CONTRATTO
PER FINALITA’ TURISTICA
(articolo
1, comma 2, lettera c legge 9 dicembre 1998, n.431)
SI
CONCEDE IN LOCAZIONE BREVE
al sig./sig.ra
___________________________, nato/a _________________________, il
___/___/________ codice
fiscale
_________________________________ parte dell’unità di ………………….e precisamente la
stanza e l’uso
della cucina e servizi, con in
dotazione le attrezzature risultanti da elenco a parte, sottoscritto dai
contraenti.
La locazione sarà regolata dalle
seguenti pattuizioni.
1) il contratto è
stipulato per un periodo di _____ settimana/e dalle ore 15,00 del giorno
____/____/2012 alle ore
10,00 del giorno ____/____/2012,
allorché cesserà senza bisogno di disdetta alcuna.
2) l’immobile dovrà
essere destinato a breve soggiorno o utilizzato esclusivamente per finalità
turistica, come infra precisato, e per un numero massimo di 4 persone. Non sarà
ammesso l’ingresso di ulteriori persone oltre quelle previste dal presente
contratto sia nell’unità immobiliare e sia negli spazi comuni.
3) il conduttore non potrà cedere in
tutto o in parte l’unità immobiliare così come acquisita pena la risoluzione di
diritto del contratto.
4) il canone di locazione giornaliero
o di periodo è convenuto in euro __________,00
(________________________________/00)
che il conduttore si obbliga a corrispondere in misura del 40% al momento della
prenotazione e la restante parte nel domicilio del locatore prima dell’inizio
della locazione.
5) Il pagamento del canone o di quant’altro
dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese
o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale
pagamento per qualunque causa costituisce immediata mora del conduttore.
6) Il conduttore dovrà consentire di
accedere all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai
loro incaricati per le pulizie concordate e per qualsiasi motivata ragione.
7) Il conduttore dichiara di aver
conoscenza dell’unità immobiliare di cui al presente contratto e di trovarla
adatta all’uso convenuto e – così – di prenderla in consegna a ogni effetto con
il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode.
Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato
medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il
deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Il conduttore si impegna a rispettare
le norme del regolamento interno. E’ in ogni caso vietato al conduttore di
compiere atti e tenere comportamenti, che possano recare molestia .
8) Il conduttore non potrà apportare
nessuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in uso e alla
loro destinazione, o agli impianti esistenti.
9) A garanzia delle obbligazioni tutte
che assume con il presente contratto, ivi compresa la restituzione dell’immobile
alla data di scadenza, il conduttore versa al locatore una somma di euro
150,00 (centocinquanta/00), non imputabile in conto pigioni e infruttifera
di interessi. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito
al termine della
locazione previa
verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni
obbligazione contrattuale.
11) Sono a carico del conduttore le
spese relative al servizio di pulizia di fine soggiorno quantificate in euro
45,00 (quarantacinque/00) e i consumi (luce, acqua calda e fredda, gas)
quantificati in euro 15,00 (quindici/00) per persona.
12) Le spese di bollo per il presente
contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il
locatore
provvederà alla registrazione del
contratto, ove dovuta, richiedendo al conduttore la quota di sua spettanza, che
viene convenuta in ragione del 50%.
13) Qualunque modifica al presente
contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto
scritto.
14) Il locatore e il conduttore si
autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in
relazione a adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre
1996, n.675).
15) La conclusione del presente
contratto non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza
corrispettivo di quanto locato (articolo 121, comma 4, lettera f, Dlgs 1°
settembre 1993, n. 385).
16) Per quanto non previsto dal
presente contratto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice
civile e agli usi locali.
Le parti espressamente dichiarano e si
danno reciprocamente atto:
a) che l’unità immobiliare è
concessa in locazione esclusivamente per finalità turistica, e più precisamente
allo scopo di vacanza esclusa ogni altra finalità;
b) che l’unità immobiliare verrà
utilizzata dal conduttore esclusivamente quale abitazione secondaria
dichiarando il medesimo di avere la sua abitazione principale nel Comune di
__________________________________________
in via
_____________________________________________________, n° __________________;
c) che il locatore si è determinato
alla conclusione del presente contratto esclusivamente in funzione di quanto
dal conduttore sopra dichiarato.
Letto approvato e sottoscritto
………………., il ____/____ / 2012
il locatore
_______________________________________
il conduttore
_______________________________________
A mente dell’articolo 1342, secondo
comma, del Codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai
punti1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 13) . Il conduttore, inoltre,
con la seguente firma autocertifica quanto dichiarato nelpunto 16 lett. B).
Il locatore
_________________________________________
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