavoro ha introdotto dal 1° gennaio 2013, un contributo in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni, c.d. contributo di licenziamento. Tale contributo ha lo scopo di finanziare la nuova disoccupazione denominata ASpI, Assicurazione Sociale per l’Impiego ed è pari a € 483,80 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale fino ad un massimo di 36 mesi.
L’art. 2 della Legge 92/2012, meglio conosciuta come “Riforma Fornero” ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, l’ASpI – Assicurazione Sociale per l’Impiego – per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.
Per finanziare la predetta nuova assicurazione sono stati previsti, a carico del datore di lavoro:
- un contributo ordinario dell’1,61% per gli apprendisti dovuto sulle retribuzioni imponibili in quanto dal 1° gennaio 2013 è stata estesa la nuova forma di sostegno al reddito – ASpI – anche agli apprendisti;
- un contributo addizionale dell’1,40% da calcolare sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori assunti a tempo determinato;
- un contributo, c.d. di licenziamento per tutte le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013, per le causali che danno diritto all’ASpI, la nuova assicurazione sociale per l’impiego.
Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento del contributo in questione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI, a prescindere quindi dall’effettiva percezione della stessa vuoi per mancanza dei requisiti contributivi o per una nuova occupazione.
Il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione del rapporto per:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo (economico, disciplinare);
- dimissioni per giusta causa (quali per mancato pagamento delle retribuzioni, demansionamento, mobbing, o dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, dall’inizio delle gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino);
- interruzione del rapporto di apprendistato diverso dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore (compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione);
- risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito del tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del Lavoro di cui all’art. 7 legge 604/1966 così come modificato dalla Riforma Fornero (procedura preventiva ed obbligatoria da esperire presso la Direzione Territoriale del lavoro per i licenziamenti in aziende aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970;
- trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
Il contributo non è dovuto, nei seguenti casi:
- dimissioni;
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedure di conciliazione presso la DTL di cui sopra;
- decesso del lavoratore.
Il contributo di licenziamento è fissato nella misura del 41% del massimale ASpI, massimale che per l’anno 2013 è di € 1.180,00 (importo annualmente rivalutato sulla base all’indice ISTAT).
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato è dovuto un contributo pari a € 483,80 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (36 mesi).
Per i dipendenti licenziati che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare per il 2013 è di € 1.451,00
Il contributo ASpI è scollegato alla durata della prestazione individuale, ne consegue che è dovuto in misura intera anche per i rapporti di lavoro part-time, mentre per i rapporti di durata inferiore ai dodici mesi, il contributo va determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero la prestazione lavorativa di almeno 15 giorni di calendario.
Pertanto, nell’ipotesi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per licenziamento dopo 10 mesi di lavoro, l’importo da versare sarà pari a € 403,16, così calcolato:
€ 1.180,00 x 41% = € 483,80 x 10/12 = € 403,16
L’obbligo contributivo deve essere assolto entro il 16 del mese successivo a quello in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro e in un’unica soluzione in quanto non è prevista una definizione rateale.
In sede di prima applicazione, per le risoluzioni intervenute nel 1° trimestre 2013, il contributo potrà essere versato entro il 16 giugno p.v. senza aggravio di oneri accessori.
Pertanto per i licenziamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 lo studio provvederà al calcolo dell’importo del contributo inserendolo nel modello F. 24 relativo al mese di maggio, da versare il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 cade di domenica).
fonte : fisco e tasse
mercoledì 17 aprile 2013
dl 16/2012 semplificazioni fiscali
Art. 1, commi 1, 2 e 3 - Rateizzazione dei debiti tributari
La prima novità, in ordine di stesura, nel decreto fiscale 16/2012 è l’abrogazione della norma che vietava la dilazione delle somme iscritte a ruolo, in caso di decadenza dalla rateazione delle stesse somme per irregolarità nei pagamenti (D.lgs. n. 462/1997). D’ora in avanti, il contribuente che decade dalla rateazione di un avviso bonario, potrà comunque chiedere di usufruire della dilazione per momentanea difficoltà economica, anche se l’ importo è già stato iscritto a ruolo e gli è stata notificata la cartella di pagamento.
La rateizzazione, inoltre, diventa più flessibile dopo l’entrata in vigore del decreto fiscale, perché la possibilità di richiedere rate crescenti in luogo di quelle costanti, introdotta dalla manovra Monti per le sole rateazioni in prorogae ora estesa a tutti i casi.
Questo varrà quindi anche in sede di prima richiesta di rateazione. Questi due interventi, quindi, vanno considerati assieme danno il senso della nuova disposizione, grazie alla quale il debitore può differire nel tempo lo sforzo finanziario, prevedendo un maggiore esborso negli anni successivi al primo e potendo contare su rate più sostenibile in un anno di maggiore difficoltà economica.
Le dilazioni a rate costanti, già in corso alla data del 2.3.2012 (data di entrata in vigore del decreto) non sono soggette a modificazioni, salvo il caso di rateazione in proroga.
Art. 1, comma 2, lett. B - Blocco delle ipoteche con la rateizzazione
Nonostante prima del decreto fiscale vi fossero direttive interne di Equitalia che prevedevano, una volta accordata la rateazione, che non si potesse iscrivere ipoteca, esse non tutelavano pienamente il contribuente.
Con il D.L. 16/2012, invece, è vietato per legge apporre il vincolo di ipoteca in pendenza di una procedura di dilazione. A stabilirlo è il comma 2, lett b), secondo periodo, dell’art. 1 del D.l. 16/2012, che introduce all’art. 19 del D.p.r. 602/1973 il comma 1-quater. In particolare l’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza di rateazione è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.
Non ci sono modifiche sul regime delle ipoteche già iscritte prima della concessione della rateazione.
Articolo 1, comma 2 lett. c,d. - decadenza dal beneficio della rateazione
Un ulteriore modifica che va incontro alle esigenze del contribuente in difficoltà, riguarda la decadenza dalla possibilità di rateizzare Prima del decreto fiscale il contribuente perdeva la possibilità di dilazionare il proprio debito con il Fisco se ometteva il versamento della prima rata, o di due rate successive anche non consecutive. Ora, invece, si perde il beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
La prima novità, in ordine di stesura, nel decreto fiscale 16/2012 è l’abrogazione della norma che vietava la dilazione delle somme iscritte a ruolo, in caso di decadenza dalla rateazione delle stesse somme per irregolarità nei pagamenti (D.lgs. n. 462/1997). D’ora in avanti, il contribuente che decade dalla rateazione di un avviso bonario, potrà comunque chiedere di usufruire della dilazione per momentanea difficoltà economica, anche se l’ importo è già stato iscritto a ruolo e gli è stata notificata la cartella di pagamento.
La rateizzazione, inoltre, diventa più flessibile dopo l’entrata in vigore del decreto fiscale, perché la possibilità di richiedere rate crescenti in luogo di quelle costanti, introdotta dalla manovra Monti per le sole rateazioni in prorogae ora estesa a tutti i casi.
Questo varrà quindi anche in sede di prima richiesta di rateazione. Questi due interventi, quindi, vanno considerati assieme danno il senso della nuova disposizione, grazie alla quale il debitore può differire nel tempo lo sforzo finanziario, prevedendo un maggiore esborso negli anni successivi al primo e potendo contare su rate più sostenibile in un anno di maggiore difficoltà economica.
Le dilazioni a rate costanti, già in corso alla data del 2.3.2012 (data di entrata in vigore del decreto) non sono soggette a modificazioni, salvo il caso di rateazione in proroga.
Art. 1, comma 2, lett. B - Blocco delle ipoteche con la rateizzazione
Nonostante prima del decreto fiscale vi fossero direttive interne di Equitalia che prevedevano, una volta accordata la rateazione, che non si potesse iscrivere ipoteca, esse non tutelavano pienamente il contribuente.
Con il D.L. 16/2012, invece, è vietato per legge apporre il vincolo di ipoteca in pendenza di una procedura di dilazione. A stabilirlo è il comma 2, lett b), secondo periodo, dell’art. 1 del D.l. 16/2012, che introduce all’art. 19 del D.p.r. 602/1973 il comma 1-quater. In particolare l’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza di rateazione è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.
Non ci sono modifiche sul regime delle ipoteche già iscritte prima della concessione della rateazione.
Articolo 1, comma 2 lett. c,d. - decadenza dal beneficio della rateazione
Un ulteriore modifica che va incontro alle esigenze del contribuente in difficoltà, riguarda la decadenza dalla possibilità di rateizzare Prima del decreto fiscale il contribuente perdeva la possibilità di dilazionare il proprio debito con il Fisco se ometteva il versamento della prima rata, o di due rate successive anche non consecutive. Ora, invece, si perde il beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
Articolo 2 DL 2 marzo 2012 n. 16 - Comunicazioni e adempimenti formali
Art. 2, comma 1 - Tardiva comunicazione per benefici fiscali e regimi opzionali
Il Decreto consente la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali anche se il contribuente interessato non ha provveduto tempestivamente all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero agli altri adempimenti di natura formale richiesti (ad esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fini di lucro oppure opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR).
Sono, tuttavia, necessarie alcune condizioni:
Art. 2, comma 2 - Beneficiari 5‰
A partire dal 2012, possono partecipare alla riparto del 5 per mille dell’Irpef anche gli enti che non hanno provveduto entro i termini di scadenza agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo (domanda di iscrizione nell’elenco, eventuali integrazioni documentali).
Ciò è consentito a condizione che l’ente interessato:
Ora il D.L. n. 16/2012 inserisce il nuovo comma 2-bis all’ art. 43-ter 602/1073 prevedendo che, in caso di cessione dell’eccedenza d’imposta delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale, la mancata indicazione degli estremi del soggetto e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso, si applica la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 nella misura massima stabilita (€ 2065).
Art. 2, comma 4 - Termine presentazione dichiarazioni d’intento
Novità degna di nota è il differimento del termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
Art. 2, comma 5 - Termine presentazione dichiarazioni per i soggetti in liquidazione
I soggetti in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante-liquidazione non più entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera della messa in liquidazione, ma entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ossia:
• in linea generale, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;
• in caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci , dalla data di iscrizione della relativa delibera.
Nel caso di ditte individuali, i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.
Viene, inoltre, stabilito che, in caso di revoca dello stato di liquidazione, se gli effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo ante e post liquidazione.
Art. 2, comma 6 - Ritorno degli elenchi clienti e fornitori
Viene soppresso il limite di € 3.000 a partire dal quale le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura erano soggette all’obbligo di comunicazione (c.d. “spesometro”).
Ora l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti verrà assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere dall’ammontare unitario di ciascuna fattura. Si tratta, di fatto, di un ritorno agli elenchi clienti e fornitori.
Resta fermo, invece, il limite di € 3.600 (al lordo dell’Iva) per la comunicazione delle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura.
La novità decorre dal 1° gennaio 2012 ma sembra che l’adempimento previsto per il 30.04.2012 relativamente alle operazioni effettuate nel 2011 mantenga le regole precedenti. Si attendono i chiarimenti dell’Agenzia.
Art. 2, comma 7 - Domicilio fiscale
L’indicazione del domicilio fiscale del contribuente non è più richiesto in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli Uffici finanziari, bensì solo se espressamente richiesta.
Viene, inoltre, soppressa la norma di cui all’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, che prevedeva che la notifica degli atti al contribuente era validamente eseguita nel Comune nel quale il contribuente risultava avere il domicilio fiscale in base all’ultima dichiarazione annuale.
Art. 2, comma 8 - Limite di € 500 per la comunicazione “black list”
Il Decreto fiscale del 2 marzo stabilisce che la comunicazione delle operazioni con Paesi black list deve essere effettuata solo per le operazioni di importo superiore a € 500.
Art. 2, commi 9-10 - Accise
In materia di accise, viene prevista la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la
trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità .
Fonte : fisco e tasse
Il Decreto consente la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali anche se il contribuente interessato non ha provveduto tempestivamente all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero agli altri adempimenti di natura formale richiesti (ad esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fini di lucro oppure opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR).
Sono, tuttavia, necessarie alcune condizioni:
- la violazione non deve essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza
- il contribuente deve possedere i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
- il contribuente deve effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione “della prima dichiarazione utile”;
- “contestualmente”, deve essere eseguito il versamento della sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 nella misura minima prevista (€ 258) mediante mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.
Art. 2, comma 2 - Beneficiari 5‰
A partire dal 2012, possono partecipare alla riparto del 5 per mille dell’Irpef anche gli enti che non hanno provveduto entro i termini di scadenza agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo (domanda di iscrizione nell’elenco, eventuali integrazioni documentali).
Ciò è consentito a condizione che l’ente interessato:
- sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
- presenti la domanda di iscrizione e provveda alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
- effettui “contestualmente” il versamento della sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 nella misura minima prevista (€ 258) mediante mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.
Ora il D.L. n. 16/2012 inserisce il nuovo comma 2-bis all’ art. 43-ter 602/1073 prevedendo che, in caso di cessione dell’eccedenza d’imposta delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale, la mancata indicazione degli estremi del soggetto e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso, si applica la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 nella misura massima stabilita (€ 2065).
Art. 2, comma 4 - Termine presentazione dichiarazioni d’intento
Novità degna di nota è il differimento del termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
Art. 2, comma 5 - Termine presentazione dichiarazioni per i soggetti in liquidazione
I soggetti in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante-liquidazione non più entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera della messa in liquidazione, ma entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ossia:
• in linea generale, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;
• in caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci , dalla data di iscrizione della relativa delibera.
Nel caso di ditte individuali, i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.
Viene, inoltre, stabilito che, in caso di revoca dello stato di liquidazione, se gli effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo ante e post liquidazione.
Art. 2, comma 6 - Ritorno degli elenchi clienti e fornitori
Viene soppresso il limite di € 3.000 a partire dal quale le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura erano soggette all’obbligo di comunicazione (c.d. “spesometro”).
Ora l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti verrà assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere dall’ammontare unitario di ciascuna fattura. Si tratta, di fatto, di un ritorno agli elenchi clienti e fornitori.
Resta fermo, invece, il limite di € 3.600 (al lordo dell’Iva) per la comunicazione delle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura.
La novità decorre dal 1° gennaio 2012 ma sembra che l’adempimento previsto per il 30.04.2012 relativamente alle operazioni effettuate nel 2011 mantenga le regole precedenti. Si attendono i chiarimenti dell’Agenzia.
Art. 2, comma 7 - Domicilio fiscale
L’indicazione del domicilio fiscale del contribuente non è più richiesto in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli Uffici finanziari, bensì solo se espressamente richiesta.
Viene, inoltre, soppressa la norma di cui all’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, che prevedeva che la notifica degli atti al contribuente era validamente eseguita nel Comune nel quale il contribuente risultava avere il domicilio fiscale in base all’ultima dichiarazione annuale.
Art. 2, comma 8 - Limite di € 500 per la comunicazione “black list”
Il Decreto fiscale del 2 marzo stabilisce che la comunicazione delle operazioni con Paesi black list deve essere effettuata solo per le operazioni di importo superiore a € 500.
Art. 2, commi 9-10 - Accise
In materia di accise, viene prevista la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la
trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità .
Fonte : fisco e tasse
martedì 16 aprile 2013
I.N.P.S. PALERMO -RESPINGE LE ISTANZE DI ANNULLAMENTO PER AVVISI DI ADDEBITO SU CONTRIBUTI GIA' PAGATI
Si questa è la novita della sede I.N.P.S. di Palermo, che in dispregio alle norme sull'autotutela e in violazione di ogni trasparenza con il cittadino, respinge le istanze di annullamento per contributi già pagati e nonostante ciò iscritti a ruolo con avvisi di addebito.
questa notizia ci viene data da un privato cittadino,che si assume la responsabilità di quanto pubblicato e che ci ha prodotto a sostegno di quanto scrittoci debita documentazione.
Il fatto
in data pregressa viene presentata dal Signor x istanza di annullamento a mezzo a.r. per un avviso di addebito per contributi su lavoro dipendente ,perchè già assolti in forma rateale ,causa difficoltà economiche.
l'I.N.P.S. in data successiva, manda un diniego per tale istanza, nonostante avesse riconosciuto che i contributi come da copie prodotte fossero stati assolti, citando a motivazione di tale rifiuto una circolare la n 48 del 27.03.12 , che impone la presentazione delle istanze di dilazione ,rateizzazione eccetera in forma telematica e non a mezzo a.r.
Tale diniego, se pur motivato, risulta illeggittimo, non solo in violazione del principio dell'autotutela,ma anche perchè crea un pericolo per l'attività del cittadino, considerato che ove il Concessionario della Riscossione agisse con procedura esecutiva,quest'ultimo si vedrebbe costretto a pagare i contributi due volte ,subendo un danno grave ed irreparabile.
Noi a tutela di chi ci scrive indirizzeremo una nota con debita documentazione alla Direzione generale I.N.P.S. di Roma,chiedendo la conferma della correttezza di tale procedura e il motivo della mancata applicazione dell'autotutela.
in un momento così difficile, si dovrebbe cercare di aiutare le imprese, non assillandole con richieste di tributi e contributi peraltro già assolti.
Lasciamo come sempre spazio all' I.n.p.s. ove voglia rispondere nei commenti, sarà nostra cura pubblicare immediatamente la loro risposta.
il consulente fiscale online
questa notizia ci viene data da un privato cittadino,che si assume la responsabilità di quanto pubblicato e che ci ha prodotto a sostegno di quanto scrittoci debita documentazione.
Il fatto
in data pregressa viene presentata dal Signor x istanza di annullamento a mezzo a.r. per un avviso di addebito per contributi su lavoro dipendente ,perchè già assolti in forma rateale ,causa difficoltà economiche.
l'I.N.P.S. in data successiva, manda un diniego per tale istanza, nonostante avesse riconosciuto che i contributi come da copie prodotte fossero stati assolti, citando a motivazione di tale rifiuto una circolare la n 48 del 27.03.12 , che impone la presentazione delle istanze di dilazione ,rateizzazione eccetera in forma telematica e non a mezzo a.r.
Tale diniego, se pur motivato, risulta illeggittimo, non solo in violazione del principio dell'autotutela,ma anche perchè crea un pericolo per l'attività del cittadino, considerato che ove il Concessionario della Riscossione agisse con procedura esecutiva,quest'ultimo si vedrebbe costretto a pagare i contributi due volte ,subendo un danno grave ed irreparabile.
Noi a tutela di chi ci scrive indirizzeremo una nota con debita documentazione alla Direzione generale I.N.P.S. di Roma,chiedendo la conferma della correttezza di tale procedura e il motivo della mancata applicazione dell'autotutela.
in un momento così difficile, si dovrebbe cercare di aiutare le imprese, non assillandole con richieste di tributi e contributi peraltro già assolti.
Lasciamo come sempre spazio all' I.n.p.s. ove voglia rispondere nei commenti, sarà nostra cura pubblicare immediatamente la loro risposta.
il consulente fiscale online
venerdì 1 marzo 2013
ALIQUOTE IRPEF 2013
fino a 15.000 euro 23% 23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 Reuro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro
martedì 26 febbraio 2013
CARTELLE ESATTORIALI NULLE SE MUTE
All’interno della cartella esattoriale deve essere indicata in modo dettagliato la modalità di determinazione degli interessi, in modo che il contribuente abbia la possibilità di verificare punto per punto l'operato dell'ufficio.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 206/02/10, la quale evidenzia gravi violazioni inficianti la trasparenza dell’atto ad opera del Concessionario della riscossione.
In merito a tale questione, è bene chiarire che da tempo sia le associazioni che i gruppi spontanei a difesa dei contribuenti (si veda ad esempio il gruppo di facebook “SOS FISCO” sono in prima linea nel denunciare la totale mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi all’interno della cartella di pagamento, poiché manca l’indicazione del termine finale per il calcolo degli stessi, consistente con la data di consegna del ruolo.
L’importanza di tale data, infatti, emerge dalla lettura dell’articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, il quale stabilisce che “sulle imposte o le maggiori imposte dovute […] si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo”.
È agevole, quindi, rendersi conto di come il contribuente sia materialmente impossibilitato a verificare l’esattezza dei conteggi degli interessi non avendo a disposizione gli elementi all’uopo necessari.
È importante evidenziare, inoltre, che i vizi legati alle somme iscritte al ruolo si ripercuotono anche sul calcolo del compenso di riscossione (cd. aggio) che, come è noto, è proporzionale alle predette somme.
Mancando, dunque, il requisito della trasparenza e della certezza, si ritiene che ne derivi la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) “che può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva” (sent. Cassaz., sez.III, nr. 9293/2001).
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RISCOSSIONE-NULLITA' CARTELLA ESATTORIALE
giovedì 14 febbraio 2013
Spesometro: prorogato ulteriormente al 3.07.2013 il termine per l'invio della comunicazione degli acquisti tramite Pos
Con Provvedimento del 31 gennaio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato ulteriormente al 3 Luglio 2013, il termine ultimo per l'invio della Comunicazione, riferita al periodo d'imposta 2011, da parte degli operatori finanziari delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro 3.600, il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate (pagamenti POS), nei casi in cui l’acquirente sia un consumatore finale.
Motivazioni della proroga:
• le problematiche tecniche emerse per consentire agli operatori finanziari la comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini IVA, i cui pagamenti sono effettuati da privati mediante carte di credito, di debito o
prepagate hanno comportato la revisione del tracciato record che è stato concordato con le associazioni di
categoria;
• per assolvere a tale adempimento sono necessari maggiori tempi tecnici per l’adeguamento dei sistemi
informativi degli operatori finanziari e dell’Agenzia;
• le informazioni da comunicare riguardano le operazioni rilevate a partire dal 6 luglio 2011 ;
• il differimento del termine del 31 gennaio 2013 alla data indicata non determina alcun detrimento
dell’attività di controllo.
fonte: fisco e tasse
giovedì 31 gennaio 2013
ATTENZIONE POSSIBILE INCOSTITUZIONALITA' IMU ECCO I MOTIVI-CHIEDETECI I MODULI PER IL RIMBORSO VIA EMAIL A PASQUALEAIR@TISCALI.IT
Le ragioni della incostituzionalità si possono sintetizzare come segue.
L’Imu è una imposta incostituzionale per effetto del meccanismo applicativo con cui è stata congegnata ed imposta dal Decreto Legge, n° 201/2011.
In particolare, i vizi costituzionali dell’Imu hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i reali valori economici sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi.
Criteri di flessibilità che sono invece assolutamente necessari, dato che l’Imu è una imposta patrimoniale permanente.
E’ così che, nella meccanica dell’Imu, l’errore iniziale della base imponibile si moltiplica e si amplifica irrazionalmente con il progredire della crisi. I valori immobiliari possono scendere o precipitare (ed in realtà stanno davvero scendendo o precipitando), ma il debito di imposta resta sempre uguale. Con effetti perversi di dissociazione dell’Imu dai principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza tra i cittadini. E’ questo un assurdo ulteriormente incostituzionale perché da una parte la Costituzione favorisce l’accesso alla “proprietà dell’abitazione” e “tutela il risparmio”, dall’altra parte l’Imu va in direzione radicalmente opposta: non favorisce l’accesso, ma il decesso della proprietà dell’abitazione, non tutela ma danneggia la base stessa del risparmio.ma attenzione non esultiamo sino alla pronuncia di incostituzionalità, possiamo tuttavia a titolo cautelativo presentare le istanze di rimborso ai comuni.
scriveteci all'email indicata enl blog e vi invieremo i fac simili per il rimborso e le modalità.
venerdì 11 gennaio 2013
FATTURE SI CAMBIA CON LA NUMERAZIONE DAL 01.GENNAIO 2013
Con la Risoluzione del 10 Gennaio 2013 n. 1/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli effetti della nuova formulazione dell'articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla Legge di Stabilità 2013, secondo il quale per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2
…
Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)
FONTE :FISCO E TASSE
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