martedì 4 novembre 2014

ROMANIA TASSAZIONE PERSONE FISICHE

COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE?
In genere, il reddito percepito dalle persone fisiche è assoggettato all’imposta del 16%.
I lavoratori autonomi di norma versano l’imposta annuale in rate trimestrali, entro il 15° giorno
dell’ultimo mese di ogni trimestre.
Dal 1° gennaio 2012, i non-residenti provenienti da un Paese che non ha AFB in vigore con la Romania,
e che diventano residenti in Romania, sono assoggettati all’imposta sul reddito di fonte rumena per il
primo anno di residenza. Per gli anni successivi, saranno assoggettati all’imposta sul loro reddito
mondiale. Prima di quella data, i redditi mondiali erano assoggettati ad imposta a partire dal quarto anno
di residenza.
La soggettività fiscale mondiale viene applicata ai lavoratori stranieri residenti dal 1° gennaio 2012. Un
non-residente di un Paese avente un AFB con la Romania potrebbe dover fornire un certificato di
residenza fiscale in quel Paese, al fine di stabilire il diritto di essere trattati in conformità con le
disposizioni dell’accordo.
I residenti rumeni che si trasferiscono in un Paese che non abbia AFB con la Romania restano
assoggettati all’imposta rumena sul loro reddito mondiale per l’anno di riferimento e per i tre anni
successivi.              
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L’ANNO FISCALE IN ROMANIA
L'anno fiscale e l'anno contabile coincidono con l'anno solare. Dal 1° gennaio 2014 le società possono
scegliere un anno fiscale diverso dall’anno di calendario e a tal proposito sono stati creati accordi
transitori. Ad ogni modo, le modifiche vanno comunicate alle autorità fiscali almeno trenta giorni prima


il consulente fiscale online: ROMANIA-IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE

il consulente fiscale online: ROMANIA-IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE: I redditi conseguiti da persone fisiche sono tassate con un flat rate del 16% sulla base del world wide principle, al quale si aggiungono...

mercoledì 15 ottobre 2014

EQUITALIA- COME RATEIZZARE I DEBITI

Se il cittadino si trova in difficoltà a saldare il debito in un’unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo. Alla luce delle recenti disposizioni normative (decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013) è possibile chiedere:
  • un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
  •  un piano di rateazione straordinario fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità.
L’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro. I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.

Anche i contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 rate mensili prima delle nuove disposizioni normative, possono chiedere di allungare la rateazione fino a 120 rate mensili (piano straordinario).

I criteri per accedere a un piano di  rateazione straordinario sono stati stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (Leggi il decreto).
 
Come chiedere la rateazione
Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (direttiva di Equitalia di maggio 2013).
Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

Requisiti per la rateazione straordinaria (fino a 10 anni)
Possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti  non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di pagamento più lungo.

Si accede a un piano di rateazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:
  • per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;
  • per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.
In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni:
  • si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (decreto legge 69/2013, cd. "Decreto del fare"). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive;
  • l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché si è in regola con i pagamenti;
  • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  • anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
Presentazione della domanda
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. I moduli sono disponibili su questo sito, alla voce Modulistica, e presso tutti gli uffici sul territorio.

FONTE: EQUITALIA

TASI COMUNE DI PALERMO 2014

 Il 16 ottobre 2014 scade il termine per il pagamento dell'acconto TASI 2014.

L'importo da versare in autoliquidazione deve essere pari al 50% della TASI calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune di Palermo con deliberazione del Consiglio comunale n. 253 del 09 settembre 2014.

Aliquota del 2,89 per mille per
:

- le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, e per quelle assimilate per legge;

Detrazione base:

- 100,00 euro per unità immobiliare con rendita inferiore a 300,00 euro;
- 50,00 euro per unità immobiliare con rendita compresa tra 301,00 e 400,00 euro.

Ulteriore detrazione di euro 20,00 per unità immobiliare:


- per ogni figlio di età inferiore a anni 18;
- per ogni figlio disabile, ex art.3, c.3°, L.104/92 a prescindere dalla sua età;
- per ogni minore in affido familiare;
- per il soggetto passivo ultrasettantenne.

La superiore detrazione di euro 20,00 non è cumulabile ove il soggetto cui si riferisce rivesta più di una delle superiori qualità.


La TASI non è dovuta per:


- le abitazioni principali se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- gli altri fabbricati;
- le aree fabbricabili.

FONTE:  COMUNE DI PALERMO.IT

venerdì 10 ottobre 2014

Tasse sugli immobili in Romania

I proprietari di immobili - o di parti di immobili - situati in Romania devono pagare la relativa imposta.
Per le persone giuridiche i comuni fissano aliquote che vanno dallo 0,25% all’1,5% del valore contabile di un immobile. Nel caso di immobili che non siano stati rivalutati nel corso degli ultimi tre anni, le aliquote fissate dai comuni vanno dal 5% al 10% del valore contabile.
Per le persone fisiche in possesso di due o più immobili, l'aliquota fiscale è aumentata del 65% per il primo edificio supplementare che non sia l’abitazione principale, del 150% per il secondo e del 300% per il terzo immobile e tutti i seguenti. Le aliquote sono applicate in ordine di acquisto, ma non sono applicabili ai fabbricati acquisiti a seguito di eredità.
L'imposta sugli immobili è pagabile in due rate di pari importo, entro il 31 marzo e il 30 settembre
dell'anno di riferimento. Un contribuente che effettua il pagamento completo della tassa annuale entro il 31 marzo può beneficiare di sconti fino al 10%, stabiliti dai comuni.
I proprietari terrieri devono anche pagare le imposte in base alla superficie del terreno, al livello della località in cui si trova e alla categoria del suolo (ad esempio terreni agricoli). I termini di pagamento sono simili a quelli previsti per l'imposta sugli immobili.
Le autorità locali possono offrire un’esenzione di sette anni dall’imposta locale sugli immobili, se il


proprietario aumenta l’efficienza energetica dell’edificio.

tassazione società in Romania

Una società può essere definita come residente in Romania laddove sia stata costituita conformemente al diritto rumeno o quando il luogo effettivo di gestione degli affari si trova in Romania. Le società residenti sono tassate in base al reddito mondiale mentre le società non residenti sono tassate solo sul reddito generato all’interno del territorio rumeno. La base imponibile per il calcolo dell’imposta sul reddito delle società è data dalla differenza tra reddito generato da qualsiasi fonte (i ricavi lordi) e i costi sostenuti per ottenere il reddito stesso, da cui è detratto il reddito non imponibile e al quale vengono aggiunte le spese non deducibili. Sono contabilizzate anche voci simili a ricavi e costi. Il sistema fiscale rumeno ha adottato dalla riforma del 2005 una tassazione sui redditi con aliquota unica del 16%, la c.d. flat tax. Le perdite possono essere riportate per sette anni e i piani di ammortamento fiscale, modulati secondo la vita utile presunta del bene, variano dai due ai sessanta anni. Anche in questo caso si applica l’aliquota unica del 16%.

venerdì 3 ottobre 2014

ROMANIA-IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE

I redditi conseguiti da persone fisiche sono tassate con un flat rate del 16% sulla base
del world wide principle, al quale si aggiungono i contributi sociali.
Tipo di reddito:
 da lavoro autonomo;
 da lavoro dipendente;
 da godimento di beni mobili o immobili (abbattimento forfettario del reddito pari al 25%);
 da investimenti;
 da pensioni;
 da attività agricole;
 da trasferimento di beni immobili (1%-3% aliquota applicabile).
Attività di lavoro autonomo da parte di un residente: “Persone Fisiche Autorizzate” (P.F.A):
• Dal 2010 si è resa più snella l’apertura da parte di persone fisiche straniere di posizioni equiparabili
a quelle di ditta individuale o lavoratore autonomo;
• i compensi pagati alle PFA, registrate fiscalmente in Romania dal 2013, non sono soggette a ritenute

alla fonte (né fiscale, né contributiva), ma devono essere pagate.

venerdì 26 settembre 2014

SUPERBOLLO AUTO ISTRUZIONI

Dal 2011, i possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf sono stati modificati dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf.
Sintetizzando, l’addizionale è pari:
·         a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011
·         a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012
L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il superbollo deve essere versato dai possessori del veicolo. Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo è esentato dal bollo ordinario. Trovano, quindi, applicazione, anche per il superbollo, le esenzioni previste, ad esempio, per i veicoli storici o per quelli in dotazione dei corpi armati dello Stato.
Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". E' esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione n. 101 del 20/10/2011):
·         3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
·         3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
·         3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.
Di seguito, invece, i codici da utilizzare per versare tributo sanzioni e interessi, a seguito di atto di accertamento (risoluzione n. 26 del 12/03/2014):
·         A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
·         A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
·         A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.
"Superbollo" dal 2012
Per il “superbollo" 2012, e successivi anni, il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo). L’importo da versare è pari a 20 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 185 Kw.
Il "superbollo" è ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Per esempio, l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2006 sarà ridotto al 60% per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2012, al 30% per i pagamenti con scadenza dal 1° gennaio 2017 e al 15% per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il pagamento non risulterà più dovuto dall'anno 2026.
Per calcolare l’importo del "superbollo" è possibile utilizzare l’applicazione che fornisce anche la stampa del modello F24 già compilato con i dati inseriti dall’utente.
"Superbollo" 2011
L’importo da versare era pari a 10 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 225 Kw. Il pagamento andava effettuato:
·         entro il 10 novembre 2011, per i possessori di autoveicoli al 6 luglio 2011
·         entro il 31 gennaio 2012, per i possessori di veicoli immatricolati tra il 7 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011.


giovedì 25 settembre 2014

Organi di controllo sulle società di capitali con il decreto competitività si cambia

Il  decreto competitività ha abrogato la previsione di legge che collegava l'entità del capitale sociale con l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. E' stato infatti abrogato il comma 2 del'art. 2477 del codice civile.
 la misura del capitale sociale non incide più sull'obbligo dell'organo di controllo per una s.r.l.
 La relazione illustrativa del decreto motiva tale cambiamento nella necessità di ridurre i costi per le piccole e medie imprese.
 L'organo di controllo dunque resta obbligatorio nei seguenti casi:
·         superamento per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre parametri indicati all'art. 2436-bis del C.c:
o    almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
o    almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
o    almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
·         obbligo di redazione del bilancio consolidato;
·         controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.
bisogna quindi verificare nei singoli casi il contenuto dello statuto sociale, in quanto se esso prevede:
·         un generico riferimento all'art. 2477 del codice civile, allora l'obbligo di nomina non sussiste;
·         espressamente la nomina dell'organo di controllo quando il capitale è pari o superiore a quello minimo previsto per le S.p.A (ora pari a 50.000 Euro), allora la nomina resta obbligatoria, salvo che si provveda a modificare lo statuto.


Badanti-detraibili le spese per assistenza alla persona

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir). La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per le persone indicate all’articolo 12 del Tuir (tra cui rientrano i genitori), indipendentemente dalla circostanza che siano fiscalmente a carico. La detrazione non spetta se il reddito del contribuente è superiore a 40mila euro. L’importo massimo di spesa agevolabile è pari a 2.100 euro e deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza; qualora siano invece più contribuenti a sostenere le spese per assistenza con riferimento a uno stesso familiare, tale importo dovrà invece essere suddiviso tra i soggetti aventi diritto.

MESSAGGIO DEL FONDATORE