martedì 30 agosto 2011

COME ANDARE IN PENSIONE IL SISTEMA DELLE QUOTE

Questa scheda contiene informazioni utili sul cumulo di pensione e redditi da lavoro.

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. Attualmente la pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo ma continuano a convivere anche i sistemi retributivo e misto.




IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.
Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Ai fini del calcolo occorre:

•individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
•calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
•determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
•applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:

Età Coefficiente
57 4,419%
58 4,538%
59 4,664%
60 4,798%
61 4,940%
62 5,093%
63 5,257%
64 5,432%
65 anni ed oltre 5,620%


IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.
Si basa su tre elementi:

•l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
•la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
•l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2009 di 42.111 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.
L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:
Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi

Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.




IL SISTEMA MISTO
Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 (peraltro per la quota B sulla base della media delle retribuzioni/redditi degli ultimi anni antecedenti la decorrenza della pensione il cui numero varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992) , in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Se però si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. L'opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo.
FONTE :INPS

domenica 28 agosto 2011

CONTRATTO COMMERCIO SI CAMBIA ECCO GLI AUMENTI LORDI DA SETTEMBRE 2011

Aumenti lordi dal 1 settembre 2011:
Quadro - 22,57 euro
I livello - 20,33 euro
II livello - 17,59 euro
III livello - 15,03 euro
IV livello - 13 euro
V livello - 11,75 euro
VI livello - 10,54 euro
VII livello - 9,03 euro

UNICO 2011 SCADENZA PRESENTAZIONE COME QUANDO PERCHE'

I termini di consegna del Modello Unico PF 2011 sono i seguenti:
- Giovedì 30 giugno 2011 in caso di presentazione in formato cartaceo presso le poste
- Venerdì 30 settembre 2011 in caso di presentazione in formato elettronico per via telematica
La consegna del Modello Unico/11 per via telematica non ha costi, avviene mediante un apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Analogo servizio telematico è fornito dalle banche, dalle poste e dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica può avvenire anche mediante un intermediario abilitato, quest'ultimo può chiedere all'intestatario del modello il pagamento del servizio di trasmissione.
In caso di ritardo nell’invio del l Modello Unico PF non superiore ai 90 giorni si incorre in una sanzione amministrativa di 25 euro se versati entro i 90 giorni mediante ravvedimento operoso. Senza il pagamento del ravvedimento operoso entro i 90 giorni la sanzione sale da 258 euro a 1.032 euro, in caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili la sanzione applicata è il doppio.

giovedì 25 agosto 2011

LETTERA APERTA AL NOSTRO PREMIER

LETTERA APERTA AL NOSTRO PREMIER

Egregio Sig Presidente,

Leggendo lo scorrere delle notizie sul web, viene fuori la notizia che il governo ha intenzione di fare un altro condono stile 2002, che sana le omissioni dei contribuenti , le loro evasioni dal 2006 in poi.
Ora a mio modesto giudizio sarebbe utile che a questa norma ,così strutturata ,che in questa forma andrebbe solo ad agevolare ricchi ed evasori, permettendo loro di non pagare le tasse o di pagarle in misura ridotta,sarebbe utile inserire in accompagnamento una norma sulla rottamazione dei ruoli (delle imposte iscritte a ruolo e pendenti presso i vari Concessionari delle Riscossione d’Italia) sempre stile condono 2002, che permetta stavolta alla povera gente che ha regolarmente dichiarato le tasse , ma non le ha potuta pagare e si è vista notificare iscrizioni a ruolo ,(le cui sanzioni e i cui interessi sfiorano la soglia di usura quando non la superano e diventano per quest’ultimi, onesti contribuenti impossibili da pagare) di poter assolvere i propri doveri nei confronti dello stato.
Ora sempre a mio modesto parere,ciò darebbe una boccata di ossigeno a molti contribuenti, onesti e che dichiarano i propri redditi allo stato anche se non possono pagare le relative imposte, mettendo in pericolo il proprio patrimonio,con le azioni spesso sproporzionate rispetto al debito, non solo ma il gettito proveniente da questa norma , sarebbe sicuramente più certo e non limato da elusioni e quant’altro che i contribuenti oggetto di condono tombale sui redditi, adotterebbero per limare la soglia da sottoporre a sanatoria.
La ringrazio per la sua eventuale attenzione e mi scuso per il mio sfogo che sono sicuro sarà oggetto di solidarietà di diversi lettori di questo blog che troverò nei commenti a questo articolo.
Il consulente fiscale online
Il fondatore

Manovra 2011 nasce il contributo di solidarietà

La Manovra 2011istituisce un contributo di solidarietà in vigore da subito, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, derogando alle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente. Il prelievo di solidarieta' si applichera' nella misura del 5 per cento sui redditi superiori a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro, e del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

mercoledì 24 agosto 2011

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI COME QUANDO PERCHE'

E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.
La cedolare secca, in pratica, sostituisce:
• l’Irpef e le relative addizionali
• l’imposta di registro
• l’imposta di bollo.
E ancora:
• l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione
• l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto
• Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.
• L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
• Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.
• Contitolarità
• In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
• I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
• L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
Sono interessate, quindi, soltanto:
• le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati)
• le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).
La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.
Contratti misti
Se il contratto di locazione ha ad oggetto unità immobiliari abitative per le quali viene esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca e altri immobili per i quali non è esercitata l’opzione l’imposta di registro è calcolata:
• sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata l’opzione
• sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita, se il canone è stato pattuito unitariamente.

FONTE: AGENZIA ENTRATE

pensioni quattordicesima mensilità

Anche quest’anno, a favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, verrà riconosciuta una somma aggiuntiva, determinata in funzione dell’anzianità contributiva maturata. La somma, una sorta di 14ª mensilità, viene corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps. Lo prevede la legge 127/2007.
FONTE : leggi illustrate

CONTRATTI DI LOCAZIONE REGISTRO ENTRO IL 30.08.11

Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2011 e per il versamento dell’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui rinnovi taciti dei contratti di locazione e per il nuovo anno di locazione.

lunedì 22 agosto 2011

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CON LA MANOVRA 2011 SI CAMBIA

sono due le misure che riguarderebbero il Tfr: il momento della liquidazione che passerebbe da sei a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e quello relativo alle funzioni dirigenziali lo stipendio di riferimento deve riferirsi all'incarico precedente se
l'ultimo incarico dura da meno di tre anni. In vigore dal 1 gennaio 2012.

Fonte: Il Sole 24 Ore

domenica 21 agosto 2011

SCADENZA F24 PAGAMENTO AGOSTO 2011-IVA MENSILE

Entro il: 16-09-2011
Contribuenti Iva mensili
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
tramite Modello F24 con modalità telematiche
Codici tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto

MESSAGGIO DEL FONDATORE