venerdì 7 gennaio 2011

stralcio legge regionale sicilia per crediti d'imposta

 LEGGE 17 novembre 2009, n. 11.
Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese.
(GURS n. 53 del 20-11-2009 )
Imprese beneficiarie
1. La Regione concede un contributo in favore di progetti d’investimento iniziale,
come definiti dagli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-
2013”, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (g.u.u.e.) C 54 del 4 marzo
2006, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti
nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano
entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione, per
un importo agevolabile per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100
mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:
a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad
euro 500 mila;
b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un
milione;
c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4
milioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, di
seguito denominate PMI, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, ivi incluse quelle agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione con
riferimento alla sola trasformazione dei prodotti agricoli.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, altresì, alle imprese operanti nei
settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I
del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modifiche ed integrazioni, che
realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione.
4. Il contributo di cui alla presente legge è riservato prioritariamente, per una quota
pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziate, alle imprese manifatturiere.
5. In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e
complessivamente stanziate è destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale
delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.
6. Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilità che residuano annualmente
dalle riserve di cui ai commi 4 e 5 sono impiegate per le finalità di cui alla presente legge
secondo i criteri previsti dalla medesima.
2
7. Nell’“Allegato A”, che fa parte integrante della presente legge, sono specificate
le singole attività dei settori individuati ai precedenti commi.
8. L’agevolazione di cui alla presente legge non si applica alle imprese in difficoltà
ai sensi degli ‘Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà’ (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 dell’1 ottobre
2004), alle imprese che operano nei settori dell'industria carbonifera, dell’industria
siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente negli Allegati I e II degli
“Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013” alle imprese
operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ai grandi progetti d’investimento
di cui al paragrafo 4.3 degli “Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale
2007-2013” e ai progetti di investimento effettuati dalle imprese di cui al comma 2,
qualora le spese ammissibili eccedano il massimale di cui al punto 45 degli ‘Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013’ (pubblicati nella
g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006).
9. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle
regole di cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalità regionale 2007-2013”, eccetto che per i settori di cui al comma 3, per i quali, in
caso di intervento concomitante di altri aiuti di provenienza locale, regionale, nazionale o
comunitaria, trovano applicazione i massimali d’intensità indicati nella tabella di cui
all’Allegato II al ‘Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006
relativo al Fondo europeo per la pesca’ (pubblicato nella g.u.u.e. L 223 del 15 agosto
2006).
Art. 2.
Misura dell’agevolazione
1. Il credito d’imposta compete nelle seguenti misure:
a) per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui
all’Allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate in
zone agricole svantaggiate: 85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli
‘Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013’
(pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006);
b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti
rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a
finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all’Allegato II al
‘Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo
europeo per la pesca’ e, per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti
agricoli, rispettivamente, dagli ‘Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013’, se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui
all’Allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il
periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto
Allegato I.
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Art. 3.
Credito di imposta per le PMI
derivanti da concentrazione di imprese esistenti
1. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, il
contributo di cui all’articolo 1 è concesso, altresì, alle PMI operanti nei settori di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, derivanti da processi di concentrazione di due o più imprese
esistenti, nella misura maggiormente vantaggiosa tra quelle indicate nelle seguenti tabelle
A) e B), rispettivamente con riferimento al numero di dipendenti dell’impresa richiedente,
o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di
concentrazione:
TABELLA A)
Percentuale di aiuto rispetto ai massimali previsti per le PMI dalla
Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-
2013, dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013” e dalla tabella di cui
all’Allegato II al “Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio
del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca”
Numero
dipendenti
100% da 200 a 249
95% da 151 a 199
90% da 10 a 150
TABELLA B)
Percentuale di aiuto rispetto ai massimali previsti per le
PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per
il periodo 2007-2013, dagli “Orientamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-
2013” e dalla tabella di cui all’Allegato II al
“Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27
luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca”
Classe di fatturato
(in milioni di euro)
100% uguale a 40 e inferiore a 50
95% uguale a 30 e inferiore a 40
90% uguale a 2 e inferiore a 30
2. Per fatturato di cui al comma 1 si intende la somma dei ricavi dei valori della
produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al
processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a
quello in cui la concentrazione è ultimata.
3. Fermi restando i limiti minimi di investimento agevolabile di cui al comma 1
dell’articolo 1, gli investimenti di cui al presente articolo sono agevolabili fino ad un
importo ammissibile di euro 8 milioni.
Art. 4.
Processo di concentrazione delle imprese
1. Le imprese che hanno attuato il processo di concentrazione devono rispettare le
seguenti condizioni:
4
a) il processo di concentrazione deve essere avviato dopo l’entrata in vigore della
presente legge ed ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e la presentazione dell’istanza di cui
all’articolo 7;
b) l’istanza di agevolazione deve essere presentata entro e non oltre dodici mesi
dalla data di ultimazione del processo di concentrazione;
c) le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono avere sede in
Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo ed essere
operative da almeno due anni;
d) il processo di concentrazione non deve interessare imprese tra le quali sussista il
rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che siano direttamente
o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle
partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 5.
Definizione del processo di concentrazione
1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per concentrazione si intende:
a) la costituzione di un'unica nuova impresa per effetto dell'aggregazione di più
imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa.
2. La concentrazione si considera realizzata anche attraverso l’acquisizione del
controllo di società, di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria
al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a
2497 septies del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo
2545 septies del codice civile.
3. La concentrazione si considera avviata nei casi di fusione e di fusione per
incorporazione con l’ultima iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese del
luogo dove hanno sede le società partecipanti.
Art. 6.
Modalità applicative
1. Il credito di imposta, determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in
ciascun periodo d'imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
maturazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a
decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
2. I soggetti comunque ammessi ai benefici di cui alla presente legge, indicano
nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli
investimenti, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati, l'ammontare del contributo
5
utilizzato in compensazione, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle
istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.
3. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di
cui agli articoli 102, 102 bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche
ed integrazioni, esclusi i costi relativi all'acquisto di autovetture, autoveicoli con tara
inferiore a 5 quintali, autocarri derivati da autovetture, motoveicoli e simili, di ‘mobili e
macchine ordinarie di ufficio’ di cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988,
del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n.
27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i ‘coefficienti
di ammortamento’, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate
nel territorio regionale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non
comprende le spese di manutenzione. La locazione finanziaria di terreni e di immobili deve
proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di
investimento per le imprese di grandi dimensioni e per tre anni per le PMI. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di investimento in attivi
immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di
brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo
fino al 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto. I beni
immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva in cui sono
realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell’agevolazione, essere considerati
ammortizzabili, essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, figurare all’attivo e
restare nello stabilimento del beneficiario dell’agevolazione per un periodo di almeno
cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e di tre anni per le PMI. I terreni e gli
immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per
cento del costo complessivo del progetto d’investimento iniziale proposto.
Art. 7.
Modalità di fruizione del contributo
1. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, il cui modello è
approvato con apposito provvedimento, indicante i propri elementi identificativi, il settore
di appartenenza, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, l'ammontare complessivo dei
nuovi investimenti ed il credito spettante, nonché contenente l'impegno, a pena di
disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti,
successivamente alla data di accoglimento dell’istanza stessa e comunque entro sei mesi
dalla predetta data. L’istanza deve, inoltre, riportare i contenuti della perizia giurata di cui
al comma 3, con particolare riferimento alla descrizione del progetto di investimento
proposto ed alla attestazione indicante in quale delle tipologie di investimento iniziale
previste dal paragrafo 4, punto 34, degli ‘Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007-2013’ rientra il predetto progetto.
2. L’istanza, da inoltrarsi in via telematica, deve, altresì contenere:
a) gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza;
b) la dichiarazione prevista dal comma 11 dell'articolo 16 bis, della legge 4 febbraio
2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
6
c) la dichiarazione relativa al possesso del documento unico di regolarità
contributiva di cui al comma 553 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
successive modifiche ed integrazioni;
d) l’indicazione, ai fini del rispetto delle regole del cumulo di cui al paragrafo 4.4.
degli ‘Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013’,
dell’ammissione o meno del progetto di investimento per il quale è richiesto il contributo
ad altre agevolazioni pubbliche e, in caso affermativo, l’indicazione del loro ammontare;
e) la dichiarazione di non essere un’impresa in difficoltà ai sensi degli
‘Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà’ (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 del 1 ottobre 2004);
f) nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 2 dell’articolo 1, la
dichiarazione di coerenza del progetto di investimento iniziale proposto con il Programma
di sviluppo rurale – Sicilia 2007/2013 – Misura 5.3.1.2.3 ‘Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (123)’;
g) nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 3 dell’articolo 1, la
dichiarazione che il progetto di investimento iniziale proposto non riguarda prodotti della
pesca e dell’acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal
consumo umano, salvo qualora si tratti d’investimenti concernenti esclusivamente il
trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
nonché, la dichiarazione che il predetto progetto d’investimento è finalizzato al
perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di lavoro;
migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti;
produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; ridurre l’impatto negativo
sull’ambiente; migliorare l’uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione
innovativi;
h) nel caso di imprese di grandi dimensioni, la dichiarazione che le spese per
investimenti immateriali ammissibili non superano il 50 per cento della spesa di
investimento totale ammissibile per il progetto;
i) nel caso di PMI di cui all’articolo 3, la dichiarazione che il processo di
concentrazione è stato ultimato nel periodo previsto dal comma 1 dell’articolo 4, con
l’indicazione della data di ultimazione, del numero dei dipendenti e del fatturato di cui al
comma 2 dell’articolo 3;
j) l’impegno a rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin
dall’ammissione all’agevolazione, l’originale della perizia giurata di cui al comma 3,
nonché a trasmettere la stessa per il tramite del perito giurato che l’ha redatta, entro il
termine perentorio di trenta giorni dall’ammissione all’agevolazione, a pena di decadenza
dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità
previste dalla vigente normativa in materia;
k) l’impegno a partecipare, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, al
finanziamento dell’investimento con un apporto pari ad almeno il 25 per cento
dell’ammontare dell’investimento stesso;
7
l) l’impegno a mantenere l’investimento per un periodo minimo di cinque anni,
ovvero di tre anni per le PMI, dopo il suo completamento.
3. La perizia giurata è redatta da un professionista all’uopo abilitato, iscritto in un
albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura dell’impresa
richiedente e deve descrivere il progetto d’investimento, attestando, altresì, in quale delle
tipologie di investimento iniziale previste dal citato paragrafo 4, punto 34, degli
‘Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013’ rientri il predetto
progetto.
4. Le imprese che, presentata l'istanza ai sensi del presente articolo, non ne abbiano
ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell’anno di
presentazione, possono rinnovare la richiesta relativamente al medesimo progetto di
investimento, esponendo un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non
accolta, nonché gli altri dati di cui alla predetta istanza. Rispettate tali condizioni, le
imprese conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.
5. In via telematica e con procedura automatizzata, è rilasciata certificazione della
data di avvenuta presentazione della domanda, e sono esaminate le istanze di ammissione
al beneficio, dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle
domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati.
6. Entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze, è comunicato, in
via telematica, l’accoglimento o l'eventuale diniego del contributo, nel caso in cui manchi
uno degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il progetto di investimento
proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal
paragrafo 4, punto 34 degli ‘Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2007-2013’, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati e comunque, ove non risultino
rispettati i presupposti e le condizioni previsti dalla presente legge per la fruizione del
credito di imposta.
7. Le istanze rinnovate, ovvero, presentate per la prima volta, espongono la
pianificazione degli investimenti scelta dalle imprese richiedenti, con riferimento all'anno
nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi.
8. Qualora gli investimenti pianificati ed esposti nella istanza, ai sensi del comma 7,
non risultino effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento, l’impresa
beneficiaria decade dall’intera agevolazione. L’utilizzo del credito di imposta è consentito
esclusivamente entro i limiti dell’importo maturato in ragione degli investimenti realizzati
e comunque nel rispetto dei limiti di utilizzazione massimi, pari al 30 per cento nell’anno
di presentazione dell’istanza e al 70 per cento nell’anno successivo. La parte di credito
eccedente i predetti massimali annui, può essere fruita entro il secondo anno successivo a
quello di accoglimento dell’istanza. Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente può
utilizzare il credito residuo anche successivamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2015.
9. Per le imprese di cui all’articolo 3, a pena di decadenza dall’agevolazione, la
concentrazione deve avere una durata di almeno cinque anni dalla data di ultimazione della
stessa.
8
10. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non
entrati in funzione. Se entro il quinto o, per le PMI il terzo, periodo d'imposta successivo a
quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all'agevolazione, ovvero - nel caso di terreni ed immobili acquisiti
con contratti di locazione finanziaria - se la locazione non prosegua per almeno cinque anni
per le grandi imprese e tre anni per le PMI, il credito d'imposta è rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni diversi da terreni ed
immobili, acquisiti in locazione finanziaria, nel caso in cui non venga esercitato il riscatto,
il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il credito d'imposta indebitamente
utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
11. Le risorse derivanti da rinunce, da revoche, o da rideterminazioni, anche
parziali, dei contributi, sono utilizzate per accogliere le richieste non ammesse per
insufficienza di disponibilità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
12. Le modalità di trasmissione telematica previste dal presente articolo sono
disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Art. 8.
Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni
1. Con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle
finanze e del credito dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i dirigenti generali del Dipartimento
regionale dell’industria e delle miniere dell’Assessorato regionale dell’industria, del
Dipartimento regionale degli interventi strutturali dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura e delle foreste e del Dipartimento regionale della pesca dell’Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e previa intesa
con l’Agenzia delle entrate, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze e le
perizie giurate di cui all’articolo 7 ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle
verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presente legge.
2. Per l'espletamento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso,
secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, è prevista la stipula con l’Agenzia
delle entrate della convenzione di cui all’articolo 11.
3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni
previsti per la fruizione del credito di imposta, si procede al recupero dell’importo
indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le
9
disposizioni previste dai commi 421, 422 e 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni e per quanto non disciplinato si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Art. 9.
Norme di salvaguardia comunitaria
1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali
comunitarie.
2. Le modifiche al regime di aiuti di cui alla presente legge, già autorizzato nel testo
vigente dalla Commissione europea, sono subordinate alla positiva definizione della
procedura di cui all’articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano gli
‘Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013’, gli ‘Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013’ e gli
‘Orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura’
(pubblicati nella g.u.u.e. C 84 del 3 aprile 2008).
Art. 10.
Risorse finanziarie
1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sulle misure agevolative previste dalla
presente legge, le risorse finanziarie per il periodo 2008-2013 non possono superare
complessivamente i seguenti importi:
a) 1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei
settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi di cui al comma 1
dell’articolo 1;
b) 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori
della trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 2 dell’articolo 1;
c) 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori
della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al comma 3
dell’articolo 1.
2. Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del
credito dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro il 31
gennaio, d’intesa, al fine di individuare le risorse da utilizzare sui relativi programmi, con
le Autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013, previo parere della
competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, è annualmente
determinato nei limiti di cui al comma 1 l’ammontare complessivo dei contributi da
concedere alle imprese di cui agli articoli 1 e 3.
Art. 11.
Convenzione per l’applicazione delle disposizioni agevolative
1. All’esercizio delle funzioni discendenti dall’applicazione della presente legge,
provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione di cui
10
all’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Al relativo onere valutato in 820
migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede, nell’esercizio
finanziario 2009 con le disponibilità dell’U.P.B. 4.3.1.5.3, capitolo 216524 del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Per gli anni 2010-2011 il relativo
onere trova riscontro nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2009-2011,
U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1004.
Art. 12.
Regolazioni contabili
1. Per le finalità della presente legge nei limiti indicati dal comma 1 dell’articolo 10
è autorizzata, con le modalità ed i vincoli stabiliti dal decreto previsto dal comma 2 del
medesimo articolo 10, l’utilizzazione delle disponibilità delle risorse FAS a titolarità
regionale – priorità 6 “Competitività e sviluppo delle attività produttive” nonché l’utilizzo
di risorse rinvenienti da strumenti operativi di programmazione comunitaria per il periodo
2007-2013 trasferite alla Regione.
2. Per le finalità previste dal comma 1, il Ragioniere generale della Regione è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della
Regione.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 17 novembre 2009.



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