Ai fini
dell’applicazione dell’Irap rileva la sussistenza di un’organizzazione di tipo
imprenditoriale, a nulla rilevando il mezzo giuridico ovvero la forma
societaria attraverso la quale essa sia attuata, purché sia reso possibile lo
svolgimento “complesso” della “complessa” attività dei professionisti.
L’attività di lavoro autonomo è infatti esclusa dall’applicazione dell’Irap
soltanto quando si tratti di attività non autonomamente organizzata,
ricorrendo, il requisito dell’autonoma organizzazione, quando il contribuente
impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo
occasionale di lavoro altrui. (cfr. in tal senso Cass. 12078 e 12079 del 2009).
Sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014 (udienza 17 luglio 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Iofrida Giulia
Irap – Requisiti di autonoma organizzazione – Non rilevanza della forma societaria adottata dall’imprenditore – Rilevanza dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e dell’utilizzo in modo occasionale di lavoro altrui
Sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014 (udienza 17 luglio 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Iofrida Giulia
Irap – Requisiti di autonoma organizzazione – Non rilevanza della forma societaria adottata dall’imprenditore – Rilevanza dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e dell’utilizzo in modo occasionale di lavoro altrui
E' dal 20 Novembre che Il Fondatore non pubblica più, dove sono finite le promesse della scorsa estate! False come quelle del Governo!
RispondiEliminaTORNEREMO A PUBBLICARE A BREVE STIA TRANQUILLO
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