giovedì 30 dicembre 2010

PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITA' PRIMA PARTE

Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo
che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione
di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società.
La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione
in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente
nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi.
Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall’Agenzia delle
Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell’attività.
Il numero di partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente
attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’Ufficio, l’ultimo è un
carattere di controllo.
(I) Numero progressivo (II) Codice ufficio (III) Carattere di controllo (calcolato sulla base dei primi dieci)
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la partita Iva e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta
eccezione per quei soggetti che all’inizio dell’attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal
caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita Iva.
Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale
sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
I MODELLI DI INIZIO ATTIVITÀ
Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui modelli AA9/10, AA7/10, ANR/3 disponibili in
formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it,
alla voce Strumenti – Modulistica).
In particolare deve essere utilizzato:
il modello AA9/10 dalle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi);
il modello AA7/10 dai soggetti diversi dalle persone fisiche;
il modello ANR/3 dai soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi
direttamente in Italia ai fini Iva.
Per l’avvio dell’attività d’impresa dal 1° aprile 2010 è stata introdotta un’importante novità: la “Co-
municazione unica” (vedi paragrafo più avanti) che si presenta all’ufficio del Registro delle Imprese

PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ
COMUNICAZIONE UNICA PER L’AVVIO DELL’IMPRESA
Per rendere sempre più semplice l’avvio dell’attività di un’impresa, il decreto legge n. 7/2007 (art. 9,
comma 9 – convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto per i soggetti
tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese o al Registro delle notizie economiche e amministrative
(REA), la “Comunicazione Unica” per la nascita dell’impresa: una sola procedura amministrativa che,
esclusivamente per via telematica o supporto informatico, assolve tutti gli obblighi e gli adempimenti
amministrativi e di natura fiscale, assistenziale e previdenziale.
Il modello di Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa è stato approvato con il D.M. 2/11/2007 e
modificato con il D.M. 19/11/2009 con l’introduzione di nuovi Enti destinatari della Comunicazione Unica.
Ne fanno parte integrante i modelli AA7 ed AA9 – dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e
cessazione attività ai fini IVA.
La Comunicazione Unica è entrata in vigore il 19 febbraio 2008 ma per la piena operatività del nuovo
procedimento è stato necessario attendere l’emanazione del DPCM 6/5/2009. Quest’ultimo ha completato
il quadro normativo, stabilendo le regole tecniche e individuando le tipologie di adempimenti fiscali,
assistenziali e previdenziali interessati dalla Comunicazione Unica.
Il D.L. 78/2009, infine, ha previsto, all’art. 23, comma 13, il termine del 1° ottobre 2009 per l’entrata a
regime della Comunicazione Unica e da tale data ha avuto inizio un periodo transitorio di sei mesi (fino
al 31 marzo 2010) nel corso del quale era ancora consentito utilizzare le previgenti modalità di comunicazione
con i vari Enti interessati.
Pertanto, la Comunicazione Unica è diventata obbligatoria per le imprese a partire dal 1° aprile 2010.
La Comunicazione Unica si presenta, esclusivamente per via telematica o supporto informatico, all’Ufficio
del Registro delle Imprese che, tramite il proprio sistema informatico, si occupa del suo inoltro alle
altre amministrazioni coinvolte: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Albo delle Imprese Artigiane (in base
agli accordi regionali).
La Comunicazione Unica introduce l’obbligo dell’invio telematico (o di presentazione su supporto informatico)
delle pratiche al Registro delle Imprese, anche per le imprese individuali. La ricevuta della Comunicazione
Unica costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività d’impresa (ove sussistano anche
gli altri presupposti previsti dalla legge).
A seguito della ricezione dei dati contenuti, relativi ai modelli AA7/AA9 inseriti nella Comunicazione Unica,
l’Agenzia delle Entrate rilascia all’Ufficio del Registro delle Imprese una ricevuta dell’avvenuta ricezione dei
Tipologia di contribuente Modello da utilizzare
Persona fisica
Altri soggetti
AA9/10
AA7/10
Modalità di presentazione
• presso un ufficio dell’Agenzia
delle Entrate;
• per posta raccomandata;
• in via telematica;
• presso il Registro delle Imprese.
 PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ
dati trasmessi contenente, in caso di inizio di attività, il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti e l’Ufficio del
Registro delle Imprese inoltra tale ricevuta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente.
A partire dal 1° aprile 2010 i soggetti interessati devono pertanto utilizzare questa nuova procedura per
presentare le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione dell’attività ai fini IVA, redatte sui
modelli AA9 e AA7, che costituiscono parte integrante della Comunicazione Unica.
Sul sito internet www.registroimprese.it (raggiungibile anche tramite il link presente sul portale dell’Agenzia
delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it) è possibile trovare informazioni utili sulla Comunicazione Unica.
Inoltre, si può scaricare e utilizzare gratuitamente il software “ComUnica” che guida l’utente nella compilazione
del modello.
COSA FARE QUANDO VARIANO I DATI DICHIARATI
In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività il contribuente deve
presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/10 per le persone fisiche,
AA7/10 per i soggetti diversi.
Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse
modalità previste per l’inizio attività.
In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o altre trasformazioni sostanziali che comportano
l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla
trasformazione.
I soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA presentano la dichiarazione di variazione dati
utilizzando il modello ANR/3, direttamente al Centro Operativo di Pescara (anche a mezzo di persona delegata)
o tramite servizio postale, mediante raccomandata.
La variazione dei dati precedentemente comunicati può essere effettuata anche mediante trasmissione telematica
del modello ANR/3.

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