martedì 28 giugno 2011

IVA IN AUMENTO E ABOLIZIONE I.R.A.P

Meno Irpef, ma torna in campo l’aumento dell’Iva e a sorpresa spunta l’abolizione dell’Irap a partire dal 2014. A due giorni dal Consiglio dei ministri si rincorrono nuove ipotesi sul ddl delega per la riforma fiscale, che affiancherà la manovra da 43 miliardi di euro per raggiungere il pareggio di bilancio entro tre anni. Sulle tasse, secondo quanto anticipato dall’Ansa, circola una bozza, un documento di tre pagine con pochi ma impegnativi punti cardine che sarebbero attuati in buona parte dal 2013 e salvaguardando il gettito fiscale complessivo. Il primo riguarda l’Irpef, ed è una conferma di quanto già annunciato nei giorni scorsi: le cinque aliquote attuali scenderebbero a tre soltanto, fissate al 20, 30 e 40% del reddito. Ritorna poi l’innalzamento dell’Iva che salirebbe di un punto percentuale sulle due aliquote più alte, dal 10 all’11% e dal 20 al 21%. Una scelta questa che farà discutere: all’assemblea della Confcommercio (una delle organizzazioni che più contrastano questa misura) il ministro Paolo Romani aveva infatti rassicurato che l’imposta non sarebbe aumentata. Un’altra novità è rappresentata dall’abolizione dell’Irap, che non avverrebbe però prima di tre anni, in coda agli interventi taglia-deficit, e la cui copertura è da definire: la contestata imposta regionale sulle attività produttive vale da sola quasi 40 miliardi di gettito annuo.

UNICO PERSONE FISICHE COME QUANDO PERCHE'

Devono utilizzare il modello Unico Pf:
• i contribuenti che hanno prodotto redditi e non rientrano nelle condizioni di esonero
• i contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito
• i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e hanno ricevuto più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (modello Cud), se l’imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite
• i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero
• i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute dal datore di lavoro o ente pensionistico deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta (ad esempio, per carichi di famiglia) non spettanti in tutto o in parte
• i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari, baby-sitter)
• i contribuenti che hanno conseguito redditi soggetti a tassazione separata, tranne quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione (per esempio, le indennità di fine rapporto, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) quando sono erogati da soggetti obbligati a effettuare le ritenute alla fonte
• i lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute in tutto o in parte le addizionali comunale e regionale all’Irpef (il modello Unico va presentato soltanto se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera 10,33 euro)
• i contribuenti che hanno realizzato plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva e da indicare rispettivamente nei quadri RT e RM.
Tranne che in casi particolari, tutti i contribuenti sono obbligati alla presentazione telematica del modello Unico. La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata:
• direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
E’ inoltre possibile presentare la dichiarazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono assistenza anche per la compilazione e provvedono all’invio telematico.
Presentazione telematica diretta
I contribuenti che compilano la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato, o di consegnarla a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Chi sceglie di trasmettere direttamente il modello Unico, deve utilizzare:
• il servizio telematico Fisconline, a meno che non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) per un numero di soggetti superiore a 20. Per accedere a Fisconline, occorre avere un codice Pin,che varichiestoall’Agenzia delle Entrate
• il servizio telematico Entratel, se è tenuto a presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.
Presentazione telematica tramite un intermediario
Per la trasmissione del modello Unico, il contribuente può anche rivolgersi a un intermediario abilitato.
La dichiarazione può essere compilata sia dall’intermediario sia dal contribuente. L’intermediario può non accettare l’incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente, ma è obbligato a inviare sia quelle da lui predisposte sia quelle compilate dai contribuenti per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica.
L’intermediario abilitato deve rilasciare:
• una dichiarazione, datata e sottoscritta, con l’assunzione dell’impegno a trasmettere per via telematica i dati contenuti nel modello
• entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della dichiarazione firmata dal contribuente e la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuta ricezione.
Presentazione dall’estero
I contribuenti possono trasmettere la propria dichiarazione in via telematica anche dall’estero, se in possesso del un codice Pin.
In alternativa, possono spedirla (sempre che non siano titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo) entro il 30 settembre con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di invio. In caso di spedizione postale, la dichiarazione va inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia.
Sulla busta devono essere indicati:
• cognome, nome e codice fiscale del contribuente
• la dicitura “Contiene dichiarazione modello Unico anno ... Persone Fisiche”.
Possono presentare il modello Unico cartaceo, presso un ufficio postale, i contribuenti che:
• pur possedendo redditi dichiarabili con il 730, non possono presentare questo modello perché non hanno un datore di lavoro o non sono titolari di pensione
• pur potendo presentare il 730, devono dichiarare redditi o comunicare dati tramite quadri del modello Unico: RM (redditi soggetti a tassazione separata), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RW (investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero), AC (comunicazione dell’amministratore di condominio)
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
• sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è terminato.

RAVVEDIMENTO ECCO LE NUOVE CONDIZIONI DA FEBB 2011

VIOLAZIONE TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE SANZIONE APPLICABILE A PARTIRE
DAL 1° FEBBRAIO 2011
Omesso versamento
art. 13 comma 1 lett. a) e lett. b)
può riguardare il pagamento, totale o parziale, a saldo o in acconto, di un qualsiasi tributo Entro 30 giorni dalla scadenza dovuta Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)pari al 3,00
Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%)pari al 2,50%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica. Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%)
pari al 3,75%
Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)pari al 3,00%
Omessa presentazione della Dichiarazione
art. 13 comma 1 lett. c) Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione Sanzione ridotta a 1/10 del minimo Sanzione ridotta a 1/12 del minimo

bonus fiscale per famiglie a basso reddito allo studio del governo

oggi e subito, per dare un po’ di serenità alle famiglie a basso reddito occorrerebbe intervenire subito mettendo a punto un bonus fiscale; la proposta, che è stata avanzata dal leader del Sindacato Epifani, viene accolta positivamente anche dall’Adusbef e dalla Federconsumatori, le quali risponde per voce dei rispettivi presidenti, Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, i quali ritengono allo stesso modo necessario ed impellente intervenire dal fronte fiscale. La proposta delle due Associazioni è identica oramai avanzata da mesi, quella di una detassazione pari a 1.200 euro annui. Oggi tale proposta è allo studio dell’esecutivo speriamo di avere presto buone notizie.

sabato 25 giugno 2011

LETTERA DEL DIRETTORE BEFFERA A CHI NON E' IN REGOLA

Lettera informativa a tutti i contribuenti che nel 2009 hanno fatto registrare spese significativamente elevate rispetto ai redditi dichiarati e presentazione del nuovo accertamento sintetico. Possibilità di mettersi in regola con sanzioni ridotte.Una lettera del direttore dell'Agenzia delle entrate che inaugura un nuovo tipo di rapporti con i contribuenti, spiega le nuove sanzioni che potranno scattare per chi non è in regola e offre la possibilità di evitarle rivedendo i conti. Nella lettera:
- la presentazione del nuovo regime di accertamento sintetico che scatta a partire dai redditi del 2009 basato sulle spese;
- le modalità di calcolo del maggiore reddito e le sanzioni previste;
- la lista delle spese effettuate nel 2009 che risultano incompatibili con i redditi dichiarati;
- l'invito a rivedere la dichiarazione per evitare le maggiori sanzioni;
- la possibilità di riconsiderare anche i redditi del 2010 alla luce del nuovo sistema e mettersi spontaneamente in regola.

I.N.P.S. CERTIFICATO MEDICO CON TRASMISSIONE TELEMATICA DAL 13 SETTEMBRE 2011

Il sistema dei certificati medici on-line partirà il 13 settembre 2011, la proroga ministeriale è ufficiale. La procedura partirà dopo un periodo transitorio della durata di 3 mesi, iniziato lunedì 13 giugno con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare n.4 del 18 marzo scorso, firmata dai ministri Brunetta e Sacconi. Decorso tale periodo, il datore di lavoro privato dovrà prendere visione dell’attestazione di malattia dei propri dipendenti esclusivamente attraverso i servizi dell’Inps. Tutt’al più potrà chiedere al dipendente di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato, inviato in via telematica del medico.
Fonte: Il Sole 24 Ore

RISCOSSIONE NOVITA' NEL DECRETO SVILUPPO APPROVATO DALLA CAMERA CON IL VOTO DI FIDUCIA

Diverse le novità introdotte nel provvedimento che comunque si conferma nell'impianto sostanziale. Tra le modifiche di particolare rilievo in campo fiscale:
 la sospensione fino a 180 giorni delle procedure di riscossione coattiva in caso di cartelle impugnate;
 l'innalzamento degli importi al di sotto dei quali non possono essere iscritte ipoteche e avviate procedure di esproprio;
 il divieto al pignoramento della prima casa per debiti inferiori ai 20.000 euro;
 l'uscita di Equitalia dal settore della riscossione per i tributi dei comuni a partire dal 2012;
 l'allungamento dei termini per il recupero delle somme inferiori ai 2.000 euro per i tributi locali con l'obbligo di inviare due avvisi al contribuente a distanza di almeno sei mesi.

venerdì 24 giugno 2011

F24 PROROGA PAGAMENTI CON SCADENZA AGOSTO 2011

L'art. 3 del DPCM 12/5/11 dispone che:
1. gli adempimenti fiscali;
2. il versamento delle somme in F24 (artt. 17 e 20, c.4, D.Lgs. n. 241/97);
che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto 2011, possono essere effettuati entro il 20 agosto 2011, senza alcuna maggiorazione. Considerato che il 20 agosto 2011 cade di sabato, le dichiarazioni e i versamenti scadenti tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro lunedì 22 agosto 2011.

giovedì 23 giugno 2011

ASSUNZIONI PER LA SCUOLA NEL DECRETO SVILUPPO

Pure la scuola ha trovato spazio nel decreto 70/2011 sullo sviluppo (art. 9), anche se l’intervento del Quirinale ha impedito l’inserimento di una disposizione, presente nel testo originario, volta a bloccare i processi attraverso i quali numerosi insegnanti supplenti annuali ottengono il riconoscimento dell’attività svolta ai fini della stabilizzazione e degli scatti di anzianità. La disposizione che si intendeva introdurre, che prevedeva anche l’impossibilità di ottenere la trasformazione della supplenza in contratto a tempo indeterminato dopo un certo numero di anni, veniva presentata come interpretazione di una norma precedente, col rischio poi di essere dichiarata incostituzionale.
Le principali misure contenute nel decreto sono 3:
1) Piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato. Per triennio 2011-2013 viene promesso un piano di immissione nei ruoli, sia per docenti e sia per personale amministrativo. Il numero delle assunzioni non è stato ancora fissato, ma probabilmente si aggirerebbe attorno a circa 65.000 posti, cifra comunque che non coprirebbe, nei tre anni considerati, neanche tutto il turn over. In ogni caso, è sempre meglio delle nomine in ruolo degli ultimi due anni, che sono state pari ad appena 8.000 e 10.000 posti.
2) Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Anziché ogni due anni, viene stabilito che l’aggiornamento coi nuovi titoli valutabili è effettuato ogni tre anni. Le graduatorie ad esaurimento vengono utilizzate sia per le nomine in ruolo per la metà dei posti autorizzati (l’altra metà è destinata agli idonei dei concorsi a cattedre) e sia per dare le supplenze annuali.
3) No a stabilizzazione per le supplenze brevi e temporanee. I contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dalle scuole per brevi periodi, in sostituzione del personale scolastico di ruolo e dei supplenti annuali, non possono determinare la stabilizzazione, né per i docenti e né per il personale amministrativo, anche dopo 36 mesi complessivi di lavoro.
FONTE:LEGGI ILLUSTRATE

I.R.P.E.F. NUOVE ALIQUOTE A TRE SCAGLIONI IN ARRIVO

Tre aliquote Irpef e cinque imposte in tutto: si può sintetizzare così il “nuovo fisco” immaginato dal Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti. Il primo step riguarda l’aliquota Irpef del 23%, applicata ai redditi fino a 15mila euro, che verrebbe ridotta al 20%. Lo stesso ministro ha chiarito che l’esatta definizione di scaglioni e aliquote sarà messo a punto in funzione delle risorse disponibili. Nel disegno di legge delega, cui verrà attribuito il rango di “collegato” alla manovra, vi sarà l’indicazione di percorso verso le tre aliquote, e anche la prima definizione di massima degli scaglioni. Finalmente si parla di riduzione di aliquote IRPEF,tagli alle spese sulla politica , tutti provvedimenti che se realmente realizzati a breve termine, daranno chiaramente e a mio giudizio giustamente una grossa opportunità a questo governo per qualificarsi come probabile candidato vincente alle prossime elezioni.Confidiamo in Tremonti e attendiamo .

mercoledì 22 giugno 2011

UNICO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AMMESSA ENTRO QUATTRO ANNI

La Commissione tributaria regionale del Veneto ammette la dichiarazione integrativa a favore nei quattro anni .Con la Sentenza n. 63/21/11 del 17 maggio 2011, la Commissione tributaria regionale del Veneto stabilisce che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. L’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria, per effetto dei principi di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto, deve inoltre segnalare al contribuente le modalità per rendere possibile il recupero di imposte versate due volte. Se la posizione dell’Amministrazione finanziaria, a tal proposito, resta ancorata alla possibilità di presentare l’integrativa a favore entro l’anno successivo, la giurisprudenza di merito si esprime spesso in senso contrario, concedendo come in questo caso più tempo per il contribuente per correggere la dichiarazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore

venerdì 17 giugno 2011

Fallimento soglie di fattibilità come dove quando

La norma dell’art. 1 L.F. come introdotta nel 2006 è stata sostituita dall’art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Va innanzitutto evidenziato come, per espressa previsione del dell’art. 22 del correttivo stesso, il nuovo art. 1 si applica tanto ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, quanto alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
La norma testualmente recita:
“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento”.

DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Nei prossimi giorni saranno affrontati,commentati ed esaminati i principali reati che vengono contestati in campo fiscale e che generano pesantissime condanne,altissime sanzioni,talvolta ingiuste e afflittive e a volte comportano anche indebiti da parte dello stato , che nell'accertare presunte evasioni o illeciti si trova a incassare imposte dirette e indirette duplicate con pesantissimi interessi che superano addirittura a volte le soglie di usura.
In campo penale si pensi al reato di bancarotta nelle sue varie forme che oggi viene applicato con notevole frequenza e le cui condanne sono pesantissime, a volte superano addirittura le soglie di durata di reati molto più gravi (omicidio.mafia e terrorismo).
si approfondiranno anche le tematiche relative ai ruoli esattoriali e a ciò che deriva dal mancato pagamento delle iscrizioni a ruolo (fermi,ipoteche,pignoramenti) e degli interessi applicati a queste iscrizioni a ruolo che pochi sanno che superano anche l'importo del debito a volte ,rendendo così impossibile per molti assolvere al pagamento dei propri debiti.
Essendo un campo molto vasto e volendo dare la precedenza agli argomenti che più interessano in questo campo i ns lettori, mandate un email con l'argomento su cui desiderate chiarimenti nei campi sopra citati a : fabio96_pa@libero.it , cercheremo di accontentarvi tutti pubblicando quanto da voi richiesto a presto
il consulente fiscale online

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE DISABILI

Le norme tributarie emanate negli ultimi anni hanno mostrato particolare
attenzione per le persone con disabilità e i loro familiari,
riservando loro numerosi benefici fiscali.
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni
in cui la normativa tributaria riconosce benefici fiscali in favore
dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le
persone che ne hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni:
PER I FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni:
per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro
per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro
PER I VEICOLI
la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto l’esenzione dal bollo auto
l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
PER GLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfetario)del cane guida per i non vedenti
2la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi
PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
PER LE SPESE SANITARIE
la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
PER L’ASSISTENZA PERSONALE
la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro
FONTE: AGENZIA ENTRATE

giovedì 16 giugno 2011

decreto sviluppo come quando perchè

Tra le misure di carattere fiscale contenute nel “decreto sviluppo”, oltre ai crediti d’imposta per la ricerca scientifica e per le assunzioni nel Mezzogiorno, disciplinati dai primi due articoli del provvedimento, di particolare interesse risulta l’articolo 7. Contiene una serie di disposizioni finalizzate - almeno, nelle dichiarate intenzioni del legislatore - a ridurre il peso della burocrazia e a semplificare gli adempimenti tributari. Alcune sono rivolte specificatamente alle imprese, altre possono interessare un po’ tutti i contribuenti: si spazia dalle misure per rendere i controlli fiscali nelle aziende meno oppressivi e invasivi all’abolizione dell’obbligo di “identificare” gli acquisti sopra i 3.600 euro se effettuati con carte di credito e prepagate, dall’ammorbi­dimento della disposizione sull’esecutività degli atti di accertamento alla soppressione della comunicazione di inizio lavori per beneficiare del 36% per le ristrutturazioni, dall’ampliamento della platea di contribuenti ammessi al regime di contabilità semplificata all’abolizione dell’obbligo per lavoratori dipendenti e pensionati di richiedere ogni anno al sostituto d’imposta le detrazioni per i familiari a carico, dall’addio alla scheda carburante per chi paga con moneta elettronica all’apertura dell’ennesima finestra per procedere alla rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni possedute, questa volta con un’interessante ed auspicata novità: la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per il nuovo affrancamento quella assolta in occasione di una precedente rivalutazione.
fonte: Italia oggi

forfettone e minimi scadenza pagamento imposte come quando perche'

FORFETTINO E “MINIMI” - cade il termine per effettuare il versamento in unica soluzione o come 1ª rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta in base al modello UNICO 2011. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
4025 – Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive (forfettino);
1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007);
1798 – Acconto 1ª rata - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.

I.R.P.E.F. 2011 PAGAMENTI PROROGATI COME QUANDO PERCHE'

UNICO 2011 - Prorogato al 06 luglio 2011 il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi. Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF, IRES ed IRAP (quest’ultimo solo per i titolari di partita IVA) eventualmente dovuto per il 2011.
La maggiorazione dello 0,40% scatta per i pagamenti effettuati dal 7 luglio al 5 agosto. Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 ed i seguenti codici tributo:
4001- IRPEF saldo;
4033 - IRPEF acconto prima rata;
4200 - acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata;
2003 - IRES saldo;
2001 - IRES acconto prima rata;
3800 - IRAP saldo;
3812 - IRAP acconto prima rata;
3801 - Addizionale regionale IRPEF; 3
844 - Addizionale comunale IRPEF;
3843 – Acconto addizionale comunale IRPEF.

tessera sanitaria come quando dove perchè

Ai nuovi nati, dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una tessera sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, una volta acquisiti i dati di assistenza dalla Asl competente, viene inviata la tessera con scadenza standard.

Alcune Regioni (ad esempio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sicilia) hanno adottato, per i propri assistiti, una tessera sanitaria con microchip che svolge anche la funzione di carta nazionale dei servizi per l’accesso in rete ai servizi che mettono a disposizione. Le tessere regionali sono ugualmente valide come tessere di codice fiscale.

I cittadini che non l’hanno ancora ricevuta possono rivolgersi alla propria Asl di appartenenza; se non hanno ancora il codice fiscale, devono invece rivolgersi a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Per avere maggiori dettagli è comunque sempre possibile rivolgersi al numero verde 800.030.070.

martedì 14 giugno 2011

PRESTITO AGEVOLATO PER I GENITORI DEI NEONATI 2009/2011

I genitori dei bambini nati o adottati nel triennio 2009 - 2011, senza limitazioni di reddito, possono avere un prestito fino a 5mila euro. Il prestito potrà, poi, essere restituito in 5 anni, ad un tasso d’interesse scontato di almeno il 50% rispetto a quello di un normale finanziamento. Per accedere al finanziamento agevolato previsto dal Dipartimento per le Politiche della famiglia, i neogenitori devono recarsi presso una delle banche aderenti all'iniziativa e compilare il modulo di autocertificazione del possesso dei requisiti. La domanda deve essere inviata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all’adozione. Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva, per le internazionali al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore, rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali.

Fonte: Fisco Oggi

PROROGA DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2011

Con Nota 30 maggio 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la proroga del termine di versamento del Diritto Annuale per l'anno 2011. Il nuovo termine, che passa dal 16 giugno al 6 luglio 2011 coincide pertanto con il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2011 per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore". Dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 potrà essere effettuato il pagamento con la maggiorazione dello 0,40%.

giovedì 9 giugno 2011

I.C.I. COME QUANDO PERCHE'

L’Ici cioè l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il D.. Lgs. n. 504/1992 . Essa riguarda tutti i proprietari o titolari/contitolari di diritti reali di godimento, compresi i locatari di immobili in locazione finanziaria, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato,. Non sono tenuti al pagamento i titolari di nuda proprietà.
I comproprietari, o titolari di diritti reali di godimento sullo stesso immobile pagano in proporzione alla quota di possesso , ad esempio due coniugi comproprietari di un’immobile pagano il 50 % dell’imposta ciascuno.
Con il D.L. 93/2008, sono state esentate dall’imposta le abitazioni principali,(generalmente coincidenti con la residenza del contribuente), e le relative pertinenze e abitazioni assimilate, individuate specificatamente da ogni Comune. Da tale esenzione sono però escluse , anche se sede di residenza anagrafica, le abitazioni di pregio, censite nelle categorie catastali:
• A/1 abitazione signorile;
• A/8 ville;
• A9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.
L’Ici si determina moltiplicando la base imponibile costituita dal valore degli immobili e dei terreni per l’aliquota stabilita dal Comune dove questi si trovano.
La misura dell’aliquota è generalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille, ma ogni Comune può fissare aliquote diverse.
L’acconto in scadenza il 16 giugno è pari al 50% dell’imposta annua complessiva, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite per il 2010.
Il saldo, da versare entro il 16 dicembre, sarà invece determinato sulla base delle aliquote e detrazioni previste per il 2011, con eventuale conguaglio.
Il contribuente può anche versare l’intera imposta entro il 16 giugno 2011, in un’unica soluzione, sempre che siano rese note entro questo termine le aliquote in vigore per il periodo d’imposta 2011.
L’imposta è commisurata al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno; si conteggia il mese in cui la titolarità è iniziata o cessata se la frazione è superiore a 14 giorni, mentre non si conta se è inferiore o uguale a 14 giorni. L’importo va sempre arrotondato all’unità di euro.
Per quanto riguarda il versamento i titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare il pagamento mediante F24 telematico, i soggetti non titolari di Partita Iva invece possono effettuare il versamento con diverse modalità:
• modello F24 cartaceo o telematico;
• bollettino di c/c postale;
• versamento diretto in tesoreria.
I codici tributo da utilizzare, per il versamento con modello F24, sono:
• 3901 per abitazione principale;
• 3902 per i terreni agricoli;
• 3903 per le aree fabbricabili;
• 3904 per gli altri fabbricati.
Questa modalità di versamento ha due vantaggi: da una parte consente la compensazione del debito Ici con altri crediti fiscali del contribuente, dall’altra permette di effettuare il pagamento verso Comuni diversi , per esempio in caso di contribuenti titolari di quote di più fabbricati .

mercoledì 8 giugno 2011

LA FIGLIA DI ALBANO YLENIA CARRISI VIVA ? RICOMPARSA IN ARIZONA?



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Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa a New Orleans nel 1994 , sembrerebbe dalle ultime notizie che si apprendono dai quotidiani,sia viva e che fino a qualche giorno fa si trovasse in un convento in Arizona. La notizia è stata rilanciata dal settimanale tedesco Freizeit Revue, che ha pubblicato un’intervista al capo della polizia di New Orleans, Warren J. Riley, secondo cui la figlia di Al Bano e Romina si troverebbe a Sant’Anthony’s, convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona..
A confermare le voci che girano è la detective della squadra omicidi del New Orleans Police Department Gwen Guggenheim, che sembra leggendo i giornali che abbia così dichiarato : “Abbiamo nuovi indizi su dove si trova Ylenia”, dichiara alla Freizeit Revue, “anche se non possiamo fornire ulteriori dettagli, visto che l’indagine è ancora in corso”.
Ma come è stata trovata Ylenia? A mettere la polizia sulla pista del St. Anthony’s sarebbe stata una medium di Amburgo tale Casia Chayenne, che però si sarebbe limitata a confermare i sospetti di Frank Crescentini, lo 007 di Las Vegas che ha rivelato lo scoop in un libro, poi non più uscito.
Quindi niente di certo nelle notizie che stanno girando su internet e su alcuni quotidiani. Ma sembrerebbe ci sia il centralinista del convento tale Frate Samuel che ha fatto aumentare i sospetti. Rispondendo al reporter del giornale tedesco, il religioso avrebbe confermato sempre a detta di quanto si legge nei news che “due giorni dopo la telefonata della polizia, una donna che lavorava in giardino ha lasciato in tutta fretta il monastero. Era turbata, ha detto che voleva andare in Asia”.
Speriamo solo che la notizia sia vera e non un’altra bufala che turbi la pace della famiglia Carrisi,già colpita da tale grave dolore.

domenica 5 giugno 2011

RATEIZZAZIONE CARTELLA ESATTORIALE COME QUANDO PERCHE'

L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione).

MULTE NON PIU' VALIDE SE NOTIFICATE OLTRE 90 GIORNI DALL'INFRAZIONE

Con la riforma del codice della strada l’invio delle multe ai trasgressori deve seguire modalità e termini perentori.Il verbale di contestazione di violazioni stradali va notificato al soggetto obbligato al pagamento (trasgressore o proprietario usufruttuario o locatario del veicolo) , presso la sua residenza se persona fisica o presso la sede della società risultanti dagli archivi della motorizzazione civile o del Pra,. Nel caso di persone fisiche la giurisprudenza non è del tutto concorde sulla validità di invii al domicilio precedente visto che non vi è obbligo di denuncia del cambio di residenza. La consegna materiale deve avvenire tramite un pubblico ufficiale incaricato o per raccomandata con avviso di ricevimento e informativa nel caso la prima sia stata consegnata a persona diversa. Il termine di decadenza di 90 giorni si considera decorrere dal giorno dell’infrazione solo quando la residenza non è variata.
Fonte: Il Sole 24 Ore

ACCONTO IRPEF COME QUANDO E PERCHE'

Il 16 giugno è in scadenza il pagamento del primo acconto irpef per coloro che presentano il modello unico per la dichiarazione dei redditi. Per il secondo acconto irpef invece è stata prevista la riduzione dal 99% al 79%, cosa che era già avvenuta quest’anno solo che la maggior parte dei contribuenti aveva creduto inizialmente in una riduzione in valore assoluto invece qui si tratta solo deu secondi acconti da versare a novembre che invece di essere calcolati per il 60% del 99% dell’imposta saranno calcolati per il 60% sul 79% dell’imposta per gli anni 2011 e per gli anni 2012.
I soggetti obbligati al versamento dell’acconto Irpef:
Sono coloro che nel modello UNICO devono hanno al rigo RN34 un valore superiore a 51,65 euro.
Come calcolare l’acconto Irpef
Dovete prendere il rigo RN 34 e moltiplicarlo per il 99%. Qualora il risultato sia superiore a 103 euro allora prendete il risultato e dovrete versarne il 40% entro il il 16 giugno o il 16 luglio (con la maggiorazione dello 0,40%) ed il secondo acconto pari al 60% del risultato entro il 30 novembre successivo (quest’anno sarà l’acconto 2011).
Codici tributo Acconto Irpef
Per il versamento dell’acconto Irpef dovrete utilizzare il codice tributo 4033 per il primo acconto di giugno e 4034 per il versamento del secondo acconto di novembre.

stop alle ipoteche di Equitalia sotto i ventimila euro

Di prossimo esame del Parlamento vi sono
finalmente nel mirino anche il meccanismo di calcolo delle sanzioni
Maggioranza e opposizione chiedono poi all'esecutivo di «rivedere il meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20mila l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere a espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame». Per quanto riguarda poi il meccanismo di calcolo delle sanzioni tributarie, esso andrà riformato «in particolare escludendo forme di anatocismo, legate all'applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari, limitando la crescita degli oneri connessi ai ruoli esecutivi e rivedendo il meccanismo dei compensi di riscossione».
Finalmente, una proposta al vaglio delle Camere che mette d'accordo maggioranza e opposizione e che se passerà darà sollievo a molti contribuenti,permettendo a tanti di non perdere la casa,con un iscrizione di ipoteca da parte di Equitalie, a volte per importi anche di 9-10 mila euro, che con gli interessi e le more si possono trasformare in cifre enormi che portano Equitalia a espropriare l'immobile e mandare il contribuente per strada.Inoltre se realmente passerà il riesame delle sanzioni, tutto ciò permetterà a tutti noi, di poter tentare di pagare i debiti in essere con equitalia, non dovendo affrontare rateizzazioni di importi notevoli e lunghissime durate a causa del crescere sproporzionato dei debiti, causa meccanismi perversi che permettono di far maturare interessi su interessi raggiungendo cifre stratosferiche.
Se tutto ciò passa finalmente potremo dire che il governo ha lavorato per il popolo per il cittadino e ravvisare una parvenza di civiltà
fonte :il sole 24 ore
testi: il consulente fiscale online

venerdì 3 giugno 2011

CONCORSO AGENZIA ENTRATE SCAD.ZA GIUGNO 2011

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 220 assistenti da destinare ai Centri operativi e ai Centri di Assistenza Multicanale
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 27 giugno 2011.
BANDO COMPLETO E REGOLAMENTO SU :
www.agenziaentrate.it


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UNICO PERSONE FISICHE 2011-CHI LO PRESENTA

Devono utilizzare il modello Unico Pf:

i contribuenti che hanno prodotto redditi e non rientrano nelle condizioni di esonero
i contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito
i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e hanno ricevuto più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (modello Cud), se l’imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite
i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero
i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute dal datore di lavoro o ente pensionistico deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta (ad esempio, per carichi di famiglia) non spettanti in tutto o in parte
i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari, baby-sitter)
i contribuenti che hanno conseguito redditi soggetti a tassazione separata, tranne quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione (per esempio, le indennità di fine rapporto, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) quando sono erogati da soggetti obbligati a effettuare le ritenute alla fonte
i lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute in tutto o in parte le addizionali comunale e regionale all’Irpef (il modello Unico va presentato soltanto se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera 10,33 euro)
i contribuenti che hanno realizzato plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva e da indicare rispettivamente nei quadri RT e RM.

INPS DOMANDA DI RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN PIU'-FAC SIMILE

Alla Sede I.N.P.S. di

__________________

Oggetto: domanda di rimborso per contribuzione versata indebitamente.
Il sottoscritto ________________________________________ nato il _________________
Cod. fis. __________________________________, iscritto come titolare alla gestione _____________________con codice azienda ____________________________, chiede il rimborso della somma di £.______________________ per la contribuzione relativa all’anno ___________ versata per il medesimo/il collaboratore sig. ____________________________________ nato il _________________ in quanto:
• l’acconto corrisposto per l’anno _________ ammontante a £. _________________________, calcolato sul reddito dell’anno precedente, pari a £. ___________________ è risultato superiore al dovuto poiché per l’anno di riferimento della contribuzione è stato dichiarato un reddito pari a £. ____________________, con conseguente riduzione del contributo a £.___________ determinando una eccedenza di £.____________________;

• l’attività è cessata in data _____________________ mentre la contribuzione è stata versata fino alla rata scaduta in data ______________________, generando una eccedenza di £._______________.

Fa presente che il predetto importo è stato / non è stato già richiesto a rimborso tramite il quadro RX del modello UNICO presentato nell’anno _______e che lo stesso importo non è stato e non sarà portato in compensazione.

Dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

FIRMA
_________________________

Data, ____________________


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mercoledì 1 giugno 2011

SPESOMETRO SI PARTE-COME DOVE QUANDO PERCHE'

Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali

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L’Agenzia fornisce i chiarimenti sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro. Dalla definizione dell’ambito soggettivo e oggettivo ai casi particolari di esonero, la circolare n. 24/E del 30 maggio fa il punto sulle modalità di applicazione dello strumento pensato per contrastare le forme più rilevanti di frode ed evasione fiscale in materia di Iva e per individuare la reale capacità contributiva delle persone fisiche (articolo 21 del Dl 78/2010).

Il provvedimento attuativo
Il provvedimento del 22 dicembre 2010, in linea con il Dl 78/2010, ha messo sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che superano una certa soglia, prevedendo, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
Il provvedimento ha previsto che siano comunicate:
• entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
• entro il 30 aprile 2012,le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
• entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Soggetti obbligati
Devono trasmettere la comunicazione tutti i soggetti passivi Iva per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta:
• per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti
• ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori)
• per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi no rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
Sono tenuti all’invio dei dati anche i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del Dpr 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000).

Oggetto della comunicazione
Le operazioni per le quali vige l’obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva: imponibili, non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione - con esclusione di quelle soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale -, operazioni assimilate e servizi internazionali), esenti (articolo 10 del decreto).
Sono invece esonerati i contribuenti “minimi”, i quali, però, se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo “spesometro”.
Rientrano, inoltre, nell’obbligo della comunicazione sia le operazioni soggette al regime del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del reverse charge.

Le soglie di spesa
Dunque, sono soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva. Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante fattura, non hanno l’obbligo di indicare separatamente l'imposta (ad esempio, le agenzie di viaggi), il limite è di 3.600 euro.
Per la determinazione delle soglie (3.000 o 3.600 euro), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva.
In relazione ai contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, noleggio, concessione eccetera), per i quali l’obbligo di comunicazione scatta se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono complessivamente non inferiori a 3mila euro.

Per il 2010 adempimento light
Per garantire un’introduzione graduale dell’adempimento, il provvedimento del 22 dicembre 2010 ha previsto, per l’anno d’imposta 2010, l’obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.
Il termine per trasmettere la comunicazione relativa a queste operazioni è il 31 ottobre 2011.

Operazioni escluse dalla comunicazione
La circolare, poi, riepiloga le operazioni per le quali non vanno inviate le informazioni:
• importazioni
• esportazioni già soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972)
• operazioni con soggetti black list, già monitorate con apposita comunicazione telematica
• operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, atti di compravendita di immobili)
• operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (a meno che tali strumenti non siano emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; in tali casi, l’obbligo di comunicazione sussiste)
• operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, già monitorate attraverso i modelli Intra e il sistema Vies (Vat information exchange system)
• passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura.

Dati da indicare nella comunicazione
La comunicazione, effettuata per via telematica attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, deve contenere, per ciascuna cessione, acquisto o prestazione di servizi:
• la partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
• l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti (per verificare se è necessario o meno inviare i dati, bisogna tener conto delle eventuali note di variazione). Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’Iva applicata.
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati, per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

Rettifiche e sanzioni
La comunicazione va inviata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno d’imposta precedente.
Come accennato, soltanto per il 2010 l’adempimento è posticipato al 31 ottobre 2011 e riguarda unicamente le operazioni di importo non inferiore a 25mila euro per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.
Superati i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.
L’omesso invio della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Stessa penalità per la trasmissione di dati incompleti o non veritier

FONTE:FISCO OGGI

MESSAGGIO DEL FONDATORE