venerdì 31 dicembre 2010

LETTONIA-TORNANO INCENTIVI PER TECNOLOGICI

Lo scorso 9 dicembre il parlamento ha approvato, in prima lettura, la Finanziaria per il 2011 e le leggi collegate. Una volta approvati in seconda lettura entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011. I temi affrontati sono i redditi societari, la tassazione delle persone fisiche, l'imposizione indiretta e la tassazione dei beni immobili.
I redditi societariIl 22 luglio di quest'anno  il ministro delle Finanze aveva presentato una proposta articolata che prevedeva l'introduzione di un incentivo sugli investimenti sotto forma di credito di imposta.Le condizioni inizialmente proposte per beneficiare dell'agevolazione erano le seguenti:
  • un investimento di almeno 10 milioni di LATS (circa 14 milioni di Euro);
  • l'oggetto dell'investimento riguarda i cespiti nuovi come fabbricati industriali e attrezzature destinate a una nuova produzione tecnologica;
  • l'investimento deve essere effettuato entro 3 anni;
  • esistenza di vincoli in termini di location in quanto deve essere effettuato nelle c.d. "supported priority areas of manufacturing industry";
  • l'investimento deve riguardare lo sviluppo di una nuova linea produttiva o la modernizzazione di una già esistente;
  • approvazione ministeriale del progetto.
Nell'esercizio in cui viene ultimato il progetto viene concesso un credito di imposta pari al 25% dell'investimento. La quota è ridotta al 15% per la quota che eccede i 35 milioni di LATS. Ovviamente il contribuente potrebbe avere il problema di recuperare il credito nella prima dichiarazione utile per cui è prevista la possibilità di riportarlo nei 16 esercizi fiscali successivi.
Le modifiche introdotteIn sede di approvazione finale, tuttavia, sono state introdotte alcune modifiche. Innanzitutto è stata abbassata la soglia da 10 milioni a 5 milioni ed è previsto che l'investimento debba essere realizzato entro il 31 dicembre 2016. Si tratta a ben vedere di una iniziativa non nuova nel Paese in quanto, fino al 31 dicembre 2005, era concesso un credito pari al 40% degli investimenti che soddisfacevano determinati requisiti.
La tassazione delle persone fisicheRelativamente alle persone fisiche sono state previste alcune novità. Innanzitutto è scesa dal 26% al 25% l'aliquota di tassazione. E' prevista inoltre una forma di esenzione per l'uso privato di auto aziendali (fringe benefit) e sono infine previste novità in materie deduzioni di imposta. Ricordiamo che in Lettonia le persone fisiche sono tassate con una aliquota flat che è stata fissata al 26% a partire dal 2010. Nel 2009, invece, la stessa era fissata al 23% ma ne era prevista una agevolata al 15% per le attività imprenditoriali.
L'imposizione indirettaIn materia di iva si deve segnalare un innalzamento delle aliquote in quanto quella ordinaria passerà dal 21% al 22% mentre quella ridotta si alzerà dal 10% al 12%. Viene inoltre assoggettata all'aliquota ordinaria la fornitura di energia elettrica alle famiglie. In materia di accise si segnala un inasprimento dei prelievi sulle bevande che passeranno da LVL 4 a LVL 5,2 ogni 100 litri.
Inoltre è prevista l'introduzione di una nuova imposta sui veicoli destinata a sostituire il bollo annuale e l'imposizione dei benefit connessi all'utilizzo privato di una auto aziendale.
La tassazione dei beni immobiliAnche su questo tema vi sono novità. In particolare, sono state inasprite le aliquote dell'imposizione da applicare sul valore catastale. In sostanza, come emerge dalla tabella successiva, il prelievo viene raddoppiato. 

PAGAMENTI EQUITALIA , CON RAV IN TABACCHERIA-IMPORTANTE

Entrano nel circuito 11.782 rivendite abilitate alla riscossione tramite Rav, il bollettino allegato alle cartelle
Anche le tabaccherie diventano "sportelli" per il pagamento delle cartelle di Equitalia.
È il frutto di un accordo siglato nei giorni scorsi a Roma dal direttore generale della Società di riscossione nazionale, Marco Cuccagna, dal presidente della Federazione italiana tabaccai, Giovanni Risso, e dall'amministratore delegato di Banca Itb, Francesco Marrara.
I cittadini potranno così usufruire di ben 11.782 tabaccherie abilitate al servizio di pagamento tramite il bollettino precompilato allegato alla cartella di riscossione (Rav), per saldare i loro debiti fiscali e contributivi. L'apertura dei nuovi punti, presso i quali è possibile effettuare i pagamenti, uniti agli sportelli dell'Agente della riscossione e a quelli di banche e poste, mette a disposizione dei contribuenti una rete estesa su tutto il territorio nazionale.
Le tabaccherie, poi, proprio per la loro caratteristica offrono un ampliamento delle fasce orarie giornaliere di servizio: si potrà, infatti, pagare dalle 6 alle 22 di tutti i giorni feriali e dalle 6 alle 14 della domenica.
Per ogni operazione effettuata presso la tabaccheria è previsto un importo massimo pari a 1.500 euro, pagabile sia in contranti che tramite bancomat, con l'aggiunta di una piccola commissione di 1 euro e 80 centesimi.
Ma le novità, per chi decide di utilizzare il nuovo canale di pagamento, non finiscono qui: coloro che effettuano il versamento dopo la scadenza dei previsti 60 giorni potranno avere dal tabaccaio il Rav aggiornato con gli interessi di mora e le altre spese, senza doversi recare presso uno sportello di Equitalia.
Quella odierna è l'ultima di una serie di iniziative che la Società di riscossione ha messo in atto per rendere sempre più "facile" il rapporto con i contribuenti. In particolare, rientra nell'ambito del protocollo sottoscritto, nello scorso luglio, da Equitalia e ministero per la Pubblica amministrazione, per mettere a disposizione del cittadino, attraverso il circuito "Reti amiche", un maggior numero di canali di pagamento.

LE RISTRUTTURAZIONI PRENDONO IL VOLO

Continua incessante la crescita delle richieste di detrazione per le spese di ristrutturazione che fa del 36% una delle agevolazioni fiscali più gradite. Non conosce crisi, infatti, il maquillage del patrimonio immobiliare degli Italiani, tanto da portare a più di 452mila gli interventi di restauro registrati fino a novembre 2010. Abbattuto così, già con un mese di anticipo sulla fine dell'anno, il record del 2009, con una crescita, al momento, del 10,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con il 2008 è ancora più vistoso. Infatti, l'aumento rispetto a due anni fa, considerando lo stesso periodo gennaio-novembre, è addirittura del 28,1%. Il tutto anche a favore del settore edilizio e dell'emersione del lavoro nero.
Vediamo nel dettaglio i numeri mensili, confrontando l'andamento dell'ultimo triennio. Risulta chiaro che, anche quest'anno, il mese preferito per mettere mano ai lavori di casa è stato giugno, con 53.117 dichiarazioni di inizio lavori, seguito a ruota da maggio, che registra appena poco più di mille richieste in meno rispetto a giugno, ma con un notevole balzo in avanti rispetto all'anno scorso (+6.892). La crescita di maggio è seconda soltanto a quella di aprile (+7.620), mentre il terzo mese che più ha catalizzato l'inizio dei lavori è stato ottobre, anch'esso ben oltre la soglia dei 50mila. Insomma, appare chiaro che nel 2009 le "mezze stagioni" hanno prevalso sull'estate per far entrare geometri e operai in casa (agosto è superato in negativo soltanto da febbraio e gennaio, che plausibilmente chiudono la classifica). Un altro dato significativo è che per la prima volta quest'anno tutti i mesi hanno registrato numeri superiori all'anno precedente (e il trend dovrebbe essere confermato anche a dicembre).

giovedì 30 dicembre 2010

PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITA' PRIMA PARTE

Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo
che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione
di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società.
La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione
in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente
nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi.
Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall’Agenzia delle
Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell’attività.
Il numero di partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente
attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’Ufficio, l’ultimo è un
carattere di controllo.
(I) Numero progressivo (II) Codice ufficio (III) Carattere di controllo (calcolato sulla base dei primi dieci)
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la partita Iva e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta
eccezione per quei soggetti che all’inizio dell’attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal
caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita Iva.
Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale
sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
I MODELLI DI INIZIO ATTIVITÀ
Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui modelli AA9/10, AA7/10, ANR/3 disponibili in
formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it,
alla voce Strumenti – Modulistica).
In particolare deve essere utilizzato:
il modello AA9/10 dalle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi);
il modello AA7/10 dai soggetti diversi dalle persone fisiche;
il modello ANR/3 dai soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi
direttamente in Italia ai fini Iva.
Per l’avvio dell’attività d’impresa dal 1° aprile 2010 è stata introdotta un’importante novità: la “Co-
municazione unica” (vedi paragrafo più avanti) che si presenta all’ufficio del Registro delle Imprese

PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ
COMUNICAZIONE UNICA PER L’AVVIO DELL’IMPRESA
Per rendere sempre più semplice l’avvio dell’attività di un’impresa, il decreto legge n. 7/2007 (art. 9,
comma 9 – convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto per i soggetti
tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese o al Registro delle notizie economiche e amministrative
(REA), la “Comunicazione Unica” per la nascita dell’impresa: una sola procedura amministrativa che,
esclusivamente per via telematica o supporto informatico, assolve tutti gli obblighi e gli adempimenti
amministrativi e di natura fiscale, assistenziale e previdenziale.
Il modello di Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa è stato approvato con il D.M. 2/11/2007 e
modificato con il D.M. 19/11/2009 con l’introduzione di nuovi Enti destinatari della Comunicazione Unica.
Ne fanno parte integrante i modelli AA7 ed AA9 – dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e
cessazione attività ai fini IVA.
La Comunicazione Unica è entrata in vigore il 19 febbraio 2008 ma per la piena operatività del nuovo
procedimento è stato necessario attendere l’emanazione del DPCM 6/5/2009. Quest’ultimo ha completato
il quadro normativo, stabilendo le regole tecniche e individuando le tipologie di adempimenti fiscali,
assistenziali e previdenziali interessati dalla Comunicazione Unica.
Il D.L. 78/2009, infine, ha previsto, all’art. 23, comma 13, il termine del 1° ottobre 2009 per l’entrata a
regime della Comunicazione Unica e da tale data ha avuto inizio un periodo transitorio di sei mesi (fino
al 31 marzo 2010) nel corso del quale era ancora consentito utilizzare le previgenti modalità di comunicazione
con i vari Enti interessati.
Pertanto, la Comunicazione Unica è diventata obbligatoria per le imprese a partire dal 1° aprile 2010.
La Comunicazione Unica si presenta, esclusivamente per via telematica o supporto informatico, all’Ufficio
del Registro delle Imprese che, tramite il proprio sistema informatico, si occupa del suo inoltro alle
altre amministrazioni coinvolte: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Albo delle Imprese Artigiane (in base
agli accordi regionali).
La Comunicazione Unica introduce l’obbligo dell’invio telematico (o di presentazione su supporto informatico)
delle pratiche al Registro delle Imprese, anche per le imprese individuali. La ricevuta della Comunicazione
Unica costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività d’impresa (ove sussistano anche
gli altri presupposti previsti dalla legge).
A seguito della ricezione dei dati contenuti, relativi ai modelli AA7/AA9 inseriti nella Comunicazione Unica,
l’Agenzia delle Entrate rilascia all’Ufficio del Registro delle Imprese una ricevuta dell’avvenuta ricezione dei
Tipologia di contribuente Modello da utilizzare
Persona fisica
Altri soggetti
AA9/10
AA7/10
Modalità di presentazione
• presso un ufficio dell’Agenzia
delle Entrate;
• per posta raccomandata;
• in via telematica;
• presso il Registro delle Imprese.
 PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ
dati trasmessi contenente, in caso di inizio di attività, il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti e l’Ufficio del
Registro delle Imprese inoltra tale ricevuta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente.
A partire dal 1° aprile 2010 i soggetti interessati devono pertanto utilizzare questa nuova procedura per
presentare le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione dell’attività ai fini IVA, redatte sui
modelli AA9 e AA7, che costituiscono parte integrante della Comunicazione Unica.
Sul sito internet www.registroimprese.it (raggiungibile anche tramite il link presente sul portale dell’Agenzia
delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it) è possibile trovare informazioni utili sulla Comunicazione Unica.
Inoltre, si può scaricare e utilizzare gratuitamente il software “ComUnica” che guida l’utente nella compilazione
del modello.
COSA FARE QUANDO VARIANO I DATI DICHIARATI
In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività il contribuente deve
presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/10 per le persone fisiche,
AA7/10 per i soggetti diversi.
Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse
modalità previste per l’inizio attività.
In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o altre trasformazioni sostanziali che comportano
l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla
trasformazione.
I soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA presentano la dichiarazione di variazione dati
utilizzando il modello ANR/3, direttamente al Centro Operativo di Pescara (anche a mezzo di persona delegata)
o tramite servizio postale, mediante raccomandata.
La variazione dei dati precedentemente comunicati può essere effettuata anche mediante trasmissione telematica
del modello ANR/3.

PENSIONE DI VECCHIAIA

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
  • raggiunto l'età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
A CHI SPETTA
I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e i iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:
  • 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
  • 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).
Sono previste particolari deroghe sia per quanto riguarda il requisito anagrafico sia per quanto riguarda il requisito contributivo.
I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO e i lavoratori parasubordinati), assicurati successivamente al 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:
  • 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
  • 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane).
L’importo della pensione, deve risultare almeno pari ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale se la pensione viene richiesta prima del compimento dei 65 anni di età.
Per le pensioni di vecchiaia contributive sono previste particolari disposizioni se il lavoratore ha perfezionato almeno 35 anni di contribuzione (settimane 1820) ovvero almeno 40 anni di contribuzione (settimane 2080).
LA DOMANDA
Può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it.
QUANDO SPETTA
Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”.


FAC SIMILE ISTANZA RIMBORSO BOLLO AUTO

Mod. B : da compilare in doppia copia, di cui una, indirizzata alla Regione …………, da presentare presso un’agenzia o delegazione ACI e una da trattenere da parte del contribuente


ALLA
REGIONE ………..



Oggetto: Tasse automobilistiche. Istanza di rimborso relativo all’anno ……….



Il/la   sottoscritt_
_______________________________________
nat_   a
_________________________________________________
  il



residente in
_____________________________________________
via
___________________________________________________
   
____
CAP
___________
  Provincia
___
  C.F.
__________________________________
Proprietari_  del veicolo targato




Ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione), consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000;

DICHIARA


di aver pagato la tassa automobilistica in data




presso
BANCA
ACI
PPTT
TABACCAIO
ALTRO

numero identificativo del versamento
___________________________________

con scadenza









Chiede il rimborso della somma pari a lire/euro __________________


CAUSALE            pagamento doppio  ٱ          pagamento eccessivo  ٱ       pagamento non dovuto  ٱ

Scelta della modalità di rimborso:
q  versamento in contanti con quietanza diretta avanti al tesoriere c/o l’Agenzia n…  Banca ……..– Via …………… - Città;
q  assegno circolare non trasferibile (con trattenute a Vs. carico di € 2,58 per spese di spedizione);
q  accredito su C.C. Bancario n: ______________ Banca ___________________________
Filiale di ________________________________ ABI ________ CAB ______________
q  accredito su C.C. Postale n. __________________________________

Il trattamento dei dati trasmessi sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 675/96, per l’uso strettamente attinente le funzioni attribuite a questa amministrazione in materia di tassa automobilistica, mediante strumenti informatici e telematici.

_______________                                                                           ________________________
Data                                                                                                                     Firma

ALLEGATI:
-          fotocopia della carta di circolazione
-          fotocopia ricevuta di pagamento della tassa automobilistica di cui si chiede il rimborso

N.B.: I contribuenti potranno rivolgersi, per qualsiasi informazione, a:
Indirizzo sito ACI: www.aci.it; oppure a qualsiasi agenzia o delegazione ACI sul territorio della Regione.

indennità di accompagnamento come quando perchè

L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide.
Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.
L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Nel 2009 l'importo era di 472,00 euro per 12 mensilità.
L’assegno di accompagnamento si ottiene presentano la domanda per l’accertamento dell’invalidità alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito  "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso diricovero a pagamento in strutture residenziali.
La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.
L'indennità di accompagnamento spetta anche
•    ai ciechi assoluti.
•    alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
•    ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero  1377 del 2003)
•    alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dallasindrome di Down
•    alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza"
•   a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti" (sentenza n.1268 del 2005).

rimborsi per milioni di euro nel 2010

Alle famiglie più di 800 mln di euro
Nel corso dell’anno l’Agenzia delle Entrate ha restituito somme a quasi un milione di singoli cittadini
Ammonta a più di 11 miliardi di euro l’importo complessivo dei rimborsi effettuati dal Fisco durante l’anno che sta per concludersi. La parte del leone va all’Iva, con quasi 7 miliardi e mezzo di euro restituiti. Alle persone fisiche, tra Irpef e bonus fiscali, sono andati oltre 800 milioni, per circa 1,1 milioni di rimborsi.
 Anche quest’anno, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha profuso un concreto impegno per estinguere il maggior numero di crediti vantati dai contribuenti, singoli cittadini e imprese, nei confronti dell’erario.
 Le cifre più sostanziose riguardano l’imposta sul valore aggiunto e quella sul reddito delle società. In particolare, attraverso 40mila rimborsi, sono stati restituiti a imprese e lavoratori autonomi quasi 7,5 miliardi di euro di Iva, mentre a 4.329 società sono rientrati oltre 2,2 miliardi sotto la voce Ires.
Rilevante anche il numero dei rimborsi Iva auto (17.728), che hanno complessivamente "fruttato" 106 milioni di euro.
 La terza voce più significativa, in termini di consistenza delle cifre erogate, riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche: l’Agenzia ha concesso oltre 960mila rimborsi per un totale di Irpef restituita che sfiora i 770 milioni di euro, a cui vanno aggiunti quasi 55 milioni di bonus fiscali.
 Complessivamente, quindi, tra Irpef e Ires, le risorse riassegnate a famiglie e aziende ammontano ad oltre 3 miliardi di euro.
 Da segnalare, infine, i 424 milioni di euro restituiti per 364 rimborsi di vecchia data, ultradecennali, e gli 85 milioni erogati per oltre 30mila rimborsi relativi a Registro e altre imposte "minori".
 
 Fonte : Fisco oggi

INQUINAMENTO PER LA DISNEY NO GRAZIE

In un mondo imprenditoriale alla continua ricerca di pagare meno tasse la Walt Disney fa una scelta anticonformista e si auto-impone una tassa contro l'inquinamento prodotto dai propri stabilimenti, i cui ricavi saranno devoluti a favore del salvataggio delle foreste tropicali. Tutte le divisioni interne sono tenute a partecipare alla "carbon-tax" disneyana in proporzione a quanta anidride carbonica producono. La produzione di rifiuti sarà ridotta del 50% e verranno acquistate auto aziendali meno inquinanti, ponendo la Disney in pole position nella classifica delle "aziende verdi"

FISCO IN ONDA

Il Fisco Reale lancia una serie Tv per le piccole e medie imprese. E' una nuova idea dell'Hmrc, l'Agenzia delle Entrate britannica, che ha investito 370mila sterline per finanziare una trasmissione in quattro puntate, in onda su Channel 5, che spieghi come redigere i bilanci delle pmi. Protagonista un team di esperti del Fisco che entra nelle sedi delle piccole e medie imprese britanniche per verificare i loro conti e insegnare le tecniche per ottimizzare i rapporti con l'Erario. Obiettivo: migliorare il flusso informativo e semplificare la vita alle società alle prese con la redazione dei b

MR CROCODILE INSEGUITO DAL FISCO


Il colmo per un ardimentoso cacciatore di coccodrilli? Inciampare nella rete del Fisco. Succede in Australia, dove Paul Hogan, protagonista del cult movie “Mr. Crocodile Dundee”, è stato bloccato dall’Australian Tax Office per una presunta evasione fiscale: oltre 27 milioni di euro di redditi non dichiarati dal celebre attore nel periodo tra il 1987 e il 2005. Hogan, che respinge ogni accusa, vive da anni a Los Angeles, negli Stati Uniti, ed era tornato in patria per il funerale della madre, morta alla veneranda età di 101 anni. Adesso lasciare la sua terra potrebbe costargli molto caro

ESENZIONE ILOR MEZZOGIORNO

In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione decennale dall’ILOR prevista, per il caso di ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o ammodernamento di stabilimenti industriali impiantati nei territori del Mezzogiorno, dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101, comma 2, va applicata e commisurata solo a quella parte di reddito che derivi dall’aumentata produttività o dalla diminuzione dei costi verificatisi dopo l’avvenuta trasformazione. Tale aumento deve essere però effettivo, e non la risultanza di una mera operazione di sommatoria, come potrebbe avvenire nel caso di fusione di società, sicché, ai fini dell’esenzione, dovrà stabilirsi in concreto, al di là di parametri astratti, se una specifica iniziativa produttiva riavviata attraverso la fusione o l’incorporazione fra due società sia nuova ed autonoma fonte di lavoro rispetto alle aziende preesistenti e di per se incrementativa dell’occupazione e dello sviluppo, in modo che tale operazione non si traduca in una mera duplicazione dell’agevolazione, senza che alcun elemento di novità la giustifichi.
 
Sentenza n. 24584 del 3 dicembre 2010 (udienza del 6 ottobre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Papa, Rel. Persico
Agevolazioni alle imprese – Agevolazioni per il Mezzogiorno – Operazioni straordinarie di fusione ecc. – Irrilevanza ai fini della normativa agevolativa

matrimonio separazione effetti fiscali e tributari


Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, la separazione legale produce molteplici  effetti, sia per i coniugi stessi che per i terzi che intrattengono rapporti giuridici con almeno uno di essi.
La prima conseguenza della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni (sempre che i coniugi non abbiano già optato per il regime di separazione dei beni, al momento della celebrazione del matrimonio oppure in qualunque momento successivo), con rilevanti ricadute, ad esempio, sulla garanzia reale su cui fanno affidamento gli eventuali creditori di ciascuno dei coniugi.
Altra inevitabile questione da regolamentare, data la cessazione della convivenza, è quella relativa all’assegnazione della casa familiare. Rinviando la trattazione per l’ipotesi in cui la coppia abbia figli (anticipando, fin da ora, che la novella del 2006 mira a tutelare ancor più l’interesse della prole, senza trascurare, tuttavia, eventuali diritti di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi), se non ne ha, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente al marito o alla moglie, a meno che entrambi non raggiungano un accordo sul punto in tal senso.
Si dovrà, invece, effettuare un distinguo tra due situazioni: qualora sia di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, qualora sia di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario. Rimanendo inalterato lo status di coniuge, inoltre, ciascuno di essi avrà diritto a una quota della pensione di reversibilità e, salvo il caso di separazione giudiziale con addebito pronunciata con sentenza definitiva, resterà titolare, altresì, dei diritti successori in caso di sopravvenuto decesso del consorte durante tale fase transitoria del rapporto.
Per quanto concerne, più in generale, la gestione dei rapporti economici tra i coniugi, infine, è necessario trattare separatamente le due forme di separazione legale: in caso di separazione consensuale, i coniugi stipulano autonomamente un accordo da sottoporre successivamente al vaglio dell’autorità giudiziaria tramite l’omologazione. Il contenuto dell’accordo medesimo sarà la disciplina dei loro reciproci rapporti patrimoniali e, in particolare, potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.
Qualora si addivenga, invece, a una separazione giudiziale, l’effetto immediato è solo quello dello scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale, mentre i beni restano di proprietà comune ovvero esclusiva dei coniugi, a seconda dei casi e sulla base della disciplina ex art. 179 e ss. del codice civile.
Ai sensi di tale norma, ad esempio, i beni da considerarsi “personali” (secondo i criteri delineati dalla disposizione in commento) e i beni il cui acquisto è stato precedente al matrimonio rimangono di proprietà esclusiva del coniuge intestatario. Medesima soluzione si ha, altresì, per l’ipotesi in cui sia stato scelto il regime di separazione legale dei beni, già nel momento delle nozze oppure in un qualunque tempo successivo

leasing immobiliare novita dal 2011

La fiscalità indiretta dei contratti di leasing immobiliare modificata dalla Legge Finanziaria pr il 2011La Legge Finanziaria per il 2011 (Legge n. 220/2010) modifica la fiscalità indiretta dei contratti di leasing immobiliare. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2011 in caso di acquisto di un immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, da concedere in leasing le imposte di registro e ipo-catastali sono dovute in misura integrale. L’utilizzatore del bene è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte con la società di leasing. Per i contratti in essere alla data dell’1° gennaio 2011 è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali da effettuare entro il 31 marzo 2011, in misura pari all’imposta di registro applicata sui canoni di locazione ridotta del 4% e moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto

proroga a giugno 2011 per il nuovo sistema tracciabilità dei rifiuti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010 il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 dicembre 2010, che proroga ancora una volta l’avvio del nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il nuovo sistema, che consente di abbandonare la tracciabilità cartacea (registri e formulari), diventerà pienamente operativo a partire dal 1° giugno 2011 e non più dal 1° gennaio 2011. Differisce anche il termine per la dichiarazione annuale che si sposta al 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010 e al 31 dicembre 2011, per le informazioni relative all’anno 2011
Fonte: Italia Oggi

MESSAGGIO DEL FONDATORE