L’ inasprimento della lotta all’evasione previsto dall’ultima manovra si apre con la ripresa delle azioni esecutive di Equitalia , che dovranno però essere precedute dall’invio di una comunicazione preventiva sia riguardo le iscrizioni ipotecarie che i fermi amministrativi, con possibilità di replica dei contribuenti entro 30 giorni. Anche il redditometro , ha annunciato ieri il direttore delle Entrate , Attilio Befera , partirà già fra un mese e riguarderà i redditi 2009 dichiarati del 2010.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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giovedì 6 ottobre 2011
bollo auto scadenza pagamento 31 ottobre 2011
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a settembre 2011, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va effettuato utilizzando apposito bollettino di c/c/p presso le agenzie postali, gli uffici dell’Aci, le tabaccherie autorizzate o le agenzie di pratiche auto
presentazione elenchi intrastat il 25 ottobre 2011
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di settembre.
Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel terzo trimestre 2011.
Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel terzo trimestre 2011.
mercoledì 5 ottobre 2011
ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011 COME QUANDO PERCHE'
L’acconto d’imposta IRPEF ed IRES per il 2011 è determinato secondo le seguenti due modalità:
• metodo storico;
• metodo previsionale.
Con il metodo storico l’acconto viene calcolato sulla base di quanto il contribuente ha dichiarato relativamente al periodo d’imposta precedente. Attraverso tale metodo l’importo da prendere in considerazione per il calcolo dell’acconto è rappresentato dall’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2010.
Con il metodo previsionale viene invece concessa al contribuente la facoltà di versare un minore acconto nel caso in cui lo stesso ritenga di realizzare nel 2011 minori redditi e quindi una minor imposta rispetto al 2010. L’acconto versato secondo tale metodo deve essere almeno pari al 99% dell’IRPEF dovuta a differenza e risultante dalla dichiarazione relativa al 2011 o al 100% dell’IRES dovuta che si suppone dovrebbe indicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011.
Se le previsioni del contribuente non si verificano lo stesso è assoggettato alla sanzione per l’insufficiente versamento dell’acconto nella misura del 30% della somma non versata (fermo restando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso).
Il versamento dell’acconto
E’ possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre nei seguenti casi:
• debito d’imposta IRPEF compreso tra euro 51,65 ed euro 260,11;
• debito d’imposta IRES compreso tra euro 20,66 ed euro 257,50.
Il versamento deve essere effettuato invece in due rate quando il debito d’imposta è superiore ai suddetti importi. Le scadenze per il 2011, per le persone fisiche (indistintamente) e per i soggetti diversi che applicano gli studi di settore, e le misure dell’acconto sono le seguenti:
• acconto IRPEF:
• prima rata entro il 6 luglio 2011 o il 5 agosto 2011 (con maggiorazione 0,40%) nella misura del 39,60% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011 (per semplicità 40% del 99%);
• seconda rata entro il 30 novembre 2011 nella misura del 59,40% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011 (per semplicità 60% del 99%).
• acconto IRES:
• prima rata entro il 6 luglio 2011 o il 5 agosto 2011 (con maggiorazione 0,40%) nella misura del 40% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011;
• seconda rata entro il 30 novembre 2011 nella
• metodo storico;
• metodo previsionale.
Con il metodo storico l’acconto viene calcolato sulla base di quanto il contribuente ha dichiarato relativamente al periodo d’imposta precedente. Attraverso tale metodo l’importo da prendere in considerazione per il calcolo dell’acconto è rappresentato dall’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2010.
Con il metodo previsionale viene invece concessa al contribuente la facoltà di versare un minore acconto nel caso in cui lo stesso ritenga di realizzare nel 2011 minori redditi e quindi una minor imposta rispetto al 2010. L’acconto versato secondo tale metodo deve essere almeno pari al 99% dell’IRPEF dovuta a differenza e risultante dalla dichiarazione relativa al 2011 o al 100% dell’IRES dovuta che si suppone dovrebbe indicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011.
Se le previsioni del contribuente non si verificano lo stesso è assoggettato alla sanzione per l’insufficiente versamento dell’acconto nella misura del 30% della somma non versata (fermo restando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso).
Il versamento dell’acconto
E’ possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre nei seguenti casi:
• debito d’imposta IRPEF compreso tra euro 51,65 ed euro 260,11;
• debito d’imposta IRES compreso tra euro 20,66 ed euro 257,50.
Il versamento deve essere effettuato invece in due rate quando il debito d’imposta è superiore ai suddetti importi. Le scadenze per il 2011, per le persone fisiche (indistintamente) e per i soggetti diversi che applicano gli studi di settore, e le misure dell’acconto sono le seguenti:
• acconto IRPEF:
• prima rata entro il 6 luglio 2011 o il 5 agosto 2011 (con maggiorazione 0,40%) nella misura del 39,60% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011 (per semplicità 40% del 99%);
• seconda rata entro il 30 novembre 2011 nella misura del 59,40% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011 (per semplicità 60% del 99%).
• acconto IRES:
• prima rata entro il 6 luglio 2011 o il 5 agosto 2011 (con maggiorazione 0,40%) nella misura del 40% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011;
• seconda rata entro il 30 novembre 2011 nella
lunedì 3 ottobre 2011
Cooperative ridotte le agevolazioni fiscali (art. 2, commi da 36-bis a 36-quater)
Si riduce del 10% l’esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente(con eccezione delle cooperative agricole) della quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili,prevista dall’art. 12 della L. n. 904 del 1977.
Per effetto della modifica la quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili che concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente passa:
- dal 30% al 40%, per le altre cooperative e loro consorzi;
- dal 55% al 65%, per le società cooperative di consumo e loro consorzi.
Vengono, inoltre, modificate le disposizioni per ridurre del 10% l’attuale totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell’ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le
cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse, a mutualità non prevalente
Per effetto della modifica la quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili che concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente passa:
- dal 30% al 40%, per le altre cooperative e loro consorzi;
- dal 55% al 65%, per le società cooperative di consumo e loro consorzi.
Vengono, inoltre, modificate le disposizioni per ridurre del 10% l’attuale totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell’ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le
cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse, a mutualità non prevalente
money transfer -introdotta imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
Viene introdotta un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero. L’imposta è dovuta nella misura del 2% dell’importo trasferito per singola operazione, con un importo minimo di 3 euro. Sono soggetti ad imposizione i trasferimenti effettuati mediante istituti bancari, agenzie di “money transfer” ed altri agenti in attività finanziaria. Le disposizioni esentano da imposta i trasferimenti effettuati verso i paesi dell’Unione europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola Inps e codice fiscale
Detrazione 36 % si cambia
Detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (art. 2, commi 12-bis e 12-ter)
Modificata la disciplina relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 1 della L. n. 449 del 1997. Per effetto di tale intervento, nel caso di vendita dell’unità immobiliare, la detrazione del 36% può essere utilizzata dal venditore od essere trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Modificata la disciplina relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 1 della L. n. 449 del 1997. Per effetto di tale intervento, nel caso di vendita dell’unità immobiliare, la detrazione del 36% può essere utilizzata dal venditore od essere trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Contributo di solidarietà (art. 2, comma 1-bis)
In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo.
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui
redditi.
Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, saranno determinate le modalità di attuazione della norma. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l’efficacia della disposizione in esame può essere prorogata anche negli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
La norma in esame precisa che il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, e di cui all’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011. In pratica, il predetto
contributo non si applica sui redditi dei dipendenti pubblici e sui redditi da pensione, su cui già grava il contributo del 5%, per i redditi sopra i 90.000 euro, e del 10%, per i redditi sopra i 150.000 euro, introdotto dalle predette disposizioni.
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui
redditi.
Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, saranno determinate le modalità di attuazione della norma. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l’efficacia della disposizione in esame può essere prorogata anche negli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
La norma in esame precisa che il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, e di cui all’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011. In pratica, il predetto
contributo non si applica sui redditi dei dipendenti pubblici e sui redditi da pensione, su cui già grava il contributo del 5%, per i redditi sopra i 90.000 euro, e del 10%, per i redditi sopra i 150.000 euro, introdotto dalle predette disposizioni.
sabato 1 ottobre 2011
CONDONO 2002 IN ARRIVO LE RISCOSSIONI DI QUANTO NON PAGATO ALLORA
Con il D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 vengono introdotte nuove norme volte al potenziamento della riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002. Nello specifico, gli Agenti della riscossione procederanno ad una ricognizione dei contribuenti che hanno omesso i versamenti delle somme da condono, e, per ciascuno di essi, oltre ad intraprendere ogni tipologia di riscossione coattiva prevista dall'ordinamento, invieranno un'ulteriore intimazione al pagamento di detti importi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2011. In caso di inadempimento, verrà irrogata una sanzione amministrativa pari al 50% delle somme dovute per effetto dell'adesione ai condoni e non versate, e la posizione fiscale dei contribuenti verrà sottoposta a controllo entro il 31.12.2012, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza per l'accertamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Fonte: Il Sole 24 Ore
BUSTA PAGA DEI PARLAMENTARI
Si da domani la busta paga del parlamentare ,la vera busta e non tutte le ipotesi pubblicate sino ad oggi su internet
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MESSAGGIO DEL FONDATORE
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