martedì 28 giugno 2011

RAVVEDIMENTO ECCO LE NUOVE CONDIZIONI DA FEBB 2011

VIOLAZIONE TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE SANZIONE APPLICABILE A PARTIRE
DAL 1° FEBBRAIO 2011
Omesso versamento
art. 13 comma 1 lett. a) e lett. b)
può riguardare il pagamento, totale o parziale, a saldo o in acconto, di un qualsiasi tributo Entro 30 giorni dalla scadenza dovuta Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)pari al 3,00
Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%)pari al 2,50%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica. Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%)
pari al 3,75%
Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)pari al 3,00%
Omessa presentazione della Dichiarazione
art. 13 comma 1 lett. c) Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione Sanzione ridotta a 1/10 del minimo Sanzione ridotta a 1/12 del minimo

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