venerdì 1 novembre 2013

CO.CO.CO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono quindi:

  • l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
  • il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;
  • la prevalente personalità della prestazione;
  • la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale (v. Lavoro autonomo occasionale);
  • il contenuto artistico-professionale dell’attività (fino al 31/12/2000): questo requisito, presente nella vecchia stesura dell’art. 49,c. 2, lett. a del TUIR, è stato abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 34 della L. 342/2000; pertanto da tale data anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di co-co-co, purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;
  • la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
  • la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.


REGIME FISCALE


Ai fini fiscali i redditi percepiti dai co-co-co sono stati considerati:

  • redditi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2000;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2001. La riqualificazione fiscale dei redditi di collaborazione ha comportato, a decorrere da tale data, l’applicazione di tutti gli istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente, quali ad es. le diverse norme di definizione della base imponibile (art. 51 del TUIR – ex art. 48), il principio di cassa allargato, ecc..


REGIME GIURIDICO


E’ importante però precisare che l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente ha operato solo ai fini fiscali. Il regime giuridico da applicare ai rapporti di co-co-co è rimasto invece quello del lavoro autonomo: ne consegue che ai suddetti rapporti non è applicabile il principio di automaticità delle prestazioni (ex art. 2116 del codice civile).



BASE IMPONIBILE


Dal 1° gennaio 2001 la riqualificazione fiscale dei redditi di co-co-co operata dalla L. 342/00 ha fatto sì che tutti i rinvii fatti dalle norme all’ex art. 50 (oggi art. 54), che definisce la base imponibile dei redditi di lavoro autonomo, sono stati deviati all’ex art. 48 (oggi art. 51), che definisce la base imponibile dei redditi di lavoro dipendente. Ne consegue l’applicazione di tutti gli istituti tipici di questa categoria (v. regime fiscale).



CONTRIBUTO E VERSAMENTO


Nelle collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e figure assimilate il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso.

Ai fini di una corretta applicazione dell’aliquota, il committente deve inoltre acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi - v. Aliquote di finanziamento/Regole di applicazione).

Inoltre per gli anni dal 2004 al 2006, nei quali è stata in vigore l’aliquota aggiuntiva dell’1% al di sopra della prima fascia di reddito (v. Aliquota aggiuntiva 1%), il collaboratore doveva anche comunicare sia ai propri committenti, sia alla competente sede Inps il superamento della suddetta fascia.

Il versamento va effettuato con mod. F24 ed il termine di scadenza è il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, in armonia con le disposizioni previste dai D.Lgs 241/97 e 422/98 in materia di riscossione unificata.

Per le modalità di versamento e di compilazione del mod. F24 v. F24 - Committenti e associanti.



DENUNCIA UNIMENS


Le modalità di denuncia delle retribuzioni e dei contributi versati sono più volte cambiate nel corso del tempo (v. Denuncia contributiva).


A decorrere da Gennaio 2005, l'art. 44 del D.L. 269/03 (convertito in L. 326/03) ha previsto la mensilizzazione dei flussi retributivi per datori di lavoro, committenti e figure assimilate, associanti in partecipazione. Essi pertanto devono trasmettere mensilmente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari previsti dal DPR 322/98 e successive modifiche, tutti i dati necessari all’aggiornamento delle posizioni contributive dei lavoratori.

Per committenti e associanti l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, indipendentemente dal periodo di attività cui si riferiscono. L’invio richiede la preventiva certificazione del file da parte dell'apposito software di controllo Inps.

Per ulteriori dettagli v. "Uniemens".



PROGETTO E CERTIFICAZIONE


A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 276/03, c.d. riforma Biagi, dal 24 ottobre 2003 non è più possibile, salvo alcune eccezioni (v. Lavoro a progetto/Soggetti esclusi), instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se non sono riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Per ulteriori dettagli v. "Il lavoro a progetto”.

Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di collaborazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.
FONTE:INPS

comunicazione dal consulente fiscale online

il consulente fiscale online dal 01 novembre 2013 riapre alle consulenze .
risponderemo a tutte le vostre richieste in ordine di data e comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi.
le consulenze sono completamente gratuite, se trattano argomenti di carattere generale e non richiedono approfondimenti.
in caso di ulteriori approfondimenti ,vi sarà chiesto di fare un offerta libera tramite paypal nell'apposito spazio in alto a destra.
Vi aspettiamo numerosi come prima.
e' importante sottolineare che gli argomenti che riterremo di pubblico interesse anche per gli altri lettori le risposte saranno postate sul blog, naturalmente nel più completo anonimato.
il consulente fiscale online
il fondatore

AUMENTO DEL 50 % BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Effetti positivi per i bonifici sulle ristrutturazioni edilizie e sulla riqualificazione energetica degli edifici: i primi nove mesi dell’anno evidenziano una crescita di oltre il 50% rispetto ai dati dello stesso periodo del 2012. Il ministro Saccomanni ha così sottolineato i buoni risultati della maggiorazione degli sconti fiscali.

Il passaggio del bonus per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 36%, su un importo massimo di 48mila euro per unità immobiliare, al 50%, entro il limite doppio di 96mila euro, è stato inizialmente decretato dal Dl n. 83/2012 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Successivamente, la detrazione “potenziata” è stata prorogata fino al 31 dicembre di quest’anno dal Dl 63/2013.
Lo stesso decreto legge ha anche aumentato dal 55 al 65% la detrazione delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 6 giugno (data di entrata in vigore del provvedimento) al 31 dicembre 2013; mentre, per i lavori sulle parti comuni e quelli effettuati su tutti gli immobili facenti parte di un singolo condominio, il limite temporale è stato esteso al 30 giugno 2014.

Inoltre, il disegno di legge di stabilità 2014, attualmente all’esame del Parlamento, prevede che entrambi i benefici proseguano nella misura maggiorata anche per tutto il prossimo anno (per i lavori "energetici" condominiali, fino al 30 giugno 2015).
Allo stesso modo, il Ddl concede altri dodici mesi pure al “bonus arredi”, l'agevolazione riservata a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata con l'aliquota del 50 per cento.

mobili ed elettrodomstici detrazioni fiscali


E' chiaro da tempo che possono essere detratti al 50% solo gli acquisti di mobili ed elettrodomestici "agganciati" ad una ristrutturazione. Ma non è altrettanto evidente quali siano, di fatto, i beni agevolabili. Al momento è possibile fare riferimento:

• per i mobili ad un elenco "esemplificativo" fornito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 29/E/2013;

• per gli elettrodomestici all'elenco fornito dall'allegato B del d.lgs. 151/2005.

 

 I mobili agevolabili

I mobili devono essere nuovi. Anche se questo requisito non è indicato nella norma, esso deve intendersi implicito. Questa è la prima puntualizzazione dell'Agenzia delle Entrate nella circolare 29/E/2013.

I mobili non devono essere per forza collegati con l'ambiente ristrutturato: questo significa ad esempio che posso detrarre l'acquisto del letto anche se i lavori di ristrutturazioni sono stati eseguiti solo sul bagno. Ciò che conta ai fini del beneficio fiscale è che l'immobile sia stato comunque oggetto di interventi edilizi.

L'Agenzia a titolo esemplificativo fa un elenco di beni agevolabili e non:

 

 

Agevolabili
Non agevolabili
Letti, materassi, armadi, cassettiere e comodini
Porte
Librerie
Pavimentazioni
Scrivanie
Tende e tendaggi
Tavoli e sedie
Altri complementi di arredo
Divani e poltrone
Credenze
Apparecchi di illuminazione

Gli elettrodomestici agevolabili

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, l'Agenzia oltre a chiarire che anche questi (come i mobili) devono essere nuovi, precisa che:

se muniti di etichetta energetica sono agevolabili solo se hanno classe almeno A+ o almeno A per i forni;

se sprovvisti di etichetta energetica in quanto non ancora obbligatoria sono comunque agevolabili.

Per individuare degli elettrodomestici l'Agenzia fa riferimento all’allegato 1B, D.Lgs. n. 151/2005:

 

 

Grandi elettrodomestici (agevolabili)
Piccoli elettrodomestici
(non agevolabili)
Frigoriferi e congelatori
Aspirapolvere
Lavatrici
Scope meccaniche
Asciugatrici
Altre apparecchiature per la pulizia
Lavastoviglie
Macchine per cucire, per maglieria, tessitrici
Apparecchi per la cottura
Ferro da stiro e altre apparecchiature per stirare
Stufe elettriche
Tostapane
Piastre riscaldanti elettriche
Friggitrici
Forni a microonde
Frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
Apparecchi elettrici di riscaldamento
Coltelli elettrici
Radiatori elettrici
Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti
elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
Ventilatori elettrici
Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
Apparecchi per il condizionamento
Bilance
fonte:fisco e tasse.it

STIPENDI D'ORO ALLA CAMERA

Alla faccia della crisi,lavorare alla Camera conviene. Gli stipendi alti non riguardano, infatti, solo i parlamentari ma anche tutto il personale che ruota attorno alla Camera dei deputati. E i guadagni di commessi, elettricisti e centralinisti, soprattutto in tempo di crisi, appaiono imbarazzanti. A rendere noti i dati è “United for a fair economy”, un’organizzazione di Boston nata per contrastare le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza. Un elettricista di Montecitorio per esempio prende 136.000 euro l'anno, più di tre volte un elettricista qualunque. Un commesso, invece, percepisce 60.000 euro di stipendio 'base', ma può arrivare anche a prendere 400.000 euro l'anno. “Gli operatori tecnici, categoria nella quale rientrano i centralinisti, gli elettricisti e pure il barbiere di Montecitorio, vengono assunti con uno stipendio che supera di poco i 30 mila euro lordi l’anno. - scrive Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera - Ma già dopo 10 anni la loro busta paga è quasi raddoppiata, superando quota 50 mila, e a fine carriera può arrivare a 136 mila euro l’anno. Tradotto: un elettricista, un centralinista e un barbiere della Camera, anche se a fine carriera, messi insieme guadagnano quanto il segretario generale, che è pur sempre a capo di 1.500 persone”. se i dati sopra indicati sono veri è veramente grave che in questo momento che il governo dovrebbe fare tagli, aiutare le famiglie e diminuire il cuneo fiscale, continui a sperperare denaro in tal modo senza controllare e limitare le retribuzioni di alcuni dipendenti pubblici. A voi ogni commento

martedì 29 ottobre 2013

RATEIZZAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE-EQUITALIA

L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. Le recenti disposizioni previste dal decreto del fare (decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013) consentono anche di richiede una rateazione fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni) nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla sua responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. In particolare, possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di rateazione più lungo. Attenzione: La possibilità di estendere la rateazione fino a 120 rate diventerà operativa soltanto dopo l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto. La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell’importo del debito. Con la direttiva di maggio 2013 Equitalia ha innalzato da 20 mila a 50 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente. Nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, con la direttiva di Equitalia del marzo 2012 l’indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. L’Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1. In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni: è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione; l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione; il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi; si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate otto rate anche non consecutive (decreto legge 69/2013, cd. "Decreto del fare"). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive; anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella. La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. FONTE: Equitalia

sabato 7 settembre 2013

mercoledì 4 settembre 2013

EQUITALIA-FINALMETE LA VOGLIONO SMANTELLARE

C'è un piano segreto per smantellare Equitalia? Secondo alcuni precisi segnali, messi in fila da un'inchiesta delle pagine economiche del Fatto Quotidiano, sì. Perchè l'impopolarità della società è andata oltre il contribuente arrivando a toccare la politica, che in campagna elettorale non ha esitato ad additarla come origine di tanti mali dimenticando che è comunque il Parlamento a decidere i poteri dei concessionari di riscossione. Tanto che in commissione Finanze alla Camera la procedura di riforma di Equitalia si è ampliata al punto da poter portare anche ad un tangibile ridimensionamento del personale. INPS ADDIO - L'ente previdenziale, proprietario al 49% di Equitalia (l'altro 51% è dell'Agenzia delle Entrate), ha già iniziato l'opera di "sganciamento". Dallo scorso dicembre l'Inps ha smesso di passare in automatico i suoi crediti alla società di riscossione, e persino di inviare lettere ai clienti per il cosiddetto "accertamento bonario", bloccando in buona sostanza il recupero dei contributi non pagati nel 2013. La motivazione ufficiale è che il tutto dipenda dal fatto che si stiano rivedendo le procedure di rapporto con le aziende, in realtà pare che l'ente previdenziale stia per tornare ad affidare la riscossione alle banche tramite RID, sebbene negli anni passati il sistema si fosse rivelato tutt'altro che infallibile. E se l'Inps che detiene Equitalia al 49% opera in questa direzione, appare chiaro che il piano di riorganizzazione in corso somigli più ad uno smantellamento vero e proprio, con la sponda politica di cui sopra. LICENZIAMENTI - Come accennato la procedura di riforma in commissione Finanze alla Camera apre diversi scenari, tra cui quello di un drastico ridimensionamento del personale dipendente. Da qualche tempo esiste anche lo strumento giuridico ad hoc, ossia l'articolo 3 del decreto sulla Pubblica amministrazione intitolato "Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate". Ciò significa che i dipendenti in esubero possono essere messi in mobilità e spostati in un'altra partecipata anche contro la loro volontà (previo avviso alle rappresentanze sindacali). Chi rifiuta la ricollocazione, va da sè, può venire licenziato. I COMUNI - Al momento Equitalia ha ancora un'utilità di fondo: la riscossione coattiva a livello comunale (seppure in calo del 50% circa rispetto al 2011). Si legge nel bilancio che la "necessità di recuperare risorse, unita al beneficio di sottrarsi all'impatto sociale delle azioni coattive, continuano a spingere gli enti locali a ricorrere ai servizi di Equitalia". In pratica i sindaci, per non perdere voti, non vogliono recuperare i soldi in prima persona e si affidano ancora volentieri a Equitalia. In attesa che il Parlamento trovi una soluzione, Equitalia resta in vista quasi solo per questo

domenica 1 settembre 2013

carte di credito revolving attenti

anche oggi continuiamo con le carte revolving,un particolare di carta, in cui il debitore può:

-rimborsare  a rate l'estratto conto mensile;
-in alcune di queste viene offerto dopo un periodo un aumento del fido la maggior parte delle volte sproporzionata,   rispetto alle possibilità reddituali del cliente e alle sue capacità di rimborso.

tutto questo a cosa porta?

il debito nei confronti della finanziaria, nel caso in cui il cliente accetta l'aumento del fido ,cresce e cresce in proporzione anche la rata,considerato che olte agli interessi, le finanziarie applicano costi e commisioni sicuramnte sopra la soglia di usura, sino a quando il cliente, la maggior parte delle volte non riesce più a rimborsare il debito, che nel frattempo ha capitalizzato migliaia di euro di interessi  e non riesce pù a pagare il debito anche perché la rata raggiunge importi di rilievo.
A questo punto, ove il cliente fino ad allora coccolato e osannato, non riesce più a pagare o dimostra difficoltà nella regolare sequenza delle rate, la finanziaria procede per l'inizio del recupero del credito, che nella maggior parte dei casi segue questi passi:

-Affidamento del debito alle agenzie di recupero crediti;
-decreto ingiuntivo,
-atto di precetto
-pignoramento;

lasciando stare gli  ultimi tre punti, passiamo ad esaminare il primo Agenzie di recupero crediti:

queste società che si sono sviluppate come funghi negli ultimi anni e che hanno subito varie trasformazione nella loro procedura di recupero del credito, oggi svolgono il loro lavoro utilizzando per la maggior parte dei call center.
Cosa avviene il loro incaricato, con in mano i dati del debitore inizia una  serie di telefonate, che in alcuni casi contengono minacce e intimidazioni false e elusive, per indurre il debitore a pagare, ad esempio:

-si presentano come funzionari del tribunale, questo è illegale  e costituisce un reato;
-minacciano di far conoscere a familiari, parenti o datori di lavoro la condizione del debitore;
-iniziano ad inviare una miriade infinita di sms ed email al debitore, portandolo ad esaurirsi ;

ora a mio modesto parere di pubblico cittadino e di professionista abilitato, quanto sopra costituisce un reato ,perchè il debitore non è un reietto, ma solo una persona che nella maggior parte dei casi ha subito una modifica nella sua condizione patrimoniale e reddituale e si è trovato impossibilitato a pagare i debiti. un individuo che ha tutti i diritti di essere aiutato.
il nostro consiglio è se vi identificate con quanto sopra rivolgetevi ad un professionista, avvocato , commercialista,tecnico del tribunale.
questo ve lo consigliamo, perché in  questi tipi di siutazione  è frequente che il debitore si sia visto applicare i nteressi complessivi   superiori persino al tasso di iusura,e quindi non dovuti.
scriveteci vi daremo i consigli giusti per uscire da queste situazioni e ove c'è lo chiedate ci rivolgeremo alle autorità   in nome  e per vostro conto.









FINANZIARIE CHE DELUSIONE -

Bonasera a tutti, mi è d'obbligo, prendere la parola dopo tempo che non scrivo perché mi giungono email al nostro indirizzo di posta elettronica, di lettori che , lamentano comportamenti indebiti e che violano la privacy e la libertà personale ,da parte di alcune finanziarie in particolare vengono segnalate con frequenza Findomestic ed Agos Ducato.
tali lettori scrivono che nel momento in cui per causa straordinarie,  una persona che ha un contratto di finanziamento con loro, ritarda qualche rata,le società sopra menzionate,non applicano la legge ,inviando solleciti ed avviando poi le azioni legali per il recupero del credito, ma affidano immediatamente dopo alcuni giorni la pratica a degli uffici, che hanno l'incarico di recuperare il credito in via stragiudiziale.
cosa si intende per stragiudiziale ,legalmente è una forma di recupero in via bonaria del credito ed è applicato con successo e in osservanza delle norme da tantissime società e banche, soprattutto nel rispetto della privacy  e della libertà personale e morale del debitore.
ma con queste due finanziarie sembrerebbe che il discorso sia diverso.
un lettore narra che immediatamente dopo 10 gg dal  ritardato pagamento della seconda rata,è stato inondato di telefonate al cellulare due o tre al giorno, in cui individui sempre diversi ,che si presentavano addirittura come incaricati del tribunale, minacciavano con toni molto forti l'ignaro debitore che sarebbe finito in tribunale, che doveva assolutamente pagare.
gli venivano chiesti per telefono dati sensibili e quant'altro , si minacciava persino di inviare fax e contattare il datore di lavoro per comunicare la situazione debitoria della persona in questione.
Mi fermo quà a narrare tutto quello che ho letto nelle email , perché io stesso sono rimasto sconvolto, della presunta  violenza psichica e mentale applicata sulle persone ,al di fuori e nell'inosservanza di tutte le leggi vigenti.
Puntualizzo che non so se tali fatti siano reali o solo lo sfogo di debitori poco corretti.
Lascio ad  Agos Ducato e Findomestic spazio via   email e nei commenti per le loro osservazioni e declino ogni responsabilità per quanto sopra, frutto di fatti narrati da terzi di cui sarà cura delle autorità controllare la veridicità.
Si perché come professionista, ma soprattutto come privato cittadino che crede nelle leggi, nello stato e nel rispetto dell'individuo girerò tali comunicazioni alla Guardia di Finanza,al Garante del contribuente ed alla Banca D'Italia, perché controlli la veridicità dei fatti e ove si riscontri che tutto corrisponde al vero prenda i dovuti provvedimenti per fermare tali violazioni.
Mi scuso con le società finanziarie Agos e Findomestic ove tali fatti non corrisponderanno al vero e pubblicherò le loro osservazioni e controdeduzioni, che attendo con ansia.
Invito i lettori che abbiano vissuto anche loro i fatti sopra narrati a scriverci anche in anonimo, sarà nostra cura girare il tutto alle autorità competenti, che controlleranno la verdicità dei fatti e se nel caso prenderanno i dovuti provvedimenti.
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MESSAGGIO DEL FONDATORE