venerdì 29 aprile 2011

DICHIARAZIONE REDDITI-UNICO PERSONE FISICHE "MINI" -

Possono utilizzare Unico Mini i contribuenti residenti in Italia che:
  • non hanno cambiato il domicilio fiscale dal 1° novembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione (per esempio, dal 1° novembre 2008 per Unico 2010)
  • non sono titolari di partita Iva
  • hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
    • redditi di terreni e di fabbricati
    • redditi di lavoro dipendente o assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione
    • redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e quelli derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
  • vogliono fruire delle detrazioni (per esempio, spese sanitarie, interessi passivi su mutui, ecc...), e delle deduzioni (per esempio, contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie sostenute dai disabili, ecc...) per le spese sostenute, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro (per esempio, per coniuge e/o figli a carico, per lavoro dipendente, ecc..)
  • non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (per esempio, erede, tutore)
  • non devono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla propria residenza anagrafica
  • non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.
La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata:
  • direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc..).
E’ possibile, inoltre, presentare la dichiarazione recandosi direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono assistenza anche per la compilazione.
Presentazione telematica diretta
I contribuenti che compilano la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente mediante il canale telematico “Fisconline”, senza avvalersi di un intermediario abilitato.
Per accedere a questa modalità occorre avere un codice Pin da richiedere preventivamente all’Agenzia delle Entrate.
Con l’utilizzo della presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell’Agenzia che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione. La presentazione telematica può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che ne curerà l’invio telematico.
Presentazione telematica tramite un intermediario
Il contribuente può anche rivolgersi a un intermediario abilitato per la trasmissione del modello Unico Mini.
La dichiarazione da trasmettere può essere compilata sia dall’intermediario sia dal contribuente. L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente, però, è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.
L’intermediario abilitato deve rilasciare:
  • una dichiarazione datata e sottoscritta, con l’assunzione dell’impegno a trasmettere, in via telematica, i dati contenuti nel modello
  • l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta) che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.
Il contribuente deve conservare copia della dichiarazione trasmessa.
Presentazione in modalità cartacea
Possono presentare il modello Unico Mini cartaceo, presso un ufficio postale, i contribuenti che:
  • non possono presentare il modello 730 esclusivamente perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione: è il caso, per esempio, di chi ha redditi di terreni, di fabbricati o di capitale (per i quali è possibile utilizzare il 730), ma non ha redditi di lavoro dipendente
  • pur avendo redditi di lavoro dipendente da dichiarare nell’anno, al momento della presentazione della dichiarazione sono privi di un sostituto d’imposta perché il rapporto di lavoro è terminato: è il caso, per esempio, di chi è stato licenziato o ha cessato il rapporto di lavoro. 

lunedì 25 aprile 2011

730-QUANDO PRESENTARE IL MOD 730

Il 730 è il modello - pdf per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi:
  • è semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli
  • il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro)
  • il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre)
  • se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.
Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno)
  • alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

sabato 23 aprile 2011

inps dal 26 aprile 2011 ricorsi on line

Dal 26 aprile 2011 le domande per i ricorsi amministrativi potranno essere presentate all'Inps esclusivamente attraverso il canale telematico o tramite gli intermediari abilitati. Il ricorso amministrativo è necessario per la procedibilità delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it nello spazio riservato ai “Servizi Online”.
Fonte: Il Sole 24 Ore

venerdì 22 aprile 2011

LA CARTELLA ESATTORIALE-EQUITALIA COME PAGARE LE CARTELLE ESATTORIALI SE LA RATEIZZAIZIONE E’ TROPPO ONEROSA O VIENE RIFIUTATA

In merito alla rateizzazione della cartella esattoriale, dobbiamo porci una domanda  ,un quesito che tra l’altro molti di voi ci hanno inoltrato via email,cosa fare e come pagare se la rateizzazione chiesta ad equitalia, viene rifiutata o è troppo onerosa la rata mensile?
Molti contribuenti non pagano più e lasciano che le more e gli interessi, raggiungano cifre elevatissime.
Ricordiamoci quello che vi ho detto in precedenza sui debiti,un debito è solo un debito e va affrontato  e risolto nel modo ,meno oneroso possibile ed in ossequio alle leggi vigenti.
Quindi ove la rateizzazione sia rifiutata o risulti troppo onerosa, possiamo comunque pagare mensilmente secondo un importo che per noi è possibile sborsare,qualsiasi importo anche di modesta entità,mediante bollettino postale mod F35 di colore rosso, appositamente predisposto per i pagamenti diretti a Equitalia.
Tale modalità di pagamento ci permette uno di non doverci recare presso il Concessionario della riscossione sottoponendoci talvolta a turni estenuanti e che sottraggono tempo alla ns attività lavorativa, due di decidere l’importo mensile che dobbiamo sborsare.
Il concessionario della riscossione deve imputare tale pagamento parte a quota capitale e parte a interessi e accessori, cosa importante non può e non deve omettere di  imputare parte delle somme ricevute a quota capitale.
Importante però da non dimenticare mai,sono gli elementi da indicare nel mod F 35 di versamento a mezzo posta bollettino c.c e i principali sono:

nome di chi versa
importo
codice fiscale
numero cartella esattoriale
progressivo tributo
è anche opportuno  scrivere nel retro del bollettino nella parte che va ad Equitalia cod tributo e  anno
Non dimenticate mai numero cartella esattoriale e codice fiscale  questo permette di imputare i pagamenti  alla cartella che voi desiderate estinguere per prima.
Ove servano ulteriori chiarimenti e delucidazioni, lasciate un commento  a questo articolo.

Conto Corrente Arancio Clicca qui

mercoledì 20 aprile 2011

previdenza liberi professionisti -cassazione sentenze

la Cassazione  , in materia di previdenza dei liberi professionisti, con le sue sentenze salva  i diritti acquisiti a danno delle esigenze di riforma e del patto intergenerazionale. Le sentenze, infatti, accolgono il ricorso di iscritti alla Cassa dei ragionieri contro la decisione di quest'ultima di liquidare la pensione non più sulla base di una media dei 15 migliori redditi degli ultimi 20 anni di contribuzione, bensì della meno cospicua media dei redditi di tutta la vita (con l'ulteriore limite di una differenza massima del 20% a sfavore della seconda modalità). 
Al di là degli aspetti tecnici, non vi è dubbio che si tratti di una rinnovata difesa della categoria dei "diritti acquisiti", al cui altare molti diritti, non ancora acquisiti, delle generazioni giovani e future sono stati sacrificati, e molte disparità di trattamento, ingiustificabili sul piano etico, tollerate. È difficile comprendere le ragioni profonde di questa scarsa sensibilità agli equilibri tra le generazioni. In un'epoca in cui ovunque si afferma l'importanza dell'alfabetizzazione economico-finanziaria, non sembra che i giudici ne dovrebbero esserne esenti, e il concetto di costo-opportunità nell'uso delle risorse dovrebbe farne parte.
L'origine sta in una malintesa autonomia gestionale delle Casse. Le "vecchie" – che fanno capo alle professioni storiche, come avvocati, architetti, commercialisti, ragionieri – furono privatizzate nel 1994 con un provvedimento che attribuiva loro la possibilità di combinare il meccanismo finanziario della ripartizione con la generosa formula retributiva (le Casse di nuova istituzione nascono invece con il vincolo della pensione contributiva). Una combinazione che, a meno di una continua e forte crescita degli iscritti e dei loro redditi pro-capite, è scarsamente compatibile con l'equilibrio finanziario, almeno nel medio-lungo periodo. Ne è scaturita una grande sproporzione tra i benefici garantiti (è il caso di dirlo) alle generazioni anziane e quelli "promessi" (si fa per dire) ai più giovani, che già scontano maggiori difficoltà nell'accesso alla professione e peggiori condizioni reddituali, con scarse prospettive famigliari, di lavoro e, di volta in volta, vengono definiti sfaticati o "bamboccioni". Poiché alle prime è attribuito, in termini di pensione, un multiplo del corrispettivo attuariale dei loro contributi, sulle seconde generazioni viene a gravare il conseguente divario.
Consapevoli di questa contraddizione intrinseca, alcune Casse hanno innovato il loro disegno previdenziale, sempre mantenendo il finanziamento a ripartizione ma passando al metodo contributivo, che si basa per l'appunto sull'equità attuariale propria dei mercati assicurativi. Il legislatore è, a sua volta, intervenuto imponendo l'utilizzo sia di proiezioni su un periodo più lungo, sia di parametri più realistici, con i quali pilotare la gestione delle Casse nel breve-medio periodo: se i contributi non sono sufficienti, e si genera in previsione un disavanzo strutturale a partire dai 2-3 lustri successivi, le Casse debbono mettere in atto misure correttive del disavanzo.
Purtroppo quest'azione riformatrice si scontra con la difesa, ribadita dai giudici, dei diritti acquisiti. Così, le sentenze che danno ragione ai ricorrenti "puniscono" le casse più coraggiose e premiano quelle che hanno opposto maggiori resistenze alle correzioni. Dopo queste sentenze, sarà più difficile per le Casse affrontare il tema dell'equità tra le generazioni, e quelle più conservatrici se ne faranno comodo "scudo".
fonte :il sole 24 ore

CERCA NEL BLOG

1000 VISITE LA GIORNO
IRPEF
DICHIARAZIONE REDDITI
BUSTA PAGA
CONTRATTO COMMERCIO NOVITA'
COME APRIRE UN ASILO
LAVORO
CURRICULUM VITAE
BUONI VACANZA GRATIS
LA CARTELLA ESATTORIALE
GLI ASSEGNI FAMILIARI

martedì 19 aprile 2011

LA CARTELLA ESATTORIALE-PROROGA EQUITALIA PER CHI NON E' IN REGOLA CON LA RATEIZZAZIONE

Pronti e prelevabili presso gli sportelli degli agenti della riscossione i moduli per le richieste di prorogaSull'onda del milleproroghe, Equitalia illustra le modalità per rimodulare, fino a sei anni, l'originario piano di rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, in caso di mancato versamento della prima rata o di due consecutive.
Con un comunicato, la Società di riscossione nazionale spiega le condizioni per accedere al beneficio e, contestualmente, lancia una direttiva interna con le istruzioni per le proprie partecipate. I contribuenti che hanno chiesto e ottenuto, dal concessionario della riscossione, la dilazione dei propri debiti fiscali e contributivi ma, "provati" dalla crisi economica, non sono riusciti a rispettare la cadenza fissata nel programma di pagamento, possono contrattare, con l'agente di Equitalia, una proroga della rateizzazione "… per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione". Questo è scritto nell'articolo 2, comma 20, del milleproroghe (Dl 225/2010).
il beneficio non viene concesso indiscriminatamente, bensì unicamente quando sia provata una effettiva impossibilità di solvenza. Innanzitutto, il trattamento di favore è circoscritto alle dilazioni definite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (la n. 10 del 26 febbraio 2011) del milleproroghe, cioè il 27 febbraio scorso.
La rinegoziazione, poi, segue le stesse regole delle "normali" rateizzazioni:
·         per importi fino a 5mila euro, basta una semplice domanda motivata, che chiarisca il peggioramento della temporanea situazione di difficoltà del contribuente
·         se il debito supera i 5mila euro, invece, il concessionario è comunque tenuto ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal debitore, differenziando il controllo in base alla categoria del richiedente (persona fisica, ditta individuale, società di capitali, eccetera).Riguardo al secondo punto, il documento idoneo a testimoniare l'andamento economico "discendente" di persone fisiche e titolari di ditte individuali con regimi fiscali semplificati è l'Isee. In particolare, ne va presentato uno nuovo se il precedente è già scaduto (la validità dell'Isee è annuale), in caso contrario serve la sola dimostrazione delle cause che hanno aggravato la situazione reddituale dell'interessato.
Quando, invece, a chiedere la proroga delle rate è una società, ad esempio di capitali, è necessario far riferimento a parametri diversi, quali l'Indice di liquidità e quello Alfa, che viene utilizzato per calcolare il numero delle rate concedibili.

domenica 17 aprile 2011

RIMBORSO IN UNICO MAGGIORI IMPOSTE SU LAVORO STRAORDINARIO

La detassazione per lavoro straordinario e lavoro notturno nelle Dichiarazioni 2011; il recupero della maggiore tassazione su compensi per incrementi di produttività per lavoro notturno e lavoro straordinario diventa più semplice con la Dichiarazione 730/2011 o Unico 2011, questo quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27/09/2010 n. 48

RIMBORSI ATTENZIONE

VIA AI RIMBORSI DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI PER I PRIVATI E PER GLI ENTI PUBBLI SOTTO L'ARTICOLO

via ai rimborsi tassa di concessione governativa telefonini

Tassa concessione governativa: via libera ai rimborsi con la sentenza CTR Veneto del 5/1/2011.E’ possibile chiedere il  rimborso della tassa di concessione governativa sui servizi di telefonia mobile  per gli enti locali e i privati secondo la sentenza sopra indicata emanata dalla Commissione Tributaria del Veneto che evidenzia l’illegittimità del tributo. Secondo quanto dispone la Commissione tributaria regionale del Veneto (sentenza del 05/01/11) la tassa di concessione governativa (T.C.G.) sui contratti riferiti ai servizi di telefonia mobile in capo agli enti locali non è dovuta all’amministrazione finanziaria poiché gli stessi sono da considerarsi pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.1 comma 2 del dlg n. 165/2001 e quindi andrebbero esclusi dal tributo al pari delle amministrazioni centrali dello stato (art.114 Costituzione).
Viene ribadita inoltre l’ abrogazione della normativa che regolamentava la tassa, per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle telecomunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) recante disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi di comunicazione. Per quanto precedentemente esposto,quindi si apre la possibilità di chiedere il rimborso della tassa concessione governativa anche ai cittadini privati titolari di un contratto di abbonamento  e agli enti locali.
La sentenza è preceduta comunque da altri pronunciamenti che si sono avuti sulla stessa materia: su circa 80 sentenze, solo 3 casi infatti sono risultati favorevoli all’amministrazione finanziaria. La sentenza non si limita a ribadire la fondatezza del rimborso in favore delle amministrazioni comunali che hanno proposto il ricorso, ma accerta anche l'illegittimità stessa della tassa, aprendo quindi la possibilità anche ai privati di richiedere il rimborso. Secondo il dispositivo emanato, infatti, il D.Lgs n. 259/2003 pur non cancellando esplicitamente l'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, che include tra gli atti soggetti a TCG le licenze per l'impiego per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, abroga implicitamente il contributo attraverso la privatizzazione del servizio Data tale nuova circostanza, secondo i giudici, viene eliminato il presupposto del tributo che poggiava su un rapporto concessionario di tipo pubblicistico.Ora  L'articolo 13 del dpr n. 641/1972 stabilisce che il contr.ibuente può chiedere la restituzione delle tasse di concessione governativa «erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso». Tuttavia laddove venisse riconosciuta l’illegittimità (in Cassazione) della tassa stessa, si potrebbe anche configurare il caso dell’indebito pagamento e non del’erroneo pagamento, il che renderebbe di dieci anni il termine a entro il quale chiedere il rimborso. Considerando il termine triennale:
• per i contratti di utenza privata la t.c.g. è pari ad euro 5,16 euro al mese moltiplicato per 36 mesi (per un massimo di 185.76 euro di rimborso),
• per i contratti intestati invece a titolari di partita iva, l’imposta è pari ad euro 12.91 al mese per lo stesso periodo triennale (per un massimo di 464.76 euro di rimborso)Modalità di rimborso della tassa concessione governativaOccorre inoltrare idonea istanza di rimborso della tassa concessione governativa indebitamente versata, considerando che, in caso di esplicito rifiuto o di silenzio rifiuto, decorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, è possibile ricorrere alla commissione tributaria provinciale competente.
La domanda va inviata alla propria compagnia telefonica esclusivamente presso la sede legale a mezzo raccomandata A/R, allegando copia delle fatture e delle ricevute di pagamento.
Al fine di interrompere il termine prescrizionale occorre inviare la stessa istanza anche presso l’Agenzia delle Entrate di competenza.

MESSAGGIO DEL FONDATORE