21/2012
Gruppo : RISCOSSIONE
Oggetto : RATEIZZAZIONE
Norme e prassi : ART. 10 COMMI 13BIS-13TER E COMMI 13DECIES-13UNDECIES
DEL D.L. 201/2011
CONVERTITO IN
L. 214/2011 (MANOVRA MONTI); RISOLUZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE N.
132/E DEL 29.12.2011; ART. 19 DEL D.P.R. 602/1973;
ART. 3-BIS DEL D.LGS. 462/1997.
Sintesi
Sei anni in più per pagare i debito con il Fisco.
La manovra Monti
mette a regime
la possibilità di chiedere un’ulteriore dilazione
ad Equitalia,
oltre a quella già prevista, per un massimo di 72
rate mensili, nel caso in cui il contribuente
assista ad un
peggioramento della situazione finanziaria. Si
allunga così il piano
originario di rateazione, con la possibilità di
scegliere rate crescenti al
posto di quelle costanti.
Le novità interessano anche le rateazioni delle
somme dovute a
seguito degli avvisi bonari, per le quali scompare
l’obbligo di garanzia
per importi superiori a 50.000 €. Inoltre, il
contribuente che non versa
nei termini la seconda rata o le rate successive
alla prima, sfugge
dalla decadenza della rateazione, se paga quanto dovuto entro la
scadenza della rata seguente. In tal caso subirà
solo l’iscrizione a ruolo
della
sanzione, pari al 30% degli
importi versati in ritardo e degli
interessi.
Ricorrendo al ravvedimento operoso il contribuente potrà
evitare l’iscrizione a ruolo anche della sanzione e
degli interessi.
Sempre di
più i contribuenti hanno difficoltà ad adempiere con regolarità agli
obblighi fiscali, e finiscono, di frequente, con
l'essere destinatari di cartelle di
pagamento cui segue uno stato di morosità. Per venire in contro al
contribuente, il legislatore gli concede la
possibilità di chiedere all’ente della
riscossione, in presenza di determinati
presupposti, una rateazione degli
importi dovuti.
La crisi economica di questo periodo ha peggiorato
la situazione
finanziaria dei contribuenti, e proprio a sostegno
di questi ultimi la Manovra
Monti è intervenuto prevedendo in materia di ruoli:
la proroga della rateazione in corso fino ad un
massimo di 72 rate mensili (art.
10 comma 13-bis dl 201/2011). In sostanza in caso di comprovato
peggioramento della situazione finanziaria, il
contribuente che ha già
ottenuto una dilazione da Equitalia può richiedere
la proroga ulteriore della
rateazione fino a 72 mesi: una sola volta e a condizione che non sia
intervenuta decadenza;
rateazione a rate variabili crescenti, anziché
costanti ( art. 10 comma 13-bis
dl 201/2011);
la proroga
della rateazione caratterizzata dalla
decadenza fino ad un
massimo di 72 rate mensili( art. 10 comma 13-ter dl
201/2011). In sostanza è
stato introdotto un
trattamento di favore anche per quelle dilazioni già
concesse alla data del 28 dicembre 2011 e
attualmente caratterizzate dalla
decadenza. Queste potranno fruire della proroga
sino a 72 mesi a
condizione che comprovino il temporaneo
peggioramento della situazione
di difficoltà economica a suo tempo valutata
all'atto della richiesta di
rateazione;e in materia di avvisi bonari:
la
soppressione delle garanzie per
somme superiori a 50.000 Euro (art.
10
comma 13-decies dl 201/2011);
la possibilità di evitare la decadenza della
dilazione con pagamento della
rata insoluta, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata
successiva, esponendosi unicamente all'iscrizione a
ruolo a titolo definitivo
della sola sanzione, pari al 30% dell'importo
versato in ritardo, oltre agli
interessi legali commisurati ai giorni di effettivo
ritardo(art. 10 comma 13-
decies dl 201/2011).
Portata a
regimela dilazione in proroga fino a 72 mesi
Prima della Manovra Monti il contribuente in stato
di temporanea difficoltà
finanziaria, presentando una domanda ad Equitalia,
poteva ottenere la
rateazione delle somme iscritte a ruolo per un
massimo 72 rate mensili e, a
prescindere dall’importo, non era necessaria alcuna
garanzia. A prevederlo
l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, dove al secondo comma è indicato che il
beneficio della dilazione decade se il contribuente
omette di versare la 1°
rata o 2 rate successive alla prima, anche non
consecutive.
Si ricorda poi che, prima della Manovra Monti, il
decreto Milleproroghe1
2010 (art. 2 comma 20 del D.l. 225/2010 convertito
in L. 10/2011) aveva dato
la facoltà ad Equitalia, per le dilazioni concesse
fino al 27.02.2011 (data di
entrata in vigore della legge di conversione del
D.l. 225/2010) interessate dal
mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate, di
riconcedere la dilazione fino a 72 mesi, a
condizione che il contribuente
provasse il peggioramento dello stato di temporanea
difficoltà posta alla
base della prima dilazione.
Con la Manovra Monti si mette a regime questa
facoltà. Infatti,
aggiungendo il comma 1-bis all’art. 19 del D.P.R.
602/732, il legislatore
concede un’ulteriore proroga fino a 72 mesi al contribuente che, avendo
già usufruito di una dilazione, subisce un
peggioramento della situazione
finanziaria. La seconda dilazione viene concessa
una sola volta e:
solo in caso di comprovato peggioramento della
situazione di temporanea
obiettiva difficoltà finanziaria;
fino a 72 mesi;
a condizione che
non sia intervenuta la decadenza della prima dilazione
concessa (che avviene quando non si paga la prima
rata o due rate
successive, anche non consecutive).
Il contribuente, con la seconda dilazione, potrà
inoltre chiedere di
versare le somme con rate variabili, anziché
costanti, di importo crescente
per anno.
La differenza fondamentale tra i due interventi normativi
è che:
“la
rateazione in proroga” concessa dal
decreto Milleproroghe 2010
riguardava i
debitori che, pur in presenza di
un peggioramento della
situazione finanziaria, si erano resi morosi nel
pagamento della prima rata del
piano o di due rate successive;
“la
rateazione in proroga” concessa dalla
Manovra Monti, riguarda tutti i
contribuenti in perfetta regola con i pagamenti
delle rate previste
dall’originario piano di dilazione, purché
dimostrino il peggioramento della
situazione finanziaria.
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