La collaborazione del responsabile tecnico, in carenza del conseguimento da
parte del piccolo imprenditore di adeguata certificazione di cui alla specifica
normativa sulla sicurezza degli impianti, comporta un onere costante per
l’impresa e rappresenta una collaborazione che va coordinata ed è necessaria
all'esecuzione del lavoro. Secondo i giudici di merito il rapporto instaurato
fra le due figure non è occasionale, a meno che non si dimostri il contrario.
L'attività svolta, di conseguenza, deve scontare l’Irap. È quanto stabilito
nella sentenza n. 07/07/12 del 28 novembre scorso della Ctr di
Trieste.
Come noto, i soggetti di cui all’articolo 2083 “Piccoli
imprenditori” del codice civile sono i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti
della famiglia.
La giurisprudenza di legittimità sembrerebbe ritenere che
anche l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nel caso di cui si
dirà, artigiano elettricista) possa rientrare nell'applicazione dell'Irap
qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito
dell'autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito
ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre
quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità e interesse, impieghi beni strumentali
eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza
dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro
altrui.
FONTE :FISCO OGGI
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sabato 28 gennaio 2012
IRAP PICCOLO IMPRENDITORE SOGGETTO SE SI AVVALE DI UN TECNICO
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