venerdì 3 ottobre 2014

ROMANIA-IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE

I redditi conseguiti da persone fisiche sono tassate con un flat rate del 16% sulla base
del world wide principle, al quale si aggiungono i contributi sociali.
Tipo di reddito:
 da lavoro autonomo;
 da lavoro dipendente;
 da godimento di beni mobili o immobili (abbattimento forfettario del reddito pari al 25%);
 da investimenti;
 da pensioni;
 da attività agricole;
 da trasferimento di beni immobili (1%-3% aliquota applicabile).
Attività di lavoro autonomo da parte di un residente: “Persone Fisiche Autorizzate” (P.F.A):
• Dal 2010 si è resa più snella l’apertura da parte di persone fisiche straniere di posizioni equiparabili
a quelle di ditta individuale o lavoratore autonomo;
• i compensi pagati alle PFA, registrate fiscalmente in Romania dal 2013, non sono soggette a ritenute

alla fonte (né fiscale, né contributiva), ma devono essere pagate.

venerdì 26 settembre 2014

SUPERBOLLO AUTO ISTRUZIONI

Dal 2011, i possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf sono stati modificati dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf.
Sintetizzando, l’addizionale è pari:
·         a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011
·         a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012
L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il superbollo deve essere versato dai possessori del veicolo. Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo è esentato dal bollo ordinario. Trovano, quindi, applicazione, anche per il superbollo, le esenzioni previste, ad esempio, per i veicoli storici o per quelli in dotazione dei corpi armati dello Stato.
Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". E' esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione n. 101 del 20/10/2011):
·         3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
·         3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
·         3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.
Di seguito, invece, i codici da utilizzare per versare tributo sanzioni e interessi, a seguito di atto di accertamento (risoluzione n. 26 del 12/03/2014):
·         A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
·         A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
·         A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.
"Superbollo" dal 2012
Per il “superbollo" 2012, e successivi anni, il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo). L’importo da versare è pari a 20 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 185 Kw.
Il "superbollo" è ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Per esempio, l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2006 sarà ridotto al 60% per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2012, al 30% per i pagamenti con scadenza dal 1° gennaio 2017 e al 15% per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il pagamento non risulterà più dovuto dall'anno 2026.
Per calcolare l’importo del "superbollo" è possibile utilizzare l’applicazione che fornisce anche la stampa del modello F24 già compilato con i dati inseriti dall’utente.
"Superbollo" 2011
L’importo da versare era pari a 10 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 225 Kw. Il pagamento andava effettuato:
·         entro il 10 novembre 2011, per i possessori di autoveicoli al 6 luglio 2011
·         entro il 31 gennaio 2012, per i possessori di veicoli immatricolati tra il 7 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011.


giovedì 25 settembre 2014

Organi di controllo sulle società di capitali con il decreto competitività si cambia

Il  decreto competitività ha abrogato la previsione di legge che collegava l'entità del capitale sociale con l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. E' stato infatti abrogato il comma 2 del'art. 2477 del codice civile.
 la misura del capitale sociale non incide più sull'obbligo dell'organo di controllo per una s.r.l.
 La relazione illustrativa del decreto motiva tale cambiamento nella necessità di ridurre i costi per le piccole e medie imprese.
 L'organo di controllo dunque resta obbligatorio nei seguenti casi:
·         superamento per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre parametri indicati all'art. 2436-bis del C.c:
o    almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
o    almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
o    almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
·         obbligo di redazione del bilancio consolidato;
·         controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.
bisogna quindi verificare nei singoli casi il contenuto dello statuto sociale, in quanto se esso prevede:
·         un generico riferimento all'art. 2477 del codice civile, allora l'obbligo di nomina non sussiste;
·         espressamente la nomina dell'organo di controllo quando il capitale è pari o superiore a quello minimo previsto per le S.p.A (ora pari a 50.000 Euro), allora la nomina resta obbligatoria, salvo che si provveda a modificare lo statuto.


Badanti-detraibili le spese per assistenza alla persona

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir). La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per le persone indicate all’articolo 12 del Tuir (tra cui rientrano i genitori), indipendentemente dalla circostanza che siano fiscalmente a carico. La detrazione non spetta se il reddito del contribuente è superiore a 40mila euro. L’importo massimo di spesa agevolabile è pari a 2.100 euro e deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza; qualora siano invece più contribuenti a sostenere le spese per assistenza con riferimento a uno stesso familiare, tale importo dovrà invece essere suddiviso tra i soggetti aventi diritto.

martedì 9 settembre 2014

Pagamento telematico F24 dal 01 ottobre 2014

Il decreto Renzi (d.l. 66/2014 convertito in Legge 89/2014) ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1° ottobre 2014, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione:
·         dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
·         dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking delle banche e di Poste italiane)
per versare i modelli di pagamento con saldo superiore a 1.000 Euro, o per presentare quelli che evidenziano un credito d'imposta in compensazione (anche parziale).
L'obbligo interessa tutti, titolari e non di partita Iva.
Il modello F24 cartaceo potrà essere utilizzato presso le banche le poste o gli sportelli di Equitalia solo da chi non è titolare di partita Iva e solo se dovrà pagare, senza compensazione, un modello con saldo pari o inferiore a 1.000 Euro.
In vista dei prossimi pagamenti, quindi, si consiglia i contribuenti di verificare gli importi da versare, per potersi munire di home banking o di codice identificativo Fisconline. Altrimenti, in alternativa, ci si dovrà rivolgere ad un intermediario abilitato ad Entratel.
Secondo la stampa specializzata nulla vieta, in ogni caso, di dividere il mod. F24 previsto per la stessa scadenza in più modelli, con saldo finale pari o inferiore a 1.000 Euro.

 Si ricorda, inoltre, che sempre dal 1° ottobre, non si potrà più pagare tramite i servizi internet delle banche o delle poste i modelli F24 che, per effetto delle compensazioni, presentano un saldo pari a zero. In questi casi si potranno presentare i modelli solo attraverso i servizi telematici delle Entrate.

lunedì 18 agosto 2014

DISABILI -QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE PRIMA PARTE


La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone
con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose
agevolazioni fiscali.
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in
cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori
di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le
agevolazioni di seguito indicate.
FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti
detrazioni Irpef:
 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a
partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel
periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad
annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (vedi Capitolo 3).
VEICOLI
 detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
 Iva agevolata al 4% sull’acquisto
 esenzione dal bollo auto
 esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
 detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
 Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
 detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non
vedenti
 detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei
sordi
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi
finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
SPESE SANITARIE
 deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche
generiche e di assistenza specifica
ASSISTENZA PERSONALE
 deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo
massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e
all’assistenza personale o familiare
 detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza
personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il
reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro
fonte:  Agenzia Entrate

domenica 10 agosto 2014

RIMBORSI PIU' FACILI CON IL CONTO CORRENTE

Rimborsi più veloci con l’accredito diretto sul conto corrente
L’Agenzia scrive ai contribuenti e spiega come fornire l’Iban
Per velocizzare l’erogazione dei rimborsi, l’Agenzia delle Entrate sta chiedendo ai
contribuenti, attraverso la posta elettronica certificata (Pec) o la posta ordinaria, di
comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente.
Le persone fisiche interessate da questa nuova tornata di rimborsi sono circa 105mila; tra
queste ci sono coloro che hanno presentato il modello 730 in mancanza di un sostituto
d’imposta tenuto a effettuare i conguagli (come, per esempio, chi ha perso il lavoro), cui
si aggiungono circa 50mila società, che hanno richiesto il rimborso dell’Ires con la
dichiarazione annuale dei redditi o con la domanda telematica legata all’indeducibilità
forfetaria dell’Irap (art. 6 Dl n. 185/2008).
L’invito indirizzato alle persone fisiche arriva nella cassetta delle lettere, mentre quello
rivolto alle aziende viaggia, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec della
società presente nel registro delle imprese.
Due opzioni per fornire l’Iban: i servizi telematici o gli uffici dell’Agenzia -
Comunicare l’Iban è necessario per poter ricevere le somme con accredito sul proprio
conto corrente. Per evitare il rischio di phishing, l’Agenzia non accetta Iban per posta,
email o via Pec. Questi canali sono invece utilizzati dalle Entrate per informare i cittadini
sulle uniche due modalità ammesse per comunicare il codice Iban del conto corrente
bancario o postale:
- utilizzando i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Per
comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta
accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi
telematici;
- rivolgendosi agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e presentando il
modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul
sito www.agenziaentrate.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere >
Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.
Sempre per motivi di sicurezza, l’Agenzia non invia mail o messaggi cui sono allegati file
da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o
dispositivi mobili.
Con l’Iban, rimborsi più veloci e sicuri - Fornire all’Agenzia l’Iban è il modo migliore
per accelerare i tempi del rimborso: anziché impiegare alcuni mesi per arrivare a
destinazione, arriva sul conto del beneficiario in maniera veloce e sicura, senza alcun
aggravio economico per il contribuente. Un’opportunità sempre valida per cittadini e
società, anche in assenza di una esplicita richiesta da parte dell’Agenzia

FONTE :  AGENZIA ENTRATE

CANCELLAZIONE IPOTECHE PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE

Procedimento di cancellazione delle ipoteche di cui agli articoli 40-bis e 161 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Approvazione delle specifiche tecniche relative alla 


forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone:
1. Specifiche tecniche.
1.1 A decorrere dal 1° gennaio 2015, i soggetti esercenti attività bancaria
o finanziaria e gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono al conservatore dei
registri immobiliari la comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di
estinzione dell'obbligazione, prevista dagli articoli 40-bis e 161 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, utilizzando le specifiche tecniche contenute
nell’Allegato A del presente provvedimento.
1.2 Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono rese disponibili sul sito
internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
1.3 Restano salve, in quanto compatibili, le disposizioni dei
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007, 9 ottobre
2007, 29 gennaio 2008 e 25 giugno 2012.
2. Periodo transitorio.
2.1 Dal 1° settembre 2014, le comunicazioni di cui all’articolo 1 possono
essere trasmesse utilizzando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A o quelle
approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre
2007. 2
Motivazioni
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), disciplina, all’articolo 40-bis, il procedimento
semplificato di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui stipulati o
accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, ancorché annotate su titoli cambiari. Le suddette disposizioni si
applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed
intermediari finanziari ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri
dipendenti o iscritti, stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre 2007
sono state definite le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma ed alla
trasmissione telematica delle suddette comunicazioni.
Il comma 7-quinquies dell’articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha successivamente esteso il
procedimento semplificato di cancellazione disciplinato dall’articolo 40-bis del
medesimo Testo unico alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai
sensi dell’articolo 2847 del codice civile.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 25 giugno 2012,
sono state disciplinate le modalità di prima attuazione delle disposizioni di cui al
comma 7-quinquies, da utilizzare fino alla modifica delle specifiche tecniche allegate
al provvedimento 9 ottobre 2007.
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare le nuove specifiche
tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni
previste dall’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
recepiscono anche le modifiche relative alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non
rinnovate.
Le nuove specifiche tecniche sono utilizzabili dal 1° settembre 2014 e
sostituiranno quelle approvate con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio 9 ottobre 2007 a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile utilizzare entrambe le specifiche. 3
Riferimenti normativi
a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art.
64).
b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
c) Incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate:
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).
d) Disciplina normativa di riferimento:
 Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e
norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di
elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (art. 16 e
segg.);
 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, in breve TUB (artt. 40-bis e 161);
 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 15, comma 2);
 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell'amministrazione digitale;
 provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007;
 provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 9 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2007;
 provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 29 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2008;
 provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 giugno 2012,
pubblicato in pari data nel sito internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi del
comma 361 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

FONTE:  AGENZIA ENTRATE.IT

MESSAGGIO DEL FONDATORE

buongiorno,

 ho letto con piacere i commenti sul messaggio mandato in precedenza  ,alcuni buoni altri che pensavano di provocarmi o insultarmi.
premetto che rispetto ogni lettore, di qualsiasi levatura sociale ed economica  e che apprezzo chi legge il mio blog che da qualche mese è fermo e che come già detto,da settembre riprenderà.
Non raccolgo le provocazioni circa presunte truffe e quant'altro  e altre circa la   richiesta di conoscere la mia identità, che proprio perchè siamo su internet restera riservata dalla privacy fino a quando lo ritengo opportuno.
Questo blog ha scelto di pubblicare e lavorare gratuitamente senza corrispettivo di denaro e cosi' resterà, circa la mia identità basti sapere che io e chi scrive operiamo nel campo della consulenza fiscale e tributaria con regolari abilitazioni all esercizio della professione, che potranno essere esibite in ogn ordine e luogo.
infine voglio rispondere ai  commenti sulla perdita di lettori e sulle presunte truffe e quant'altro.
come ho precedentemente detto, questo blog opera gratuitamente , perciò è ininfluente il numero di lettori che vi garantisco, sono comunque tanti  e assidui  e che io rispetto e ringrazio  e apprezzo se desiderano continuare a leggere.
circa le presunte truffe, be era richiesto anche un euro e per motivi di privacy, ho evitato di pubblicizzare la vicenda,ma capisco le Vostre titubanze e per questo ho provveduto personalmente  ad inviare gli aiuti occorrenti a chi aveva bisogno, senza fare ulteriori accertamenti o quant'altro.
Vi ringrazio per l'attenzione e rinnovando la mia stima a Voi lettori, vi saluto.
il consulente fiscale online
il fondatore


sabato 2 agosto 2014

MESSAGGIO DEL FONDATORE

apprendo in questi giorni, che il mio messaggio ove chiedevo a Voi lettori, di aiutare qualcuno in gravi condiizioni di disagio,con una piccola donazione ,anche di qualche euro è fallito. Per mancanza di cuore da parte vostra o per sfiducia nei mie confronti.
be questo è un segno che non ho saputo e non ho i lettori che pensavo, ma solo persone superficiali, dimostratemi il contrario, solo le parole non contano
il consulente fiscale online
il fondatore

MESSAGGIO DEL FONDATORE