Dal 1° gennaio 2011 il tasso legale d’interesse è passato dall’1% all’1,5%. La modifica del saggio degli interessi (che - dispone l’articolo 1284 del codice civile - viene calcolato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno), ovviamente, non riguarda soltanto chi fa il ravvedimento, ma entra in ballo tutte le volte in cui una legge statuisce che un determinato fatto produce, appunto, il computo degli interessi legali. Ad esempio, la modifica incide sul prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo unico del Registro (DPR n. 131/1986). Sempre in ambito fiscale, il nuovo tasso riguarda i contribuenti che, in relazione a un contratto di locazione di durata pluriennale, scelgono di versare l’imposta di registro in un’unica soluzione al momento della registrazione, anziché anno per anno; chi opta per questa soluzione, infatti, beneficia di uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (ad esempio, se il contratto dura quattro anni, lo sconto, dal 2011, è del 3%, ossia 0,75% - la metà del nuovo tasso all’1,5% - moltiplicato i 4 anni; nel 2010, per la stessa situazione, l’abbattimento era del 2%: quattro volte lo 0,5%, cioè la metà del tasso all’1% vigente in quel momento).
Sempre in tema di locazioni, il nuovo tasso d’interesse incide anche sui depositi cauzionali.
fonte: leggi illustrate
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domenica 30 gennaio 2011
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