Nell'interrogazione a risposta immediata tenutasi il 1° dicembre 2010 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati sono stati forniti importanti chiarimenti riguardo all'applicazione della detrazione fiscale del 55 % agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici prevista dalla Finanziaria del 2007 e attualmente vigente fino al 31 dicembre 2010.
Il quesito riguardava la possibilità di considerare come interventi autonomi, e non come prosecuzione dei precedenti interventi, gli interventi eseguiti sullo stesso immobile nel periodo 2007 - 2010 e, di conseguenza, la possibilità di beneficiare della detrazione in questione per ciascun intervento fino all'importo massimo di 100.000 euro.
In risposta del quesito, il Sottosegretario all'Economia Sonia Viale ha affermato che l'autonoma configurabilità dell'intervento è subordinata ad elementi di fatto oltre che, ove richiesto, all'espletamento, in occasione di ciascun intervento, degli adempimenti amministrativi, quali la denuncia di inizio attività, il collaudo dell'opera e la dichiarazione di fine lavori. Inoltre, ogni intervento, per essere considerato autonomamente detraibile, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa (attestato di qualificazione energetica dell'edificio ed asseverazione del tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dell'intervento effettuato ai requisiti tecnici prescritti dalla legge).
Viene comunque consigliato ai contribuenti, per la risoluzione di specifiche situazioni, l'utilizzo degli strumenti dell'interpello e della consulenza giuridica.
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