L’importo dovuto varia a seconda dell’immobile locato
o affittato.
IMMOBILE
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PERCENTUALE
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Fabbricati a uso abitativo
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2% del canone annuo moltiplicato per
il numero delle annualità
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Fabbricati strumentali per natura
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1% del canone annuo, se la locazione
è effettuata da soggetti passivi Iva
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2% del canone, negli altri casi
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Fondi rustici
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0,50% del corrispettivo annuo
moltiplicato per il numero delle annualità
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Altri immobili
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2% del corrispettivo annuo
moltiplicato per il numero delle annualità
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Per i contratti di locazione a canone concordato,
riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione
abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale
calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da
considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.
Il versamento per la prima annualità non può essere
inferiore a 67 euro.
Il locatore e il conduttore rispondono in solido del
pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è
dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo
al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.
Contratti pluriennali
Per i contratti che durano più anni si può scegliere
di:
·
pagare, al momento della registrazione,
l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo
complessivo)
·
versare l’imposta anno per anno (2% del
canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro
30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Chi sceglie di pagare per l’intera durata del
contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta
dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (2,5% fino al 31 dicembre
2013; 1% dal 1° gennaio 2014) moltiplicato per il numero delle annualità.
Se il contratto viene disdetto prima del tempo e
l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso
dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la
disdetta anticipata del contratto.
Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per
gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Anche per la proroga del contratto di locazione di
immobile a uso abitativo è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure
anno per anno.
Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo
dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più
anni, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi (per
esempio, locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni
ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.
Imposta di bollo
Per ogni copia da registrare, l’imposta di bollo è
pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100
righe.