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venerdì 31 agosto 2012
il consulente fiscale online: fac simile contratto locazione uso foresteria
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il consulente fiscale online: compagnie aeree multate per concorrenza sleale
il consulente fiscale online: compagnie aeree multate per concorrenza sleale: ’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha multato, per pratica commerciale scorretta, cinque tra i maggiori vettori...
il consulente fiscale online: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE ECCO LE NOVITA"
il consulente fiscale online: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE ECCO LE NOVITA": Dal 1° luglio sono cambiati i limiti di reddito per il diritto all’assegno familiare, di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti (pens...
il consulente fiscale online: RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO 2011
il consulente fiscale online: RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO 2011: htpp://www.notiziecomedovequando.blogspot.com E' stato rinnovato, dal 1 gennaio 2011, il CCNL contratto del commercio (Terziario e Serviz...
giovedì 30 agosto 2012
il consulente fiscale online: CONTRIBUENTI MINIMI SI CAMBIA REGIME DAL 2012
il consulente fiscale online: CONTRIBUENTI MINIMI SI CAMBIA REGIME DAL 2012: Dal 1° gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi si applica per 5 anni: per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e, per ...
il consulente fiscale online: CARTELLA ESATTORIALE
il consulente fiscale online: CARTELLA ESATTORIALE: http://www.6sicuro.it/mutui/ La cartella esattoriale e' un documento emesso da un Concessionario della Riscossione, società autorizza...
il consulente fiscale online: COMUNICAZIONE OPERAZIONI SUPERIORI A 3000 EURO SCA...
il consulente fiscale online: COMUNICAZIONE OPERAZIONI SUPERIORI A 3000 EURO SCA...: Scatta dal 1° maggio, dell’anno in corso, l’obbligo previsto dall’articolo 21 D.L. 78/2010, che prevede che tutti i soggetti passivi d’IVA (...
il consulente fiscale online: CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO
il consulente fiscale online: CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO: SUBLOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO Stipulato oggi ……………. , in ……………….. TRA: Il Sig. nato a ...
il consulente fiscale online: IRAP -ISTRUZIONI PER IL CALCOLO
il consulente fiscale online: IRAP -ISTRUZIONI PER IL CALCOLO: Con la circolare 26/E del 20 giugno, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle regole di determinazione della base impo...
il consulente fiscale online: CONTRATTO LOCAZIONE USO TURISTICO
il consulente fiscale online: CONTRATTO LOCAZIONE USO TURISTICO: CONTRATTO PER FINALITA’ TURISTICA (articolo 1, comma 2, lettera c legge 9 dicembre 1998, n.431) SI CONCEDE IN LOCAZIONE BREVE ...
il consulente fiscale online: FACSIMILE DI CONTRATTO PER STUDENTI UNIVERSITARI
il consulente fiscale online: FACSIMILE DI CONTRATTO PER STUDENTI UNIVERSITARI: LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2) Il/La sig./ soc. (1) ……………………………...
il consulente fiscale online: PROROGA AL31 DICEMBRE 2012 PER LA DETRAZIONE DEL 5...
il consulente fiscale online: PROROGA AL31 DICEMBRE 2012 PER LA DETRAZIONE DEL 5...: Prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% relativa agli interventi effettuati su immobili già esistenti con lo...
il consulente fiscale online: come guadagnare online - sondaggi
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il consulente fiscale online: esenzione iva per gli immobili in autoconsumo
il consulente fiscale online: esenzione iva per gli immobili in autoconsumo: Il nuovo regime di esenzione Iva per le cessioni degli immobili vale anche per le ipotesi di autoconsumo e di assegnazione ai soci P...
il consulente fiscale online: IMPONIBILITA IVA SU CESSIONE FABBRICATI
il consulente fiscale online: IMPONIBILITA IVA SU CESSIONE FABBRICATI: Il decreto sviluppo introduce la possibilità di imponibilità dell'IVA sulle cessioni e locazioni di immobili da parte delle imprese cost...
IMPONIBILITA IVA SU CESSIONE FABBRICATI
Il decreto sviluppo introduce la possibilità di imponibilità dell'IVA sulle cessioni e locazioni di immobili da parte delle imprese costruttrici
Il decreto n. 83/2012 recante “Misure urgenti per la
crescita del paese“, noto anche come " Decreto Sviluppo" entrato in vigore con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno scorso, all’art. 9 ha
introdotto un importante novità nel regime IVA sulle cessioni e vendite dei
fabbricati da parte di imprese costruttrici che hanno eseguito i lavori di
costruzione o di restauro.
Si tratta in particolare della possibilità, da esercitare al momento della vendita, di optare per l’imponibilità IVA con l’aliquota del 10% sia sulle vendite che sulle locazioni di fabbricati ad uso abitativo, finora esenti, con la conseguente possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per la realizzazione o il restauro degli immobili. Per le vendite tale opzione si applica solo alle operazioni effettuate dopo 5 anni dall’ ultimazione dei lavori. A livello normativo ciò stato realizzato attraverso l’integrale sostituzione dei nn. 8, 8-bis e 8-ter del co.1 dell’art.10 del DPR n.633/72.
Vediamo quindi un riepilogo dettagliato della nuova situazione normativa.
Si tratta in particolare della possibilità, da esercitare al momento della vendita, di optare per l’imponibilità IVA con l’aliquota del 10% sia sulle vendite che sulle locazioni di fabbricati ad uso abitativo, finora esenti, con la conseguente possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per la realizzazione o il restauro degli immobili. Per le vendite tale opzione si applica solo alle operazioni effettuate dopo 5 anni dall’ ultimazione dei lavori. A livello normativo ciò stato realizzato attraverso l’integrale sostituzione dei nn. 8, 8-bis e 8-ter del co.1 dell’art.10 del DPR n.633/72.
Vediamo quindi un riepilogo dettagliato della nuova situazione normativa.
Locazione e cessione fabbricati abitativi
Per quanto riguarda la locazione di
fabbricati abitativi ricordiamo che il regime naturale è quello
dell’esenzione, ma è possibile optare per l’imponibilità Iva:
• da parte delle imprese costruttrici degli immobili o da dalle imprese che hanno eseguito sugli immobili, anche tramite appalto, interventi di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d), f) del DPR 380/2011 (Testo unico sull’edilizia);
• per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22/04/2008.
L’aliquota prevista, in caso di opzione, è del 10% ed è stato quindi aggiornato il n. 127-duodevicies alla Tabella A, Parte III, del D.p.r. 633/72.
Per quanto riguarda, invece, le cessioni di fabbricati abitativi, pur restando confermato il regime di esenzione Iva, è ora prevista l’imponibilità per le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che, anche tramite appalto, hanno eseguito interventi di recupero di cui all’art. 3, co. 1, lett. c), d), f) del D.p.r. 380/2011 anche oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento, a condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità. In questo modo, quindi, le imprese che non riescono a cedere nei 5 anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate, optando per l’imponibilità Iva potranno evitare l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi effettuati ai fini della realizzazione/ristrutturazione degli immobili.
Locazione e cessione fabbricati ad uso strumentale
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali per natura, le novità consistono
invece, nell’estensione del regime di esenzione, sia per le vendite sia per le
locazioni. Sono state infatti soppresse le due regole di imponibilità
obbligatoria che riguardavano le cessioni e le locazioni poste in essere, da
soggetti passivi Iva, nei confronti di:
• cessionari e locatari con diritto di detrazione limitato al massimo al 25%;
• cessionari e locatari privati consumatori.
Questa modifica non pregiudica comunque venditori e locatori, i quali potranno sempre optare per l’imponibilità Iva al posto dell’esenzione. L’unico caso di imponibilità obbligatoria resta quello delle cessioni di immobili strumentali per natura poste in essere entro 5 anni (anziché 4, come previsto prima) dall’ultimazione dei lavori, dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito la ristrutturazioni. In sintesi:
LOCAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI
Esenzione con possibilità di opzione IVA per
CESSIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI
Premesso che il regime naturale è di esenzione IVA vi sono le seugneti possibilità :
• cessionari e locatari con diritto di detrazione limitato al massimo al 25%;
• cessionari e locatari privati consumatori.
Questa modifica non pregiudica comunque venditori e locatori, i quali potranno sempre optare per l’imponibilità Iva al posto dell’esenzione. L’unico caso di imponibilità obbligatoria resta quello delle cessioni di immobili strumentali per natura poste in essere entro 5 anni (anziché 4, come previsto prima) dall’ultimazione dei lavori, dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito la ristrutturazioni. In sintesi:
LOCAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI
Esenzione con possibilità di opzione IVA per
• i fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
• locatari privati consumatori o titolari di partita Iva che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75
Da evidenziare il problema del prorata in quanto le
imprese che esercitano l’opzione avranno l’esigenza di applicare l’IVA sul
canone di locazione , in contrasto con gli interessi dell’inquilino per cui
potrebbe rendersi necessarie integrazioni del contratto di locazione sottoposta
anche a registrazione perché rilevanti ai fini delle imposte dirette.
CESSIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI
Premesso che il regime naturale è di esenzione IVA vi sono le seugneti possibilità :
• esenzione (con possibilità di opzione Iva) anche per cessionari privati consumatori o titolari di partita Iva che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75%
• imponibilità iva Da parte delle imprese costruttrici o di ripristino effettuate entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione/intervento
• esenzione IVA con possibilità di opzione negli altri casi, con opzione nell’atto di cessione
Novità sul reverse charge
A seguito di queste modifiche normative è stato anche ampliato il regime del
reverse charge (art.17, co. 6, lett. a-bis) del DPR n. 633/72) imponendolo anche
sulle cessioni di fabbricati abitativi e strumentali da parte delle imprese
costruttrici o di ripristino, effettuate oltre il quinquennio, in regime Iva per
effetto di opzione.
Ricordiamo che Il reverse charge (o inversione contabile ) è una procedura che consente di derogare dal principio di applicazione dell’Iva in capo al soggetto che cede il bene , prevedendo che venga invece assolta da chi acquista il bene o servizio.
Questa modifica porterà certamente qualche complicazione operativa nella gestione contabile e fiscale delle imprese che devono gestire operazioni in regimi IVA diversi per cui si imporrebbe la separazione delle attività,, eliminata dalla riscrittura del punto 8 bis dell'art. 10 del DPR 633/72, per cui si attendono senz’altro chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
FONTE FISCO E TASSE
Ricordiamo che Il reverse charge (o inversione contabile ) è una procedura che consente di derogare dal principio di applicazione dell’Iva in capo al soggetto che cede il bene , prevedendo che venga invece assolta da chi acquista il bene o servizio.
Questa modifica porterà certamente qualche complicazione operativa nella gestione contabile e fiscale delle imprese che devono gestire operazioni in regimi IVA diversi per cui si imporrebbe la separazione delle attività,, eliminata dalla riscrittura del punto 8 bis dell'art. 10 del DPR 633/72, per cui si attendono senz’altro chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
FONTE FISCO E TASSE
esenzione iva per gli immobili in autoconsumo
Il nuovo regime di esenzione Iva per le cessioni degli immobili vale anche per le ipotesi di autoconsumo e di assegnazione ai soci
Per effetto del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012), è
cambiata nuovamente la disciplina Iva per gli immobili di
imprese e professionisti. In particolare, dallo scorso
26 giugno, il regime naturale per le cessioni è sempre quello dell’esenzione,
anche per le cessioni di fabbricati strumentali per natura come uffici,
capannoni o negozi, e a prescindere dal tipo di cessionario. L’unica eccezione a
tale regime è costituita dal caso degli immobili costruiti o ripristinati. Nel
resto delle ipotesi, l’imponibilità Iva diventa solo opzionale. Il regime di
esenzione si applica anche alle situazioni di autoconsumo o di assegnazione ai
soci.
Fonte: Il Sole 24 Ore
martedì 21 agosto 2012
come guadagnare online - sondaggi
fate attenzione a collegarvi giornalmente a questo blog,nei prossimi giorni,pubblicheremo un articolo dei migliori siti di sondaggi, dove davvero si guadagna ,non si perde tempo ,che hanno dimostrato in seguito ai nostri riscontri, di essere seri,di pagare .
presto risponderemo a molti di Voi che ci hanno rivolto tante domande sui siti che ti pagano per compilare sondaggi,noi per dare riscontro ai nostri lettori li abbiamo sperimentati per un anno intero.
Vi aspetto
il consulente fiscale online
il fondatore
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il fondatore
lunedì 20 agosto 2012
PROROGA AL31 DICEMBRE 2012 PER LA DETRAZIONE DEL 55 %
Prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% relativa agli interventi effettuati su immobili già esistenti con lo scopo di migliorare l’efficienza del sistema di riscaldamento e ridurre il fabbisogno energetico. Lo slittamento è arrivato con il decreto “Salva Italia” (Dl 201/2011), ma non è stato l’unica decisione che il governo Monti ha preso in materia. Con lo stesso provvedimento, infatti, il bonus energia è stato esteso anche ai lavori per la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore destinati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Neanche questa, però, è la novità più significativa a favore della green energy: sempre il Dl 201/2011, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, la detrazione del 55% sarà sostituita da quella del 36% e marcerà insieme a quella prevista per le ristrutturazioni edilizie. Dal prossimo anno, quindi, lo sconto, seppur ridotto, entrerà a regime e sarà disciplinato dall’articolo 16-bis del Tuir “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
Tutto ciò costituirebbe già un motivo più che valido per collegarsi, con un click, all’ultimo aggiornamento della Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, ma in realtà sono ancora tanti i dettagli da conoscere per applicare al meglio il bonus energia e il vademecum dell’Agenzia delle Entrate è lo strumento più affidabile per muoversi con sicurezza.
Tutto ciò costituirebbe già un motivo più che valido per collegarsi, con un click, all’ultimo aggiornamento della Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, ma in realtà sono ancora tanti i dettagli da conoscere per applicare al meglio il bonus energia e il vademecum dell’Agenzia delle Entrate è lo strumento più affidabile per muoversi con sicurezza.
FONTE.:fisco oggi
giovedì 9 agosto 2012
FACSIMILE DI CONTRATTO PER STUDENTI UNIVERSITARI
LOCAZIONE
ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Legge 9 dicembre
1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/La sig./ soc.
(1) ………………………………………………………………. di seguito denominato/a locatore (assistito/a
da (2)
………………………………………………. in persona di …………………………... ) concede in locazione al/ alla
sig. (1)
…………………………………
ai sig. ri (1)
……………………………………………………………………………………………
di seguito
denominato/ a/ i conduttore/ i, identificato/ a/ i mediante (3)
…………………………
(assistito/a/ i da
(2) …………………………..in persona di……………………………………), che accetta/ no, per sé e
aventi causa,
l'unità immobiliare posta in ……………………………………. via …………………………n. ……. piano …….
scala …… int. …….
composta di n. ……..vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti
elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto
macchina in comune o meno, ecc. )
……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
non ammobiliata /
ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE
MILLESIMALI: proprietà …………………….. riscaldamento …………………….. acqua
………………………….
altre
…………………………………………………………………
COMUNICAZIONE ex
articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla
legge 8
agosto 1992, n.
359:
a) estremi
catastali identificativi dell'unità immobiliare………………………….……...….………...
b) codice fiscale
del locatore…………………………………………………………………….…….
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
…………………………………………………………………………………………………………
CERTIFICATO DI
COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
………………………………………………………………………………………………………..
La locazione è
regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è
stipulato per la durata di ……………. mesi (5), dal ……………………………..al
……………………………
Alla prima
scadenza il contratto si rinnova
automaticamente per uguale periodo se il
conduttore non comunica al
locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2
(Natura
transitoria)
Secondo quanto
previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
della legge n. 431/98, tra ……………………………….. depositato il ……………… presso il Comune
di ………………………, le parti concordano che la presente
locazione ha natura transitoria in quanto
il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare
l'immobile per un periodo non eccedente i ………………….. frequentando il corso
di studi di …………… presso l'Università di ………………………………
Articolo 3
(Canone)
Il canone
di locazione, secondo quanto stabilito
dall'Accordo di cui all’articolo 2 è
convenuto in euro ……………………………… , che il
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del
locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario,
ovvero ……………………….., in n. ………….. rate
eguali anticipate di euro
… … … … … … … … … … … … … … … … … . c i a s c u n a , a l l
e s e g u e n t i
date:…………………………………………………………….………
(4)
Articolo 4
(Deposito
cauzionale)
A garanzia delle
obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa (4)
al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza)
una somma di euro ………………….pari a ………………. mensilità
del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di
interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di
locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso
al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità
immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………(4)Articolo
5
(Oneri accessori)
Per gli oneri
accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo
4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce
l’allegato E.
Il pagamento degli oneri anzidetti
deve avvenire - in sede di consuntivo -
entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare
il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica
delle spese anzidette e dei criteri di
ripartizione. Ha inoltre diritto di
prendere visione - anche tramite organizzazioni
sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese
effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il
conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza
risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 6
(Spese di bollo e
di registrazione)
Le spese di bollo
per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del
conduttore.
Il locatore
provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore.
Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla
registrazione del contratto una delle
organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza
ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 7
(Pagamento,
risoluzione e prelazione)
Il pagamento
del canone o di quant'altro dovuto
anche per oneri accessori non può
venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del
conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi
causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di
importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il
conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla
quale viene/non viene (5) concessa la prelazione al conduttore - non
costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 8
(Uso)
L'immobile deve
essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del
conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o
dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la
risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 9
(Recesso del
conduttore)
Il conduttore ha
facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da
recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal
caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli
altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi
periodi di conduzione.
Articolo 10
(Consegna)
Il conduttore
dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata
adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto
col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della
stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità
immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il
deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a
rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente,
accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente
contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea
dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere
comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile,
ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di
quanto segue:
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………ovvero
di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Articolo 11
(Modifiche e
danni)
Il conduttore non
può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali
locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il
preventivo consenso scritto del locatore.Il conduttore esonera
espressamente il locatore da ogni responsabilità per
danni diretti o indiretti che possano derivargli
da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni
incolpevoli dei servizi.
Articolo 12
(Assemblee)
Il conduttore ha
diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli,
nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento
d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire,
senza voto, sulle deliberazioni relative
alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di
condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio
non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili,
delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei
condomini) i conduttori si riuniscono in
apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da
almeno tre conduttori.
Articolo 13
(Impianti)
Il conduttore - in
caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si
obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il
locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire
ogni antenna individuale a spese del conduttore,
il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte
salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente,
vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto
stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.
Articolo 14
(Accessi)
Il conduttore deve
consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare
locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta
la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con l
e s e g u e n t i m o d a l i t à : … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … .
……………………………………………………………………………………………………... (4)
Articolo 15 (Commissione
di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di
cui all’articolo 6 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo
da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge
funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti
come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la
sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 16
(Varie)
A tutti gli
effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai
fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio
nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o
comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato
l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non
può essere provata, se non con attoscritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano
reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione
ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a
quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n.
392/78 e n. 431/98 o comunque dalle
norme vigenti e dagli usi locali nonché
alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98
ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
Letto, approvato e
sottoscritto
………………………., li
…………………...
Il locatore
……………………………………
Il conduttore
…………………………………A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le
parti specificamente approvano i patti di cui
agli articoli 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.
Il locatore
………………………………….
Il conduttore
……………………………….
FONTE:
STUDENTI .IT
mercoledì 8 agosto 2012
CONTRATTO LOCAZIONE USO TURISTICO
CONTRATTO
PER FINALITA’ TURISTICA
(articolo
1, comma 2, lettera c legge 9 dicembre 1998, n.431)
SI
CONCEDE IN LOCAZIONE BREVE
al sig./sig.ra
___________________________, nato/a _________________________, il
___/___/________ codice
fiscale
_________________________________ parte dell’unità di ………………….e precisamente la
stanza e l’uso
della cucina e servizi, con in
dotazione le attrezzature risultanti da elenco a parte, sottoscritto dai
contraenti.
La locazione sarà regolata dalle
seguenti pattuizioni.
1) il contratto è
stipulato per un periodo di _____ settimana/e dalle ore 15,00 del giorno
____/____/2012 alle ore
10,00 del giorno ____/____/2012,
allorché cesserà senza bisogno di disdetta alcuna.
2) l’immobile dovrà
essere destinato a breve soggiorno o utilizzato esclusivamente per finalità
turistica, come infra precisato, e per un numero massimo di 4 persone. Non sarà
ammesso l’ingresso di ulteriori persone oltre quelle previste dal presente
contratto sia nell’unità immobiliare e sia negli spazi comuni.
3) il conduttore non potrà cedere in
tutto o in parte l’unità immobiliare così come acquisita pena la risoluzione di
diritto del contratto.
4) il canone di locazione giornaliero
o di periodo è convenuto in euro __________,00
(________________________________/00)
che il conduttore si obbliga a corrispondere in misura del 40% al momento della
prenotazione e la restante parte nel domicilio del locatore prima dell’inizio
della locazione.
5) Il pagamento del canone o di quant’altro
dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese
o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale
pagamento per qualunque causa costituisce immediata mora del conduttore.
6) Il conduttore dovrà consentire di
accedere all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai
loro incaricati per le pulizie concordate e per qualsiasi motivata ragione.
7) Il conduttore dichiara di aver
conoscenza dell’unità immobiliare di cui al presente contratto e di trovarla
adatta all’uso convenuto e – così – di prenderla in consegna a ogni effetto con
il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode.
Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato
medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il
deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Il conduttore si impegna a rispettare
le norme del regolamento interno. E’ in ogni caso vietato al conduttore di
compiere atti e tenere comportamenti, che possano recare molestia .
8) Il conduttore non potrà apportare
nessuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in uso e alla
loro destinazione, o agli impianti esistenti.
9) A garanzia delle obbligazioni tutte
che assume con il presente contratto, ivi compresa la restituzione dell’immobile
alla data di scadenza, il conduttore versa al locatore una somma di euro
150,00 (centocinquanta/00), non imputabile in conto pigioni e infruttifera
di interessi. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito
al termine della
locazione previa
verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni
obbligazione contrattuale.
11) Sono a carico del conduttore le
spese relative al servizio di pulizia di fine soggiorno quantificate in euro
45,00 (quarantacinque/00) e i consumi (luce, acqua calda e fredda, gas)
quantificati in euro 15,00 (quindici/00) per persona.
12) Le spese di bollo per il presente
contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il
locatore
provvederà alla registrazione del
contratto, ove dovuta, richiedendo al conduttore la quota di sua spettanza, che
viene convenuta in ragione del 50%.
13) Qualunque modifica al presente
contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto
scritto.
14) Il locatore e il conduttore si
autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in
relazione a adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre
1996, n.675).
15) La conclusione del presente
contratto non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza
corrispettivo di quanto locato (articolo 121, comma 4, lettera f, Dlgs 1°
settembre 1993, n. 385).
16) Per quanto non previsto dal
presente contratto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice
civile e agli usi locali.
Le parti espressamente dichiarano e si
danno reciprocamente atto:
a) che l’unità immobiliare è
concessa in locazione esclusivamente per finalità turistica, e più precisamente
allo scopo di vacanza esclusa ogni altra finalità;
b) che l’unità immobiliare verrà
utilizzata dal conduttore esclusivamente quale abitazione secondaria
dichiarando il medesimo di avere la sua abitazione principale nel Comune di
__________________________________________
in via
_____________________________________________________, n° __________________;
c) che il locatore si è determinato
alla conclusione del presente contratto esclusivamente in funzione di quanto
dal conduttore sopra dichiarato.
Letto approvato e sottoscritto
………………., il ____/____ / 2012
il locatore
_______________________________________
il conduttore
_______________________________________
A mente dell’articolo 1342, secondo
comma, del Codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai
punti1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 13) . Il conduttore, inoltre,
con la seguente firma autocertifica quanto dichiarato nelpunto 16 lett. B).
Il locatore
_________________________________________
IRAP -ISTRUZIONI PER IL CALCOLO
Con la circolare 26/E del 20 giugno, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle regole di determinazione della base imponibile Irap, introdotte dall’articolo 1, comma 50, della legge finanziaria 2008.
Si tratta di una serie di precisazioni che traggono spunto da fattispecie concrete e che contribuiscono ad arricchire un quadro interpretativo già in precedenza delineato con le circolari 27/E, 36/E e 39/E del 2009.
Si ricorda, al riguardo, che dal 2008 la tassazione Irap prende a riferimento direttamente i criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio, disinteressandosi delle variazioni fiscali apportate ai fini delle imposte sui redditi.
A tale risultato si è giunti attraverso l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 446/1997, che riconosceva in ambito Irap le medesime variazioni fiscali previste nelle imposte sul reddito.
Lo “sganciamento” del tributo regionale dall’imposta sul reddito, se non ben gestito, potrebbe comportare, tuttavia, conseguenze non volute dal legislatore: si pensi, ad esempio, all’impossibilità di dedurre, di fatto, un costo poiché lo stesso assume rilevanza fiscale in un periodo d’imposta in cui sono assenti i ricavi.
In tale contesto, la circolare 26/E fornisce un inquadramento sistematico delle diverse fattispecie approfondite, cercando di individuare correttamente l’effettivo valore della produzione netto rilevante in ambito Irap.
Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali
Le regole per la determinazione della base imponibile Irap sono dettate, per le società di capitali e gli enti commerciali, dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 446/1997. Sulla base di tale disposizione, occorre individuare il valore della produzione netto, da assoggettare a tassazione, mediante differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, escludendo le voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13).
In particolare non è deducibile dall’Irap la voce B10), lettera c), del conto economico, riferita alle svalutazioni delle immobilizzazioni.
In presenza di una svalutazione, quindi, il bene avrà un valore fiscale Irap più alto rispetto al valore contabile: la svalutazione imputata a conto economico, infatti, riduce il valore contabile ma non influenza il costo fiscale rilevante ai fini Irap.
Con questo disallineamento tra valori, occorre individuare il momento in cui il costo non dedotto dall’Irap, transitato a conto economico a titolo di svalutazione, dovrà assumere rilevanza ai fini del tributo regionale.
La circolare in esame ha precisato, al riguardo, che il maggior valore fiscale è deducibile dal valore della produzione Irap nel corso del processo di ammortamento, utilizzando le regole fiscali o civilistiche a seconda che la svalutazione sia avvenuta prima o dopo la riforma dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare, il predetto maggior valore fiscale è deducibile utilizzando:
Esempio 1: svalutazione operata nel 2007
Si ipotizzi una società che abbia acquistato nel 2007 un bene per un valore pari a mille euro e che nel medesimo esercizio abbia effettuato una svalutazione imputata a conto economico per cento euro non deducibile ai fini Irap.
In presenza di un coefficiente fiscale di ammortamento pari al 10%, il contribuente potrà dedurre ai fini Irap un valore pari a 100 euro (10% di 1.000) in ciascun periodo d’imposta dal 2007 al 2016.
In tal modo, il maggiore valore fiscale (pari a 100) non dedotto nel 2007 – in quanto la svalutazione non è deducibile ai fini Irap – diviene deducibile come ammortamento, in ciascun periodo d’imposta dal 2007 al 2016, per un importo pari a 10 euro.
Esempio 2: svalutazione operata nel 2008
Si ipotizzi la stessa società dell’esempio precedente, che ha acquistato nel 2008 un bene per un valore pari a mille euro e che, nel medesimo esercizio, abbia effettuato una svalutazione imputata a conto economico per 100 euro, non deducibile ai fini Irap.
In presenza di una vita utile residua del bene pari a 8 anni, il contribuente potrà dedurre ai fini dell’imposta regionale un valore pari a 125 euro (1.000/8) in ciascun periodo d’imposta dal 2008 al 2015.
In tal modo, il maggiore valore fiscale (pari a 100) non dedotto nel 2008 – in quanto la svalutazione non è deducibile ai fini Irap - diviene deducibile come ammortamento in ciascun periodo d’imposta dal 2008 al 2015 per un importo pari a 12,5 euro
FONTE: FISCO OGGI
Si tratta di una serie di precisazioni che traggono spunto da fattispecie concrete e che contribuiscono ad arricchire un quadro interpretativo già in precedenza delineato con le circolari 27/E, 36/E e 39/E del 2009.
Si ricorda, al riguardo, che dal 2008 la tassazione Irap prende a riferimento direttamente i criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio, disinteressandosi delle variazioni fiscali apportate ai fini delle imposte sui redditi.
A tale risultato si è giunti attraverso l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 446/1997, che riconosceva in ambito Irap le medesime variazioni fiscali previste nelle imposte sul reddito.
Lo “sganciamento” del tributo regionale dall’imposta sul reddito, se non ben gestito, potrebbe comportare, tuttavia, conseguenze non volute dal legislatore: si pensi, ad esempio, all’impossibilità di dedurre, di fatto, un costo poiché lo stesso assume rilevanza fiscale in un periodo d’imposta in cui sono assenti i ricavi.
In tale contesto, la circolare 26/E fornisce un inquadramento sistematico delle diverse fattispecie approfondite, cercando di individuare correttamente l’effettivo valore della produzione netto rilevante in ambito Irap.
Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali
Le regole per la determinazione della base imponibile Irap sono dettate, per le società di capitali e gli enti commerciali, dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 446/1997. Sulla base di tale disposizione, occorre individuare il valore della produzione netto, da assoggettare a tassazione, mediante differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, escludendo le voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13).
In particolare non è deducibile dall’Irap la voce B10), lettera c), del conto economico, riferita alle svalutazioni delle immobilizzazioni.
In presenza di una svalutazione, quindi, il bene avrà un valore fiscale Irap più alto rispetto al valore contabile: la svalutazione imputata a conto economico, infatti, riduce il valore contabile ma non influenza il costo fiscale rilevante ai fini Irap.
Con questo disallineamento tra valori, occorre individuare il momento in cui il costo non dedotto dall’Irap, transitato a conto economico a titolo di svalutazione, dovrà assumere rilevanza ai fini del tributo regionale.
La circolare in esame ha precisato, al riguardo, che il maggior valore fiscale è deducibile dal valore della produzione Irap nel corso del processo di ammortamento, utilizzando le regole fiscali o civilistiche a seconda che la svalutazione sia avvenuta prima o dopo la riforma dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare, il predetto maggior valore fiscale è deducibile utilizzando:
- i coefficienti tabellari di ammortamento previsti ai fini Ires, se il bene è stato svalutato prima del 2008, ossia ante riforma Irap, in cui il tributo regionale era agganciato alle variazioni previste nelle imposte sui redditi
- il criterio di ammortamento civilistico (valore fiscale del bene ripartito per la vita utile residua), se l’immobile è stato svalutato a partire dal 2008, ossia in vigenza del nuovo regime Irap ancorato ai criteri civilistici di redazione del bilancio.
Esempio 1: svalutazione operata nel 2007
Si ipotizzi una società che abbia acquistato nel 2007 un bene per un valore pari a mille euro e che nel medesimo esercizio abbia effettuato una svalutazione imputata a conto economico per cento euro non deducibile ai fini Irap.
In presenza di un coefficiente fiscale di ammortamento pari al 10%, il contribuente potrà dedurre ai fini Irap un valore pari a 100 euro (10% di 1.000) in ciascun periodo d’imposta dal 2007 al 2016.
In tal modo, il maggiore valore fiscale (pari a 100) non dedotto nel 2007 – in quanto la svalutazione non è deducibile ai fini Irap – diviene deducibile come ammortamento, in ciascun periodo d’imposta dal 2007 al 2016, per un importo pari a 10 euro.
Esempio 2: svalutazione operata nel 2008
Si ipotizzi la stessa società dell’esempio precedente, che ha acquistato nel 2008 un bene per un valore pari a mille euro e che, nel medesimo esercizio, abbia effettuato una svalutazione imputata a conto economico per 100 euro, non deducibile ai fini Irap.
In presenza di una vita utile residua del bene pari a 8 anni, il contribuente potrà dedurre ai fini dell’imposta regionale un valore pari a 125 euro (1.000/8) in ciascun periodo d’imposta dal 2008 al 2015.
In tal modo, il maggiore valore fiscale (pari a 100) non dedotto nel 2008 – in quanto la svalutazione non è deducibile ai fini Irap - diviene deducibile come ammortamento in ciascun periodo d’imposta dal 2008 al 2015 per un importo pari a 12,5 euro
FONTE: FISCO OGGI
martedì 7 agosto 2012
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO
SUBLOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO
Stipulato oggi ……………., in ………………..
TRA:
Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo> C.F.: <codice fiscale> di seguito denominato conduttore,
E:
Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo> C.F.: <codice fiscale> di seguito denominato subconduttore,
PREMESSO
che il conduttore ha
in locazione l’immobile urbano sito in <luogo> via <indirizzo> n. <numero> di proprietà del sig. <nome cognome>, in forza di
contratto a data <data> registrato il <data> all’ufficio del registro di <luogo>,
con il presente atto a norma dell’art. 2 della legge 392/78,
CONCEDE
IN SUBLOCAZIONE
il detto immobile al
subconduttore, alle seguenti condizioni:
1 - Durata della
sublocazione; dal <data> al <data>;
2 - Canone mensile:
L. <importo> /
Euro <importo> da pagarsi entro il giorno <numero> di ogni mese;
3 - Disdetta: sei
mesi prima della scadenza;
4 - Oneri accessori:
sono a carico del sublocatore;
5 - Recesso: il
subconduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento per gravi motivi
con preavviso di almeno sei mesi.
Sottoscrive il
presente atto anche il proprietario dell’immobile, sig. <nome
cognome> per
consenso alla sublocazione.
Luogo e
data .....................................
Letto, approvato e
sottoscritto.
Il conduttore
|
Il subconduttore
|
|
....................................
|
Il proprietario
|
....................................
|
domenica 5 agosto 2012
MEDIAZIONE TRIBUTARIA -CIRCOLARE ESPLICATIVA AGENZIA ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 33/E del 3 agosto, dopo i chiarimenti già forniti con circolare 9/E, torna nuovamente sulla mediazione tributaria rispondendo ad alcuni quesiti riguardanti, in particolare, le controversie sulle sanzioni tributarie e le modalità di determinazione del valore della controversia in caso di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale.
La mediazione dice sì alle sanzioni, salvo scontrino
In sostanza si può dire che anche per le sanzioni non superiori ai 20mila, il contribuente, prima dell’eventuale impugnazione dell’atto di irrogazione, è obbligato a presentare istanza di mediazione. L’ufficio valuterà se ci sono i presupposti per l’annullamento dell’atto (in autotutela) o per la rideterminazione della sanzione se superiore al minimo edittale.
Nel caso in cui arrivi l’accordo, la sanzione applicabile è nella misura del 40% fermo restando che l’importo non deve essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
In pratica, l’istituto della mediazione tributaria viene esteso anche ai provvedimenti di irrogazione sanzioni in cui è applicabile la definizione mediante acquiescenza.
La circolare precisa che anche gli intermediari sanzionati per violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni (ed entro il limite di 20mila euro) devono tentare, tramite questo istituto, la via amministrativa prima di presentare ricorso in Commissione.
Un solo no all’obbligo di mediazione tributaria: il procedimento non è applicabile alla sanzione che prevede la chiusura o la sospensione della licenza per un esercizio che non ha emesso fatture o scontrini fiscali. In tale ipotesi, infatti, l’importo da pagare è di “valore indeterminabile”.
36-bis: la regola non cambia
Quando dal controllo automatizzato emerge un mancato o tardivo pagamento dell’imposta, l’ufficio recupera il debito operando la sanzione del 30%, importo che scende al 10% se il contribuente effettua il versamento entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità.
La somma, se non corrisposta, sarà iscritta a ruolo, che diverrà impugnabile secondo le regole della mediazione tributaria qualora non superi i 20mila euro.
Considerando quest’ultima eventualità (e cioè il mancato versamento entro 30 giorni), l’ufficio, pur confermando il valore del tributo accertato, può sempre giungere a un accordo di mediazione con il contribuente che prevede il versamento dell’imposta omessa o tardiva e, contestualmente, il pagamento della relativa sanzione ridotta al 12% dell’importo non versato, pari al 40% del 30% previsto dalla norma.
A tu per tu con la definizione agevolata
In via preliminare la circolare ricorda che la sanzione tributaria può essere irrogata seguendo due diverse modalità: autonomamente, attraverso l’”atto di contestazione” o, se collegata al tributo cui si riferiscono, con “atto contestuale all’avviso di accertamento di rettifica”. In entrambe le ipotesi, l’importo da versare viene ridotto a un terzo e comunque non potrà essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, se corrisposto entro i termini a disposizione per la presentazione del ricorso.
Esaminando in particolare l’“atto di contestazione”, il documento di prassi chiarisce che l’autore della violazione può comunque impugnare il documento, decisione che va preceduta, però, da istanza di mediazione per le sanzioni fino a 20mila euro.
La circolare precisa, inoltre, che lo sconto previsto dalla mediazione tributaria non è applicabile –così come non lo è nella definizione agevolata sopra descritta – agli omessi o tardivi versamenti, come già chiarito con la circolare 9/E, quando “la riduzione delle sanzioni sia più elevata di quanto consentito per effetto di acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione”.
Accettazione del tributo, sanzione scontata
L’ufficio non è tenuto a richiedere la mediazione quando viene confermato l’importo accertato e, anzi, non può farlo quando, in seguito all’applicazione della riduzione al 40% della sanzione, la diminuzione risulterebbe più alta rispetto a quella consentita con l’acquiescenza.
Riflettori sulla riduzione al 40%
Il punto 3.3 della circolare mette a fuoco alcune problematiche riguardanti l’applicazione della riduzione al 40% della sanzione.
Il primo esempio riguarda una sanzione ricalcolata a seguito della mediazione e ridotta al minimo edittale: l’importo da pagare sarà pari al 40% di tale rideterminazione.
In generale, comunque, non ci sono eccezione alla regola, la sanzione viene ridotta al 40% sia nel caso venga rideterminata da sola o in “compagnia” del tributo sia se confermata nell’entità a differenza di quanto avvenga per l’imposta accertata.
Tante violazioni in un sol colpo
Eventualità in cui viene applicata la sanzione relativa alla violazione più grave aumentata da un quarto al doppio, importo che però non deve superare la somma delle sanzioni previste per ogni singola trasgressione.
Anche per il cumulo giuridico, se interviene l’accordo grazie alla mediazione tributaria, lo sconto va calcolato sulla sanzione definita secondo la regola sopra descritta e se, a seguito della mediazione, viene rivista in diminuzione o annullata per effetto dell’autotutela una delle sanzioni, allora la sottrazione va effettuata sul nuovo importo quantificato.
Mediazione e autotutela
La circolare affronta anche un caso particolare riguardante l’ipotesi di un contribuente che dopo aver presentato istanza di autotutela, versa, prima dello scadere dei termini previsti per il ricorso, tributo e relativa sanzione ridotta. L’interessato, inoltre, per precauzione, prima di ricevere la risposta dell’Amministrazione in merito all’autotutela, presenta anche domanda di mediazione tributaria.
Successivamente l’Agenzia provvede all’annullamento parziale dell’atto impositivo.
La circolare, pur confermando che l’istanza di mediazione preclude la possibilità di definizione agevolata della sanzione prevista dall’articolo 15 del Dlgs 218/1997, prosegue spiegando che, nell’ipotesi descritta, avendo il contribuente effettuato il versamento primo della notifica dell’istanza di mediazione, la definizione così realizzata può essere considerata valida.
Rimanendo in tema di autotutela, nel caso in cui a seguito di un’autotutela parziale un debito contestato di oltre 20mila euro scenda a un importo inferiore a tale limite, il contribuente, prima di andare in contenzioso, deve provare a risolvere la controversia con l’ufficio in via amministrativa tramite la mediazione, strada che invece non può essere percorsa se l’autotutela ridimensiona il debito quando il ricorso è stato già notificato anche se ancora non è avvenuto il deposito nella segreteria della Commissione tributaria provinciale. In questo caso, comunque, si può procedere con la conciliazione giudiziale.
Consolidato nazionale
Una risposta anche per la determinazione del valore della controversia in caso di accertamento nei confronti di società consolidate: l’ammontare della somma contestata è quella risultante dall’atto unico originario nonostante la consolidante presenti il modello Ipec per lo scomputo delle perdite successivamente alla notifica di tale atto.
La circolare, infatti, “facendo i conti” dimostra che, in base alla disciplina che regola questo particolare tipo di “sodalizio”, il risultato finale non cambierebbe compensando il maggiore imponibile con le perdite inutilizzate.
FONTE: FISCO OGGI
La mediazione dice sì alle sanzioni, salvo scontrino
In sostanza si può dire che anche per le sanzioni non superiori ai 20mila, il contribuente, prima dell’eventuale impugnazione dell’atto di irrogazione, è obbligato a presentare istanza di mediazione. L’ufficio valuterà se ci sono i presupposti per l’annullamento dell’atto (in autotutela) o per la rideterminazione della sanzione se superiore al minimo edittale.
Nel caso in cui arrivi l’accordo, la sanzione applicabile è nella misura del 40% fermo restando che l’importo non deve essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
In pratica, l’istituto della mediazione tributaria viene esteso anche ai provvedimenti di irrogazione sanzioni in cui è applicabile la definizione mediante acquiescenza.
La circolare precisa che anche gli intermediari sanzionati per violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni (ed entro il limite di 20mila euro) devono tentare, tramite questo istituto, la via amministrativa prima di presentare ricorso in Commissione.
Un solo no all’obbligo di mediazione tributaria: il procedimento non è applicabile alla sanzione che prevede la chiusura o la sospensione della licenza per un esercizio che non ha emesso fatture o scontrini fiscali. In tale ipotesi, infatti, l’importo da pagare è di “valore indeterminabile”.
36-bis: la regola non cambia
Quando dal controllo automatizzato emerge un mancato o tardivo pagamento dell’imposta, l’ufficio recupera il debito operando la sanzione del 30%, importo che scende al 10% se il contribuente effettua il versamento entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità.
La somma, se non corrisposta, sarà iscritta a ruolo, che diverrà impugnabile secondo le regole della mediazione tributaria qualora non superi i 20mila euro.
Considerando quest’ultima eventualità (e cioè il mancato versamento entro 30 giorni), l’ufficio, pur confermando il valore del tributo accertato, può sempre giungere a un accordo di mediazione con il contribuente che prevede il versamento dell’imposta omessa o tardiva e, contestualmente, il pagamento della relativa sanzione ridotta al 12% dell’importo non versato, pari al 40% del 30% previsto dalla norma.
A tu per tu con la definizione agevolata
In via preliminare la circolare ricorda che la sanzione tributaria può essere irrogata seguendo due diverse modalità: autonomamente, attraverso l’”atto di contestazione” o, se collegata al tributo cui si riferiscono, con “atto contestuale all’avviso di accertamento di rettifica”. In entrambe le ipotesi, l’importo da versare viene ridotto a un terzo e comunque non potrà essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, se corrisposto entro i termini a disposizione per la presentazione del ricorso.
Esaminando in particolare l’“atto di contestazione”, il documento di prassi chiarisce che l’autore della violazione può comunque impugnare il documento, decisione che va preceduta, però, da istanza di mediazione per le sanzioni fino a 20mila euro.
La circolare precisa, inoltre, che lo sconto previsto dalla mediazione tributaria non è applicabile –così come non lo è nella definizione agevolata sopra descritta – agli omessi o tardivi versamenti, come già chiarito con la circolare 9/E, quando “la riduzione delle sanzioni sia più elevata di quanto consentito per effetto di acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione”.
Accettazione del tributo, sanzione scontata
L’ufficio non è tenuto a richiedere la mediazione quando viene confermato l’importo accertato e, anzi, non può farlo quando, in seguito all’applicazione della riduzione al 40% della sanzione, la diminuzione risulterebbe più alta rispetto a quella consentita con l’acquiescenza.
Riflettori sulla riduzione al 40%
Il punto 3.3 della circolare mette a fuoco alcune problematiche riguardanti l’applicazione della riduzione al 40% della sanzione.
Il primo esempio riguarda una sanzione ricalcolata a seguito della mediazione e ridotta al minimo edittale: l’importo da pagare sarà pari al 40% di tale rideterminazione.
In generale, comunque, non ci sono eccezione alla regola, la sanzione viene ridotta al 40% sia nel caso venga rideterminata da sola o in “compagnia” del tributo sia se confermata nell’entità a differenza di quanto avvenga per l’imposta accertata.
Tante violazioni in un sol colpo
Eventualità in cui viene applicata la sanzione relativa alla violazione più grave aumentata da un quarto al doppio, importo che però non deve superare la somma delle sanzioni previste per ogni singola trasgressione.
Anche per il cumulo giuridico, se interviene l’accordo grazie alla mediazione tributaria, lo sconto va calcolato sulla sanzione definita secondo la regola sopra descritta e se, a seguito della mediazione, viene rivista in diminuzione o annullata per effetto dell’autotutela una delle sanzioni, allora la sottrazione va effettuata sul nuovo importo quantificato.
Mediazione e autotutela
La circolare affronta anche un caso particolare riguardante l’ipotesi di un contribuente che dopo aver presentato istanza di autotutela, versa, prima dello scadere dei termini previsti per il ricorso, tributo e relativa sanzione ridotta. L’interessato, inoltre, per precauzione, prima di ricevere la risposta dell’Amministrazione in merito all’autotutela, presenta anche domanda di mediazione tributaria.
Successivamente l’Agenzia provvede all’annullamento parziale dell’atto impositivo.
La circolare, pur confermando che l’istanza di mediazione preclude la possibilità di definizione agevolata della sanzione prevista dall’articolo 15 del Dlgs 218/1997, prosegue spiegando che, nell’ipotesi descritta, avendo il contribuente effettuato il versamento primo della notifica dell’istanza di mediazione, la definizione così realizzata può essere considerata valida.
Rimanendo in tema di autotutela, nel caso in cui a seguito di un’autotutela parziale un debito contestato di oltre 20mila euro scenda a un importo inferiore a tale limite, il contribuente, prima di andare in contenzioso, deve provare a risolvere la controversia con l’ufficio in via amministrativa tramite la mediazione, strada che invece non può essere percorsa se l’autotutela ridimensiona il debito quando il ricorso è stato già notificato anche se ancora non è avvenuto il deposito nella segreteria della Commissione tributaria provinciale. In questo caso, comunque, si può procedere con la conciliazione giudiziale.
Consolidato nazionale
Una risposta anche per la determinazione del valore della controversia in caso di accertamento nei confronti di società consolidate: l’ammontare della somma contestata è quella risultante dall’atto unico originario nonostante la consolidante presenti il modello Ipec per lo scomputo delle perdite successivamente alla notifica di tale atto.
La circolare, infatti, “facendo i conti” dimostra che, in base alla disciplina che regola questo particolare tipo di “sodalizio”, il risultato finale non cambierebbe compensando il maggiore imponibile con le perdite inutilizzate.
FONTE: FISCO OGGI
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