giovedì 9 giugno 2011

I.C.I. COME QUANDO PERCHE'

L’Ici cioè l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il D.. Lgs. n. 504/1992 . Essa riguarda tutti i proprietari o titolari/contitolari di diritti reali di godimento, compresi i locatari di immobili in locazione finanziaria, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato,. Non sono tenuti al pagamento i titolari di nuda proprietà.
I comproprietari, o titolari di diritti reali di godimento sullo stesso immobile pagano in proporzione alla quota di possesso , ad esempio due coniugi comproprietari di un’immobile pagano il 50 % dell’imposta ciascuno.
Con il D.L. 93/2008, sono state esentate dall’imposta le abitazioni principali,(generalmente coincidenti con la residenza del contribuente), e le relative pertinenze e abitazioni assimilate, individuate specificatamente da ogni Comune. Da tale esenzione sono però escluse , anche se sede di residenza anagrafica, le abitazioni di pregio, censite nelle categorie catastali:
• A/1 abitazione signorile;
• A/8 ville;
• A9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.
L’Ici si determina moltiplicando la base imponibile costituita dal valore degli immobili e dei terreni per l’aliquota stabilita dal Comune dove questi si trovano.
La misura dell’aliquota è generalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille, ma ogni Comune può fissare aliquote diverse.
L’acconto in scadenza il 16 giugno è pari al 50% dell’imposta annua complessiva, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite per il 2010.
Il saldo, da versare entro il 16 dicembre, sarà invece determinato sulla base delle aliquote e detrazioni previste per il 2011, con eventuale conguaglio.
Il contribuente può anche versare l’intera imposta entro il 16 giugno 2011, in un’unica soluzione, sempre che siano rese note entro questo termine le aliquote in vigore per il periodo d’imposta 2011.
L’imposta è commisurata al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno; si conteggia il mese in cui la titolarità è iniziata o cessata se la frazione è superiore a 14 giorni, mentre non si conta se è inferiore o uguale a 14 giorni. L’importo va sempre arrotondato all’unità di euro.
Per quanto riguarda il versamento i titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare il pagamento mediante F24 telematico, i soggetti non titolari di Partita Iva invece possono effettuare il versamento con diverse modalità:
• modello F24 cartaceo o telematico;
• bollettino di c/c postale;
• versamento diretto in tesoreria.
I codici tributo da utilizzare, per il versamento con modello F24, sono:
• 3901 per abitazione principale;
• 3902 per i terreni agricoli;
• 3903 per le aree fabbricabili;
• 3904 per gli altri fabbricati.
Questa modalità di versamento ha due vantaggi: da una parte consente la compensazione del debito Ici con altri crediti fiscali del contribuente, dall’altra permette di effettuare il pagamento verso Comuni diversi , per esempio in caso di contribuenti titolari di quote di più fabbricati .

mercoledì 8 giugno 2011

LA FIGLIA DI ALBANO YLENIA CARRISI VIVA ? RICOMPARSA IN ARIZONA?



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Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa a New Orleans nel 1994 , sembrerebbe dalle ultime notizie che si apprendono dai quotidiani,sia viva e che fino a qualche giorno fa si trovasse in un convento in Arizona. La notizia è stata rilanciata dal settimanale tedesco Freizeit Revue, che ha pubblicato un’intervista al capo della polizia di New Orleans, Warren J. Riley, secondo cui la figlia di Al Bano e Romina si troverebbe a Sant’Anthony’s, convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona..
A confermare le voci che girano è la detective della squadra omicidi del New Orleans Police Department Gwen Guggenheim, che sembra leggendo i giornali che abbia così dichiarato : “Abbiamo nuovi indizi su dove si trova Ylenia”, dichiara alla Freizeit Revue, “anche se non possiamo fornire ulteriori dettagli, visto che l’indagine è ancora in corso”.
Ma come è stata trovata Ylenia? A mettere la polizia sulla pista del St. Anthony’s sarebbe stata una medium di Amburgo tale Casia Chayenne, che però si sarebbe limitata a confermare i sospetti di Frank Crescentini, lo 007 di Las Vegas che ha rivelato lo scoop in un libro, poi non più uscito.
Quindi niente di certo nelle notizie che stanno girando su internet e su alcuni quotidiani. Ma sembrerebbe ci sia il centralinista del convento tale Frate Samuel che ha fatto aumentare i sospetti. Rispondendo al reporter del giornale tedesco, il religioso avrebbe confermato sempre a detta di quanto si legge nei news che “due giorni dopo la telefonata della polizia, una donna che lavorava in giardino ha lasciato in tutta fretta il monastero. Era turbata, ha detto che voleva andare in Asia”.
Speriamo solo che la notizia sia vera e non un’altra bufala che turbi la pace della famiglia Carrisi,già colpita da tale grave dolore.

domenica 5 giugno 2011

RATEIZZAZIONE CARTELLA ESATTORIALE COME QUANDO PERCHE'

L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione).

MULTE NON PIU' VALIDE SE NOTIFICATE OLTRE 90 GIORNI DALL'INFRAZIONE

Con la riforma del codice della strada l’invio delle multe ai trasgressori deve seguire modalità e termini perentori.Il verbale di contestazione di violazioni stradali va notificato al soggetto obbligato al pagamento (trasgressore o proprietario usufruttuario o locatario del veicolo) , presso la sua residenza se persona fisica o presso la sede della società risultanti dagli archivi della motorizzazione civile o del Pra,. Nel caso di persone fisiche la giurisprudenza non è del tutto concorde sulla validità di invii al domicilio precedente visto che non vi è obbligo di denuncia del cambio di residenza. La consegna materiale deve avvenire tramite un pubblico ufficiale incaricato o per raccomandata con avviso di ricevimento e informativa nel caso la prima sia stata consegnata a persona diversa. Il termine di decadenza di 90 giorni si considera decorrere dal giorno dell’infrazione solo quando la residenza non è variata.
Fonte: Il Sole 24 Ore

ACCONTO IRPEF COME QUANDO E PERCHE'

Il 16 giugno è in scadenza il pagamento del primo acconto irpef per coloro che presentano il modello unico per la dichiarazione dei redditi. Per il secondo acconto irpef invece è stata prevista la riduzione dal 99% al 79%, cosa che era già avvenuta quest’anno solo che la maggior parte dei contribuenti aveva creduto inizialmente in una riduzione in valore assoluto invece qui si tratta solo deu secondi acconti da versare a novembre che invece di essere calcolati per il 60% del 99% dell’imposta saranno calcolati per il 60% sul 79% dell’imposta per gli anni 2011 e per gli anni 2012.
I soggetti obbligati al versamento dell’acconto Irpef:
Sono coloro che nel modello UNICO devono hanno al rigo RN34 un valore superiore a 51,65 euro.
Come calcolare l’acconto Irpef
Dovete prendere il rigo RN 34 e moltiplicarlo per il 99%. Qualora il risultato sia superiore a 103 euro allora prendete il risultato e dovrete versarne il 40% entro il il 16 giugno o il 16 luglio (con la maggiorazione dello 0,40%) ed il secondo acconto pari al 60% del risultato entro il 30 novembre successivo (quest’anno sarà l’acconto 2011).
Codici tributo Acconto Irpef
Per il versamento dell’acconto Irpef dovrete utilizzare il codice tributo 4033 per il primo acconto di giugno e 4034 per il versamento del secondo acconto di novembre.

stop alle ipoteche di Equitalia sotto i ventimila euro

Di prossimo esame del Parlamento vi sono
finalmente nel mirino anche il meccanismo di calcolo delle sanzioni
Maggioranza e opposizione chiedono poi all'esecutivo di «rivedere il meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20mila l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere a espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame». Per quanto riguarda poi il meccanismo di calcolo delle sanzioni tributarie, esso andrà riformato «in particolare escludendo forme di anatocismo, legate all'applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari, limitando la crescita degli oneri connessi ai ruoli esecutivi e rivedendo il meccanismo dei compensi di riscossione».
Finalmente, una proposta al vaglio delle Camere che mette d'accordo maggioranza e opposizione e che se passerà darà sollievo a molti contribuenti,permettendo a tanti di non perdere la casa,con un iscrizione di ipoteca da parte di Equitalie, a volte per importi anche di 9-10 mila euro, che con gli interessi e le more si possono trasformare in cifre enormi che portano Equitalia a espropriare l'immobile e mandare il contribuente per strada.Inoltre se realmente passerà il riesame delle sanzioni, tutto ciò permetterà a tutti noi, di poter tentare di pagare i debiti in essere con equitalia, non dovendo affrontare rateizzazioni di importi notevoli e lunghissime durate a causa del crescere sproporzionato dei debiti, causa meccanismi perversi che permettono di far maturare interessi su interessi raggiungendo cifre stratosferiche.
Se tutto ciò passa finalmente potremo dire che il governo ha lavorato per il popolo per il cittadino e ravvisare una parvenza di civiltà
fonte :il sole 24 ore
testi: il consulente fiscale online

venerdì 3 giugno 2011

CONCORSO AGENZIA ENTRATE SCAD.ZA GIUGNO 2011

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 220 assistenti da destinare ai Centri operativi e ai Centri di Assistenza Multicanale
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 27 giugno 2011.
BANDO COMPLETO E REGOLAMENTO SU :
www.agenziaentrate.it


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UNICO PERSONE FISICHE 2011-CHI LO PRESENTA

Devono utilizzare il modello Unico Pf:

i contribuenti che hanno prodotto redditi e non rientrano nelle condizioni di esonero
i contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito
i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e hanno ricevuto più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (modello Cud), se l’imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite
i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero
i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute dal datore di lavoro o ente pensionistico deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta (ad esempio, per carichi di famiglia) non spettanti in tutto o in parte
i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari, baby-sitter)
i contribuenti che hanno conseguito redditi soggetti a tassazione separata, tranne quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione (per esempio, le indennità di fine rapporto, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) quando sono erogati da soggetti obbligati a effettuare le ritenute alla fonte
i lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute in tutto o in parte le addizionali comunale e regionale all’Irpef (il modello Unico va presentato soltanto se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera 10,33 euro)
i contribuenti che hanno realizzato plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva e da indicare rispettivamente nei quadri RT e RM.

INPS DOMANDA DI RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN PIU'-FAC SIMILE

Alla Sede I.N.P.S. di

__________________

Oggetto: domanda di rimborso per contribuzione versata indebitamente.
Il sottoscritto ________________________________________ nato il _________________
Cod. fis. __________________________________, iscritto come titolare alla gestione _____________________con codice azienda ____________________________, chiede il rimborso della somma di £.______________________ per la contribuzione relativa all’anno ___________ versata per il medesimo/il collaboratore sig. ____________________________________ nato il _________________ in quanto:
• l’acconto corrisposto per l’anno _________ ammontante a £. _________________________, calcolato sul reddito dell’anno precedente, pari a £. ___________________ è risultato superiore al dovuto poiché per l’anno di riferimento della contribuzione è stato dichiarato un reddito pari a £. ____________________, con conseguente riduzione del contributo a £.___________ determinando una eccedenza di £.____________________;

• l’attività è cessata in data _____________________ mentre la contribuzione è stata versata fino alla rata scaduta in data ______________________, generando una eccedenza di £._______________.

Fa presente che il predetto importo è stato / non è stato già richiesto a rimborso tramite il quadro RX del modello UNICO presentato nell’anno _______e che lo stesso importo non è stato e non sarà portato in compensazione.

Dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

FIRMA
_________________________

Data, ____________________


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mercoledì 1 giugno 2011

SPESOMETRO SI PARTE-COME DOVE QUANDO PERCHE'

Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali

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L’Agenzia fornisce i chiarimenti sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro. Dalla definizione dell’ambito soggettivo e oggettivo ai casi particolari di esonero, la circolare n. 24/E del 30 maggio fa il punto sulle modalità di applicazione dello strumento pensato per contrastare le forme più rilevanti di frode ed evasione fiscale in materia di Iva e per individuare la reale capacità contributiva delle persone fisiche (articolo 21 del Dl 78/2010).

Il provvedimento attuativo
Il provvedimento del 22 dicembre 2010, in linea con il Dl 78/2010, ha messo sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che superano una certa soglia, prevedendo, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
Il provvedimento ha previsto che siano comunicate:
• entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
• entro il 30 aprile 2012,le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
• entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Soggetti obbligati
Devono trasmettere la comunicazione tutti i soggetti passivi Iva per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta:
• per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti
• ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori)
• per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi no rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
Sono tenuti all’invio dei dati anche i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del Dpr 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000).

Oggetto della comunicazione
Le operazioni per le quali vige l’obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva: imponibili, non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione - con esclusione di quelle soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale -, operazioni assimilate e servizi internazionali), esenti (articolo 10 del decreto).
Sono invece esonerati i contribuenti “minimi”, i quali, però, se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo “spesometro”.
Rientrano, inoltre, nell’obbligo della comunicazione sia le operazioni soggette al regime del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del reverse charge.

Le soglie di spesa
Dunque, sono soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva. Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante fattura, non hanno l’obbligo di indicare separatamente l'imposta (ad esempio, le agenzie di viaggi), il limite è di 3.600 euro.
Per la determinazione delle soglie (3.000 o 3.600 euro), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva.
In relazione ai contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, noleggio, concessione eccetera), per i quali l’obbligo di comunicazione scatta se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono complessivamente non inferiori a 3mila euro.

Per il 2010 adempimento light
Per garantire un’introduzione graduale dell’adempimento, il provvedimento del 22 dicembre 2010 ha previsto, per l’anno d’imposta 2010, l’obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.
Il termine per trasmettere la comunicazione relativa a queste operazioni è il 31 ottobre 2011.

Operazioni escluse dalla comunicazione
La circolare, poi, riepiloga le operazioni per le quali non vanno inviate le informazioni:
• importazioni
• esportazioni già soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972)
• operazioni con soggetti black list, già monitorate con apposita comunicazione telematica
• operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, atti di compravendita di immobili)
• operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (a meno che tali strumenti non siano emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; in tali casi, l’obbligo di comunicazione sussiste)
• operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, già monitorate attraverso i modelli Intra e il sistema Vies (Vat information exchange system)
• passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura.

Dati da indicare nella comunicazione
La comunicazione, effettuata per via telematica attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, deve contenere, per ciascuna cessione, acquisto o prestazione di servizi:
• la partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
• l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti (per verificare se è necessario o meno inviare i dati, bisogna tener conto delle eventuali note di variazione). Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’Iva applicata.
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati, per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

Rettifiche e sanzioni
La comunicazione va inviata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno d’imposta precedente.
Come accennato, soltanto per il 2010 l’adempimento è posticipato al 31 ottobre 2011 e riguarda unicamente le operazioni di importo non inferiore a 25mila euro per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.
Superati i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.
L’omesso invio della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Stessa penalità per la trasmissione di dati incompleti o non veritier

FONTE:FISCO OGGI

MESSAGGIO DEL FONDATORE