La regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero non prevede una generica “non punibilità”
Lo scudo fiscale si applica rigorosamente ai capitali rimpatriati e non copre il reato di omesso versamento Iva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la pronuncia 28724 del 19 luglio.
Diversamente dal Tribunale del riesame, con la sentenza 28724/2011, la Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi dei contribuenti, ritenendo priva di valore l’asserzione da loro sostenuta sulla valenza ontologica della dichiarazione di emersione, che sarebbe atta a coprire ogni tipologia di infrazione penale commessa.
Sì che l'articolo 13-bis del Dl 78/2009 - si legge in motivazione - prevede come misura incentivante il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, ma lo scudo fiscale non offre una generica e onnicomprensiva non punibilità della condotta per il solo fatto di aver operato un rimpatrio o una regolarizzazione di capitali (illecitamente) detenuti all'estero. Dal punto di vista dei reati coinvolti è, infatti, noto che tale sanatoria copre solo alcuni di essi, ossia quelli legati alla dichiarazione annuale (fraudolenta, infedele o omessa, ex articolo 5 Dlgs 74/2000) e quelli legati all'occultamento e alla distruzione di documenti contabili (articolo 10, Dlgs 74/2000).
l'esonero riguarda esclusivamente le condotte che fanno riferimento ai capitali oggetto, prima di espatrio illegale e, dopo, di rimpatrio sanato attraverso lo scudo fiscale. Occorre, quindi, che ci si riferisca a reati di fraudolenta, omessa o infedele dichiarazione riconducibili alle somme che si sono riportate in Italia, ma l'assenza di un siffatto legame rende del tutto sterile la “protezione”, con la conseguenza che se non si riesce a dimostrare, come nel caso di specie, che le somme rimpatriate (o regolarizzate) sono quelle trasferite all'estero a seguito della commissione dei reati contestati, nessuna esclusione di punibilità può essere invocata.
In concreto, quindi, lo scudo fiscale non può comunque coprire reati legati agli omessi versamenti dell’Iva e delle ritenute alla fonte (rispettivamente articoli 10-ter e 10-bis Dlgs 74/2000) o reati legati a condotte illecite diverse da quelle espressamente previste, come il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 Dlgs 74).
FONTE :FISCO OGGI
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giovedì 4 agosto 2011
SCUDO FISCALE-ATTENZIONE NON COPRE I REATI IN MATERIA DI IVA
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