Per le ipotesi di versamenti non dovuti o eccedenti l’importo dovuto occorre presentare una domanda entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza.
L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in bas
e al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o, per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite.
DOMANDA DI RIMBORSO PER | TERMINE DI DECADENZA |
---|---|
Imposte sui redditi(Irpef, Ires, eccetera) | 48 mesi |
Versamenti diretti | |
Ritenute operate dal sostituto d’imposta | |
Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A. | |
Imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, eccetera) | 36 mesi |
Possono verificarsi tre ipotesi:
- la domanda è accolta
- la domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto)
- l’ufficio non risponde (in questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria).
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