Versamento acconto Iva relativo al 2011 da
parte dei contribuenti mensili (codice tributo 6013) e dei contribuenti
trimestrali normali e speciali (codice 6035). È punito con la reclusione
da sei mesi a due anni chiunque non versi entro oggi l’Iva dovuta
in base alla dichiarazione annuale relativa al 2010 se l’ammontare risulti
superiore a € 50mila per il periodo d’imposta (art. 10-ter, D.Lgs.
74/2004)–
INVIATE I VOSTRI QUESITI SU FISCO,TRIBUTI E LAVORO A : PASQUALEAIR@TISCALI.IT VI ASPETTIAMO E RICORDATE DI SOSTENERE QUEST BLOG CON UNA DONAZIONE DI ALMENO EURO 5 E RICEVERETE GRATIS UNA NEWS LETTER VIA EMAIL CON NOVITA' OGNI MESE SU FISCO,LAVORO E TRIBUTI
sabato 10 dicembre 2011
spese di rappresentanza-deduzione pranzo di lavoro imprenditore o soci
Nel caso del pranzo di lavoro, l’Iva è completamente detraibile, se il costo è documentato dalla fattura, mentre il costo può essere dedotto al 75%
dalla ditta individuale o dalla società di persone.
dalla ditta individuale o dalla società di persone.
spese di rappresentanza-deduzione cena natalizia per i dipendenti-
la cena aziendale rivolta solo ai dipendenti per gli auguri natalizi. In questo caso, la limitazione della deduzione è del 75%, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande, ma si deve anche fare i conti con
quanto indicato nell’art. 100, co. 1, Tuir, il quale prevede che la spesa del ristorante, abbattuta del 25%, non possa superare il 5 per mille del costo
del personale.
quanto indicato nell’art. 100, co. 1, Tuir, il quale prevede che la spesa del ristorante, abbattuta del 25%, non possa superare il 5 per mille del costo
del personale.
I.C.I. ALLA CASSA ENTRO IL 16/12/2011-SALDO I.C.I.
L’Ici (imposta comunale sugli immobili) è la principale tassa sulla casa,l’Ici si ottiene applicando l’aliquota fissata dal singolo Comune (che varia dal 4 al 7 per mille) al valore dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza:
• 140 per la cat. B (per esempio scuole, biblioteche, uffici pubblici);
• 100 per le cat. A (abitazioni) e C (per esempio magazzini, laboratori, box), escluse le categorie A/10 e C/1;
• 50 per le cat. D (per esempio alberghi, teatri, capannoni) e A/10 (uffici e studi privati)
• 34 per la cat. C/1 (negozi e botteghe).
L’ici viene pagata dal proprietario dell’immobile e dal possessore di terreni ed aree edificabili, in due rate - ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva :
• la prima entro il 16 giugno (c.d acconto);
• la seconda entro il 16 dicembre (c.d. saldo).
Il saldo entro il 16.12. 2011
In linea di massima il saldo ICI 2011 si determina come differenza tra:
• l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso,
• l’acconto versato entro il 16.6.2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo, necessario in quanto:
- l’acconto versato entro il 16.6.2011 era solo il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, computata fra l’altro tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel 2010;
- in sede di determinazione dell’ICI dovuta per il 2011, occorre ora assumere le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.
Il versamento del saldo Ici
Dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare il versamento dell’imposta Ici oltre che con bollettino di c/c/p o versamento diretto in tesoreria, anche mediante Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
• 3901 per abitazione principale;
• 3902 per i terreni agricoli;
• 3903 per le aree fabbricabili;
• 3904 per gli altri fabbricati.
Per i soggetti titolari di Partita Iva è obbligatorio il canale telematico.
A prescindere dalle modalità scelte, l’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di Euro.
Nel caso di omesso o carente versamento del saldo Ici è possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando gli interessi legali pari 1,5% dal 1° gennaio 2011 (codice tributo 3906) e le relative sanzioni (codice tributo 3907):
• dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint);
• 3% se il pagamento è effettuato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza (ravvedimento breve);
• 3,75% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (ravvedimento lungo
• 140 per la cat. B (per esempio scuole, biblioteche, uffici pubblici);
• 100 per le cat. A (abitazioni) e C (per esempio magazzini, laboratori, box), escluse le categorie A/10 e C/1;
• 50 per le cat. D (per esempio alberghi, teatri, capannoni) e A/10 (uffici e studi privati)
• 34 per la cat. C/1 (negozi e botteghe).
L’ici viene pagata dal proprietario dell’immobile e dal possessore di terreni ed aree edificabili, in due rate - ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva :
• la prima entro il 16 giugno (c.d acconto);
• la seconda entro il 16 dicembre (c.d. saldo).
Il saldo entro il 16.12. 2011
In linea di massima il saldo ICI 2011 si determina come differenza tra:
• l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso,
• l’acconto versato entro il 16.6.2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo, necessario in quanto:
- l’acconto versato entro il 16.6.2011 era solo il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, computata fra l’altro tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel 2010;
- in sede di determinazione dell’ICI dovuta per il 2011, occorre ora assumere le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.
Il versamento del saldo Ici
Dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare il versamento dell’imposta Ici oltre che con bollettino di c/c/p o versamento diretto in tesoreria, anche mediante Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
• 3901 per abitazione principale;
• 3902 per i terreni agricoli;
• 3903 per le aree fabbricabili;
• 3904 per gli altri fabbricati.
Per i soggetti titolari di Partita Iva è obbligatorio il canale telematico.
A prescindere dalle modalità scelte, l’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di Euro.
Nel caso di omesso o carente versamento del saldo Ici è possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando gli interessi legali pari 1,5% dal 1° gennaio 2011 (codice tributo 3906) e le relative sanzioni (codice tributo 3907):
• dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint);
• 3% se il pagamento è effettuato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza (ravvedimento breve);
• 3,75% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (ravvedimento lungo
mercoledì 7 dicembre 2011
PRESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DELLA LIRA
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96,e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote,i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario condecorrenza immediata ed il relativo controvalore è versatoall’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato
Decreto Monti-tassazione auto di lusso imbarcazioni ed aerei in aumento art 16
Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinquechilowatt.”.
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette alpagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle
misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzateesclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuniubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela
on motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, aquelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazionedell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino inun’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle
informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione d carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. 34
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria etributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui aicommi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale diconstatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di impostesui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento
dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernentil’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della
tassa dovuta.
11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel
caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale
data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o ilrinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la datadi entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI,
capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le
35 Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale
paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.
15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinquechilowatt.”.
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette alpagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle
misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzateesclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuniubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela
on motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, aquelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazionedell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino inun’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle
informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione d carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. 34
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria etributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui aicommi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale diconstatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di impostesui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento
dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernentil’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della
tassa dovuta.
11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel
caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale
data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o ilrinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la datadi entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI,
capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le
35 Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale
paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.
15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Decreto monti-disposizioni in materia di accise art 15
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di
cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure
sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
2.A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo
nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro
593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato comecarburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confrontidei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto mercicon veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto
legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure
sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
2.A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo
nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro
593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato comecarburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confrontidei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto mercicon veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto
legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Decreto Monti-riduzione del limite della tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro dal 01.12.12.
1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento,riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti percassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di
emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui
al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da
specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito;
22
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole
generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, verifica l’efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento,riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti percassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di
emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui
al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da
specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito;
22
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole
generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, verifica l’efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
Decreto Monti -Manovra 2011-art 4 spese per riqualificazione energetica
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;
b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-
bis)”;
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente: “Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del
codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente
dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei
mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività
commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n.
60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese
di ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le seguenti: “, eì dell’articolo 16-bis)”.
2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;
b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-
bis)”;
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente: “Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del
codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente
dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei
mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività
commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n.
60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese
di ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le seguenti: “, eì dell’articolo 16-bis)”.
2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
sabato 3 dicembre 2011
Comunicazione dei beni d'impresa in godimento a soci e familiari
Con un recente Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento al socio o familiare dell’ imprenditore estendendo la disciplina anche ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati/ricevuti dai soci delle società concedenti
Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione “fittizia”, ad imprese e società, di beni utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell'imprenditore, la cd “Manovra di Ferragosto” ha introdotto una particolare disciplina riguardante la tassazione in capo ai soggetti (soci o familiari dell’imprenditore) che utilizzano beni (mobili o immobili) in godimento.
La nuova tassazione sui beni in godimento a soci e familiari
In particolare, dunque, a partire dal periodo d'imposta 2012 :
• si considera reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci/familiari dell’ imprenditore.
• sono indeducibili dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
• l'impresa concedente, in solido, con il socio/familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
• è prevista l’ applicazione, in solido, anche delle sanzioni.
Con un recente Provvedimento (n. 166485 del 16 Novembre 2011) l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità ed i termini di presentazione della suddetta comunicazione.
La comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento
Il provvedimento dell'Agenzia prevede in particolare che:
• la comunicazione va effettuata, entro il 31/3/2012, anche per i beni per i quali nel periodo di riferimento è cessato il diritto di godimento.
• l'obbligo è esteso anche i soci "indiretti" ed ai loro familiari;
• va comunicata la concessione in godimento di qualsiasi tipologia di bene (attenzione: i beni diversi dai mezzi di trasporto e da immobili vanno indicati solo se di valore superiore a € 3000);
• vanno comunicati anche finanziamenti o capitalizzazioni effettuati a favore della società in presenza di godimento di beni ai soci.
fonte: FISCO E TASSE
Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione “fittizia”, ad imprese e società, di beni utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell'imprenditore, la cd “Manovra di Ferragosto” ha introdotto una particolare disciplina riguardante la tassazione in capo ai soggetti (soci o familiari dell’imprenditore) che utilizzano beni (mobili o immobili) in godimento.
La nuova tassazione sui beni in godimento a soci e familiari
In particolare, dunque, a partire dal periodo d'imposta 2012 :
• si considera reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci/familiari dell’ imprenditore.
• sono indeducibili dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
• l'impresa concedente, in solido, con il socio/familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
• è prevista l’ applicazione, in solido, anche delle sanzioni.
Con un recente Provvedimento (n. 166485 del 16 Novembre 2011) l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità ed i termini di presentazione della suddetta comunicazione.
La comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento
Il provvedimento dell'Agenzia prevede in particolare che:
• la comunicazione va effettuata, entro il 31/3/2012, anche per i beni per i quali nel periodo di riferimento è cessato il diritto di godimento.
• l'obbligo è esteso anche i soci "indiretti" ed ai loro familiari;
• va comunicata la concessione in godimento di qualsiasi tipologia di bene (attenzione: i beni diversi dai mezzi di trasporto e da immobili vanno indicati solo se di valore superiore a € 3000);
• vanno comunicati anche finanziamenti o capitalizzazioni effettuati a favore della società in presenza di godimento di beni ai soci.
fonte: FISCO E TASSE
Iscriviti a:
Post (Atom)
MESSAGGIO DEL FONDATORE
Il Blog è stato creato esclusivamente per scopi infORmativi , a titolo gratuito e senza scopo di lucro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Le immagini e i testi presenti sul blog sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione o per qualsiasi violazione di copyright, non avranno che da segnalarcelo e provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Scusateci fin da adesso per il disturbo arrecato. OVE SI RICHIEDESSERO CONSULENZE, QUESTE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI SARANNO SOGGETTE A PAGAMENTO. |