domenica 8 gennaio 2012

COMUNICAZIONE BENI IN USO A SOCI E FAMILIARI

Il 31 marzo 2012 è il turno degli elenchi per comunicare i beni aziendali in uso a soci o familiari: lo scopo è quello di contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo inferiore al valore di mercato. Tale scopo è perseguito attraendo a tassazione la differenza in capo al soggetto utilizzatore e negando alla società o all’imprenditore concedente la deducibilità dei costi relativi a tali beni. Alcuni esempi di beni in uso a soci o familiari Possiamo pensare ad un immobile civile di una societa’ locato a canone di favore ovvero dato in comodato ad un parente, oppure ad un’autovettura concessa in uso al socio amministratore senza benefit tassato in busta paga secondo le tariffe ACI o senza fattura emessa dalla societa’. Soggetti obbligati alla comunicazione sono le imprese individuali, le società di persone, quelle di capitali, le società cooperative e gli enti non commerciali in misura limitata alle attività di impresa eventualmente esercitate. Per familiari dell’imprenditore individuale (art. 5 c. 5 TUIR) si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. La comunicazione va fatta nei gruppi di societa’ anche se il bene viene concesso in uso al socio X della societa’ A dalla societa’ B, della quale X non e’ socio. L’uso va comunicato anche se cessato prima del 31.12.2011. Oggetto di comunicazione saranno non solo i beni ad uso esclusivo, ma anche quelli ad uso promiscuo, vale a dire, ad esempio, le autovetture di cui all’art. 164 del TUIR. Sanzioni: In capo al concedente (società/ditta individuale) è previsto che i costi (spese di manutenzione, spese di gestione, ammortamenti, ecc.) relativi ai beni concessi in godimento all’utilizzatore socio/familiare, sono indeducibili dal reddito d’impresa se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. Per il socio/familiare l’utilizzo a titolo personale di un bene dell’impresa (mobile o immobile) comporta che la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene va tassata in capo all’utilizzatore stesso come reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) c. 1 art. 67 TUIR. i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Qui la comunicazione si e’ allargata abbracciando anche i finanziamenti soci o i versamenti in c/capitale o copertura perdite. Tale comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore. Non vanno comunicati i beni di costo inferiore a € 3.000, al netto dell’Iva (es.: PC, Tablet, telefonini, ecc.). Sono escluse da ogni comunicazione le societa’ semplici e le societa’ estere. FONTE: FISCO E TASSE E IL SOLE 24 ORE

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