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giovedì 26 maggio 2011
ICI SCADENZA GIUGNO 2011
Scade il 16 giugno 2011 il termine per pagare l’acconto ICI anno 2011, pari al 50% dell’imposta dovuta. Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre 2011. L’imposta potrà comunque essere versata in unica soluzione entro il 16 giugno 2011. CHI DEVE PAGARE L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio del Comune, ovvero dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili stessi, dal locatario nei contratti in leasing, dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale. Si fa presente che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c. sulla casa adibita a residenza familiare. Con D. L. n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/08, è stata abolita l’I.C.I. sulla abitazione principale e relativa pertinenza, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune, ad esclusione degli immobili rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9. QUANTO SI DEVE PAGARE Per il calcolo dell’imposta da pagare è necessario prima determinare la base imponibile. La base imponibile è data dal valore dell’immobile (espresso in euro) calcolato, a seconda dei casi, con riferimento a diversi parametri: - per fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante negli atti al 1° gennaio dell’anno in corso, deve essere sempre rivalutata del 5% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente al 1997) e deve poi essere moltiplicata per i seguenti coefficienti: 100 per le categorie catastali A e C (escluse A/10 e C/1); 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese); 34 per la categoria C/1; 140 per le categorie catastali B; per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non definitiva, si deve utilizzare ( eccetto i fabbricati D posseduti da società o imprese) la rendita presunta, cioè quella diimmobili similari situati nella stessa zona; per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno in corso; per i terreni agricoli, il reddito dominicale risultante in Catasto dal 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25%, va moltiplicato per 75 PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI,FATE UNNA DONAZIONE E SCRIVETE ALLA NS EMAIL,VI FORNIREMO CHIARIMENTI SU NUMERI C/C,ALIQUOTE COMUN VARI,ESENZIONI E QUANT'ALTRO.
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