lunedì 6 febbraio 2012

EQUITALIA PROLUNGATE LE RATEIZZAZIONI -SANATORIE PER CHI NON PAGA


21/2012
Gruppo : RISCOSSIONE
Oggetto : RATEIZZAZIONE
Norme e prassi : ART. 10 COMMI  13BIS-13TER E COMMI 13DECIES-13UNDECIES DEL  D.L. 201/2011
CONVERTITO IN  L. 214/2011 (MANOVRA MONTI); RISOLUZIONE  AGENZIA DELLE ENTRATE  N.
132/E DEL 29.12.2011; ART. 19 DEL D.P.R. 602/1973; ART. 3-BIS DEL D.LGS. 462/1997.
Sintesi
Sei anni in più per pagare i debito con il Fisco. La manovra Monti
mette a regime  la possibilità di chiedere un’ulteriore dilazione
ad Equitalia,  oltre a quella già prevista, per un massimo di 72
rate mensili, nel caso in cui il contribuente assista ad un
peggioramento della situazione finanziaria. Si allunga così il piano
originario di rateazione, con la possibilità di scegliere rate crescenti al
posto di quelle costanti.
Le novità interessano anche le rateazioni delle somme dovute a
seguito degli avvisi bonari, per le quali scompare l’obbligo di garanzia
per importi superiori a 50.000 €. Inoltre, il contribuente che non versa
nei termini la seconda rata o le rate successive alla prima,  sfugge
dalla decadenza della rateazione,  se paga quanto dovuto entro la
scadenza della rata seguente. In tal caso subirà solo l’iscrizione a ruolo
della  sanzione, pari al  30% degli importi versati in ritardo e degli
interessi.  Ricorrendo al ravvedimento operoso il contribuente potrà
evitare l’iscrizione a ruolo anche della sanzione e degli interessi.
 Sempre di più i contribuenti hanno difficoltà ad adempiere con regolarità agli
obblighi fiscali, e finiscono, di frequente, con l'essere destinatari di cartelle di
pagamento cui segue uno stato di  morosità. Per venire in contro  al
contribuente, il legislatore gli concede la possibilità di chiedere all’ente della
riscossione, in presenza di determinati presupposti,  una rateazione  degli
importi dovuti.
La crisi economica di questo periodo ha peggiorato la situazione
finanziaria dei contribuenti, e proprio a sostegno di questi ultimi la Manovra
Monti è intervenuto prevedendo in materia di ruoli:
 la proroga della rateazione in corso fino ad un massimo di 72 rate mensili (art.
10 comma 13-bis dl 201/2011). In sostanza  in caso di comprovato
peggioramento della situazione finanziaria, il contribuente che ha già
ottenuto una dilazione da Equitalia può richiedere la proroga ulteriore della
rateazione fino a 72 mesi:  una sola volta e a condizione che non sia
intervenuta decadenza;
 rateazione a rate variabili crescenti, anziché costanti ( art. 10 comma 13-bis
dl 201/2011);
 la  proroga della  rateazione caratterizzata dalla decadenza fino ad un
massimo di 72 rate mensili( art. 10 comma 13-ter dl 201/2011). In sostanza è
stato introdotto un  trattamento di favore anche per quelle dilazioni già
concesse alla data del 28 dicembre 2011 e attualmente caratterizzate dalla
decadenza. Queste potranno fruire della proroga sino a  72 mesi a
condizione che comprovino il temporaneo peggioramento della situazione
di difficoltà economica a suo tempo valutata all'atto della richiesta di
rateazione;e in materia di avvisi bonari:
 la  soppressione delle garanzie per  somme superiori a 50.000 Euro (art.  10
comma 13-decies dl 201/2011);
 la possibilità di evitare la decadenza della dilazione con pagamento della
rata insoluta, diversa dalla prima,  entro il termine di pagamento della rata
successiva, esponendosi unicamente all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo
della sola sanzione, pari al 30% dell'importo versato in ritardo, oltre agli
interessi legali commisurati ai giorni di effettivo ritardo(art.  10  comma 13-
decies dl 201/2011).
Portata a regimela dilazione in proroga fino a 72 mesi
Prima della Manovra Monti il contribuente in stato di temporanea difficoltà
finanziaria, presentando una domanda ad Equitalia, poteva ottenere la
rateazione delle somme iscritte a ruolo per un massimo 72 rate mensili e, a
prescindere dall’importo, non era necessaria alcuna garanzia. A prevederlo
l’art. 19 del D.P.R. 602/1973,  dove al secondo comma è indicato che  il
beneficio della dilazione decade se il contribuente omette di versare la 1°
rata o 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.
Si ricorda poi che, prima della Manovra Monti, il decreto Milleproroghe1
2010 (art. 2 comma 20 del D.l. 225/2010 convertito in L. 10/2011) aveva dato
la facoltà ad Equitalia, per le dilazioni concesse fino al 27.02.2011 (data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 225/2010) interessate dal
mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, di
riconcedere la dilazione fino a 72 mesi, a condizione che il contribuente
provasse il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà posta alla
base della prima dilazione.
Con la Manovra Monti si mette a regime questa facoltà.  Infatti,
aggiungendo il comma 1-bis all’art. 19 del D.P.R. 602/732, il legislatore
concede un’ulteriore proroga fino a  72 mesi al contribuente che, avendo
già usufruito di una dilazione, subisce un peggioramento della situazione
finanziaria. La seconda dilazione viene concessa una sola volta e:
 solo in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea
obiettiva difficoltà finanziaria;
 fino a 72 mesi;
 a condizione che  non sia intervenuta la decadenza della prima dilazione
concessa (che avviene quando non si paga la prima rata o due rate
successive, anche non consecutive).
Il contribuente, con la seconda dilazione, potrà inoltre chiedere di
versare le somme con rate variabili, anziché costanti, di importo crescente
per anno.
La differenza fondamentale tra i due interventi normativi è che:
 “la  rateazione in proroga” concessa dal  decreto Milleproroghe 2010
riguardava i  debitori  che, pur in presenza di un peggioramento della
situazione finanziaria, si erano resi morosi nel pagamento della prima rata del
piano o di due rate successive;
 “la  rateazione in proroga” concessa dalla  Manovra Monti, riguarda tutti i
contribuenti in perfetta regola con i pagamenti delle rate previste
dall’originario piano di dilazione, purché dimostrino il peggioramento della
situazione finanziaria.

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