Coloro che hanno almeno 75 anni di età, se in possesso di determinati
requisiti, possono chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Il
beneficio è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132,
legge 244/2007) a favore dei contribuenti con limitate disponibilità economiche
e può essere applicato dal 2008.
Ma occhio alle scadenze: per il secondo semestre 2010 e per chi non ha
pagato le annualità 2008, 2009 e 2010, l’istanza va presentata entro il prossimo
30 novembre. Stesso termine per coloro che potevano usufruire dell’agevolazione
e non l’hanno fatto nel triennio 2008/2010 e ora devono richiedere il rimborso
dei canoni versati.
I requisiti
Innanzitutto occorre avere l’età giusta. Per beneficiare dell’agevolazione
bisogna aver compiuto 75 anni entro le scadenze previste per il pagamento del
canone Rai, ossia il 31 gennaio (I semestre) e 31 luglio (II semestre).
L’esonero è previsto per il canone relativo a una televisione della casa di
residenza.
Proseguendo con i requisiti, il reddito del richiedente, sommato al reddito
del coniuge convivente, non deve essere stato superiore a 6.713,98 euro
nell’anno precedente a quello per cui si chiede l’esonero. Nella casa, inoltre,
non devono abitare altri titolari di reddito proprio.
Soddisfatti questi presupposti essenziali, ecco le voci da includere nel
calcolo complessivo:
- la somma degli imponibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’interessato e del coniuge o dal Cud (per chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi), relativi all’anno precedente a quello per cui si chiede l’esonero dal pagamento
- i redditi soggetti a imposta sostituiva o ritenuta a titolo di imposta, come ad esempio gli interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato e utili derivanti da quote di investimenti
- le retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
- i redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, rimangono fuori dal conto totale:
- i redditi che non scontano l’Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni di invalidità civile
- il reddito della casa principale e delle relative pertinenze
- i redditi soggetti a tassazione separata.
La domanda di esenzione
Per usufruire dell’agevolazione occorre presentare una dichiarazione
sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti. Il modello compilato va
presentato agli uffici locali o territoriali dell’Agenzia delle Entrate o
spedito con raccomandata senza busta, insieme alla fotocopia del documento di
identità, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello
abbonamenti Tv – 00121 – Torino.
Il modulo da utilizzare, disponibile sul sito internet delle
Entrate, nella sezione “Modelli”, è quello allegato alla circolare 46/E del 20
settembre, che chiarisce quali sono le modalità di accesso al beneficio.
I termini di consegna o spedizione della dichiarazione, nell’ipotesi di
primo accesso all’agevolazione, sono il 30 aprile dell’anno di riferimento per
il primo semestre, il 31 luglio per il secondo.
Eccetto, naturalmente, come specificato prima, il secondo semestre 2010,
che ha come scadenza il 30 novembre.
Lo stesso modello deve essere compilato anche da coloro che non hanno
pagato gli abbonamenti Rai relativi agli anni 2008/2009/2010, perché in regola
con i requisiti richiesti dalla norma di favore e dagli ultrasettantacinquenni
che hanno versato il canone nel periodo 2008/2010, pur potendo godere
dell’esenzione. In quest’ultimo caso, il modello affianca la richiesta di
rimborso.
La restituzione del canone avverrà, in contanti, presso gli uffici
postali.
La dichiarazione non deve essere rinnovata ogni anno e, chi attiva per la
prima volta l’abbonamento alla tv di Stato, ha tempo 60 giorni per chiedere
l’esonero dal canone dalla data in cui dovrebbe effettuare il pagamento.
Occhio a non “sbagliare i conti”
Chi non paga, ma non ha le carte in regola per usufruire dell’agevolazione,
sconta una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 2mila euro per ciascun
anno evaso, oltre al pagamento del canone dovuto e degli interessi maturati. Le
dichiarazioni mendaci, inoltre, sono sottoposte alle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del Dpr 445/2000.
FONTE:FISCO OGGI
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