venerdì 17 giugno 2011

Fallimento soglie di fattibilità come dove quando

La norma dell’art. 1 L.F. come introdotta nel 2006 è stata sostituita dall’art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Va innanzitutto evidenziato come, per espressa previsione del dell’art. 22 del correttivo stesso, il nuovo art. 1 si applica tanto ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, quanto alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
La norma testualmente recita:
“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento”.

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