mercoledì 8 agosto 2012

CONTRATTO LOCAZIONE USO TURISTICO


CONTRATTO PER FINALITA’ TURISTICA
(articolo 1, comma 2, lettera c legge 9 dicembre 1998, n.431)
SI CONCEDE IN LOCAZIONE BREVE



al sig./sig.ra ___________________________, nato/a _________________________, il ___/___/________ codice
fiscale _________________________________ parte dell’unità di ………………….e precisamente la stanza e l’uso
della cucina e servizi, con in dotazione le attrezzature risultanti da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.
1) il contratto è stipulato per un periodo di _____ settimana/e dalle ore 15,00 del giorno ____/____/2012 alle ore
10,00 del giorno ____/____/2012, allorché cesserà senza bisogno di disdetta alcuna.
2) l’immobile dovrà essere destinato a breve soggiorno o utilizzato esclusivamente per finalità turistica, come infra precisato, e per un numero massimo di 4 persone. Non sarà ammesso l’ingresso di ulteriori persone oltre quelle previste dal presente contratto sia nell’unità immobiliare e sia negli spazi comuni.
3) il conduttore non potrà cedere in tutto o in parte l’unità immobiliare così come acquisita pena la risoluzione di diritto del contratto.
4) il canone di locazione giornaliero o di periodo è convenuto in euro __________,00
(________________________________/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere in misura del 40% al momento della prenotazione e la restante parte nel domicilio del locatore prima dell’inizio della locazione.
5) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento per qualunque causa costituisce immediata mora del conduttore.
6) Il conduttore dovrà consentire di accedere all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati per le pulizie concordate e per qualsiasi motivata ragione.
7) Il conduttore dichiara di aver conoscenza dell’unità immobiliare di cui al presente contratto e di trovarla adatta all’uso convenuto e – così – di prenderla in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato
medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento interno. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti, che possano recare molestia .
8) Il conduttore non potrà apportare nessuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in uso e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti.
9) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, ivi compresa la restituzione dell’immobile alla data di scadenza, il conduttore versa al locatore una somma di euro 150,00 (centocinquanta/00), non imputabile in conto pigioni e infruttifera di interessi. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della
locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
11) Sono a carico del conduttore le spese relative al servizio di pulizia di fine soggiorno quantificate in euro 45,00 (quarantacinque/00) e i consumi (luce, acqua calda e fredda, gas) quantificati in euro 15,00 (quindici/00) per persona.
12) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore
provvederà alla registrazione del contratto, ove dovuta, richiedendo al conduttore la quota di sua spettanza, che viene convenuta in ragione del 50%.
13) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
14) Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione a adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.675).
15) La conclusione del presente contratto non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo di quanto locato (articolo 121, comma 4, lettera f, Dlgs 1° settembre 1993, n. 385).
16) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice civile e agli usi locali.
Le parti espressamente dichiarano e si danno reciprocamente atto:
a) che l’unità immobiliare è concessa in locazione esclusivamente per finalità turistica, e più precisamente allo scopo di vacanza esclusa ogni altra finalità;
b) che l’unità immobiliare verrà utilizzata dal conduttore esclusivamente quale abitazione secondaria dichiarando il medesimo di avere la sua abitazione principale nel Comune di __________________________________________
in via _____________________________________________________, n° __________________;
c) che il locatore si è determinato alla conclusione del presente contratto esclusivamente in funzione di quanto dal conduttore sopra dichiarato.
Letto approvato e sottoscritto
………………., il ____/____ / 2012
il locatore _______________________________________
il conduttore _______________________________________
A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 13) . Il conduttore, inoltre, con la seguente firma autocertifica quanto dichiarato nelpunto 16 lett. B).

Il locatore _________________________________________
                                         

Il conduttore ______________________

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