giovedì 31 gennaio 2013

ATTENZIONE POSSIBILE INCOSTITUZIONALITA' IMU ECCO I MOTIVI-CHIEDETECI I MODULI PER IL RIMBORSO VIA EMAIL A PASQUALEAIR@TISCALI.IT

Le ragioni della incostituzionalità si possono sintetizzare come segue. L’Imu è una imposta incostituzionale per effetto del meccanismo applicativo con cui è stata congegnata ed imposta dal Decreto Legge, n° 201/2011. In particolare, i vizi costituzionali dell’Imu hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i reali valori economici sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi. Criteri di flessibilità che sono invece assolutamente necessari, dato che l’Imu è una imposta patrimoniale permanente. E’ così che, nella meccanica dell’Imu, l’errore iniziale della base imponibile si moltiplica e si amplifica irrazionalmente con il progredire della crisi. I valori immobiliari possono scendere o precipitare (ed in realtà stanno davvero scendendo o precipitando), ma il debito di imposta resta sempre uguale. Con effetti perversi di dissociazione dell’Imu dai principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza tra i cittadini. E’ questo un assurdo ulteriormente incostituzionale perché da una parte la Costituzione favorisce l’accesso alla “proprietà dell’abitazione” e “tutela il risparmio”, dall’altra parte l’Imu va in direzione radicalmente opposta: non favorisce l’accesso, ma il decesso della proprietà dell’abitazione, non tutela ma danneggia la base stessa del risparmio.ma attenzione non esultiamo sino alla pronuncia di incostituzionalità, possiamo tuttavia a titolo cautelativo presentare le istanze di rimborso ai comuni. scriveteci all'email indicata enl blog e vi invieremo i fac simili per il rimborso e le modalità.

venerdì 11 gennaio 2013

FATTURE SI CAMBIA CON LA NUMERAZIONE DAL 01.GENNAIO 2013

Con la Risoluzione del 10 Gennaio 2013 n. 1/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli effetti della nuova formulazione dell'articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla Legge di Stabilità 2013, secondo il quale per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1. Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1 Fatt. n. 2 … Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1) Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2) FONTE :FISCO E TASSE

giovedì 27 dicembre 2012

ACCONTO IVA AL 27 DICEMBRE 2012

Titolari di partita Iva in compagnia del Fisco anche negli ultimi giorni dell’anno: i contribuenti mensili e trimestrali, tenuti alla liquidazione periodica dell’imposta, risultati a debito nel 2011 e attivi nell’anno in corso, dovranno versare, entro giovedì 27 dicembre, l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto 2012 per evitare di aggiungere al tributo sanzioni e interessi. Non sono esentati dall’appuntamento neanche coloro che hanno deciso di applicare il regime Iva per cassa, new entry della disciplina. Questa la regola generale che, però, come ogni regola, prevede delle eccezioni. Le eccezioni Ed è proprio dai casi non interessati dalla scadenza del 27 dicembre che cominciamo un breve excursus sulle modalità di calcolo e di pagamento dell’acconto Iva 2012. Ricordiamo, innanzitutto, il primo motivo di esonero: l’anticipo non è dovuto se l’importo non supera i 103,29 euro. Ed ecco le altre ipotesi di esclusione, connesse, per lo più, a situazioni specifiche e a determinati settori che adottano regimi particolari. Non versano l’anticipo: i contribuenti che hanno aperto la partita Iva nel 2012 coloro che hanno cessato la loro attività entro il 30 novembre di quest’anno, se contribuenti mensili, il 30 settembre, se trimestrali gli imprenditori individuali trimestrali, che hanno affittato la loro unica azienda entro il 30 settembre 2012 e quelli mensili, che l’hanno invece fatto entro il 30 novembre, sempreché non abbiano svolto altra attività rilevante ai fini dell’imposta i soggetti a credito: nella dichiarazione annuale 2011 (anche nel caso abbiano richiesto il rimborso), se trimestrali ordinari; nell’ultima liquidazione mensile e, quindi, relativa a dicembre 2011, se mensili; nella liquidazione del quarto trimestre 2011, se trimestrali speciali (articolo 74 del Dpr 633/1972) i titolari di partita Iva che sanno già di chiudere a credito il 2012, anche se hanno effettuato, secondo il regime scelto, un versamento per il mese di dicembre 2011 o per l’ultimo trimestre dello scorso anno o in occasione della dichiarazione 2011 gli operatori che nel 2012 hanno effettuato esclusivamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti o non imponibili, a meno che non abbiano realizzato operazioni intracomunitarie e determinate prestazioni nel campo dell’edilizia o acquistato oro e argento applicando il reverse charge le persone fisiche che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000) coloro che usufruiscono del regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, a favore dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”) i contribuenti che usufruiscono del regime agevolato previsto dall’articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011 (“vecchi minimi”) gli agricoltori in regime semplificato e quelli esonerati dalla tenuta delle scritture contabili perché con volume d’affari inferiore a 7mila euro le imprese del settore intrattenimento, gioco e spettacolo che applicano l’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/2011, anche se da quest’anno hanno deciso di passare al regime Iva ordinario i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta i casi espressamente previsti da specifici provvedimenti legislativi per calamità naturali le organizzazioni no profit e le associazioni dilettantistiche sportive a regime forfetario. Chiamati in cassa A parte le eccezioni sopra elencate, l’appuntamento del 27 dicembre deve essere “onorato” da tutti i titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione a prescindere dalla loro forma giuridica, enti territoriali compresi. In cassa, quindi, in linea generale, i contribuenti Iva trimestrali ordinari e “speciali”, i residenti all’estero identificati direttamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che hanno chiuso il 2011 con un debito Iva nel mese di dicembre, se mensili, nel quarto trimestre 2011, se trimestrali, e a debito anche nell’anno in corso. Il calcolo Tre i metodi di calcolo a disposizione: storico, analitico o previsionale. Al contribuente scegliere quello più conveniente e adatto alla sua situazione. Il metodo storico è senz’altro il più adottato e semplice da applicare. Si basa, infatti, sui risultati del “passato” e, quindi, su importi già ben determinati. In particolare, seguendo questa procedura, l’ammontare dell’acconto è pari all’88% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al lordo dell’acconto. In pratica, per il calcolo dell’anticipo, occorre avere sotto mano, la liquidazione del mese di dicembre 2011 (se contribuenti mensili), quella annuale (Iva o Unico 2012, se trimestrali ordinari) o quella relativa al quarto trimestre 2011 (trimestrali “speciali”). Viceversa, il metodo previsionale non prende spunto da dati certi, ma da “supposizioni”, da quanto cioè il contribuente pensa di realizzare complessivamente nell’anno. La percentuale dell’anticipo è sempre uguale all’88% del tributo totale, ma questa volta il calcolo prenderà le mosse dall’imposta “ipotizzata” a debito per il 2012. Inutile sottolineare che si tratta di una metodologia adatta a chi pensa di avere un volume d’affari inferiore rispetto a quello dell’anno precedente e di conseguenza una minore Iva da pagare rispetto a quanto risulterebbe dal metodo storico. Attenzione però a non esagerare con il “pessimismo”. A liquidazione definitiva, una previsione troppo al ribasso con conseguente minore imposta versata, fa scattare la sanzione per “versamento carente”. Sale al 100% dell’imposta la percentuale dell’acconto da pagare secondo l’ultimo sistema di calcolo che andiamo a esaminare, il metodo analitico. La procedura si fonda sull’attività effettivamente svolta nell’anno e, quindi, sugli acquisti e sulle vendite registrati o che dovevano essere registrati dall’1 al 20 dicembre in caso di contribuenti mensili, dall’1 ottobre al 20 dicembre se trimestrali. In pratica, si tratta dell’intero debito d’imposta emerso dalla liquidazione straordinaria al 20 dicembre 2012. Quando si transita da un regime all’altro Il contribuente trimestrale nel 2011 e mensile nel 2012 deve calcolare l’acconto da corrispondere entro il 27 dicembre, agganciandosi al metodo storico e versando un terzo dell’imposta risultante dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2011. Chi si è mosso, invece, in senso contrario, ossia è passato dal mensile al trimestrale, dovrà sommare quanto versato negli ultimi tre mesi del 2011, al netto dell’eccedenza detraibile emersa dalla liquidazione relativa al mese di dicembre dello stesso anno. F24 protagonista unico del round finale Fatti i calcoli, per archiviare l’acconto Iva 2012, non resta che compilare il modello F24 e versare il tributo, esclusivamente per via telematica. È questa l’unica via ammessa per effettuare il pagamento. La somma non è rateizzabile, ma può essere compensata con eventuali crediti d’imposta e contributivi. Diversamente da quanto avviene per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1 per cento. I codici tributo da utilizzare sono il 6013 per i mensili, il 6035 per i trimestrali. La somma dovrà essere detratta dall’Iva dovuta dai contribuenti mensili nel mese di dicembre 2012, nell’ultimo trimestre dell’anno dai trimestrali. Sanzioni Saltata la scadenza, arrivano, puntuali, sanzione e interessi (2,5% annuo). La sanzione amministrativa prevista per l’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto Iva, è pari al 30% della somma dovuta (articolo 17 del Dlgs 471/1997). Se però il contribuente corre ai ripari entro quattordici giorni dalla scadenza, la penalità scende al 2% del tributo per ogni giorno di ritardo. Uno “sconto” anche per coloro regolarizzano il debito prima che la somma sia iscritta a ruolo ed entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso dell’ufficio. In quest’ultimo caso, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo non versato. Ma c’è anche il ravvedimento Il contribuente ritardatario – a patto che l’irregolarità non sia stata già accertata e che non siano in corso controlli e accertamenti nei suoi confronti – può, comunque, ricorrere al ravvedimento operoso e scontare una pena meno gravosa rispetto a quella ordinariamente prevista per questo tipo di violazioni (omesso, tardivo, insufficiente pagamento). In questo modo, grazie all’istituto disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, l’interessato si trova a pagare una sanzione ridotta a un decimo, se il versamento avviene entro trenta gironi dalla scadenza naturale – diminuzione applicata anche al 2% giornaliero in caso di versamento avvenuto nel periodo breve dei quattordici giorni –, a un ottavo se il contribuente regolarizza il debito (costituito dall’imposta, dalla sanzione ridotta e dai relativi interessi) nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale. Attenzione a non cadere nel penale La data del 27 dicembre indica anche un’altra scadenza: è l’ultimo giorno utile per pagare l’omesso versamento dell’Iva relativo al 2011, superiore a 50mila euro, senza che la violazione, data l’entità, si trasformi da amministrativa a reato penale, punibile con la reclusione da sei mesi a due anni. Per chi vuole controllare, il debito è quello indicato nella dichiarazione Iva annuale 2011. FONTE: FISCO E TASSE

mercoledì 26 dicembre 2012

I.M.U. COME QUANDO E PERCHE'

Con la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova tassa, l'Imposta Municipale Unica (Imu), che sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'Ici, introdotta nel 1992 e presto diventata una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni, prima di essere abolita per le prime case. Le aliquote Imu possono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria, secondo il seguente schema. Aliquote Imu Aliquota ordinaria Variabilità Minimo-massimo Prima casa 0,4% ±0,2% 0,2%-0,6% Altre proprietà 0,76% ±0,3% 0,46%-1,06% Chi deve pagare l'Imu La nuova imposta interessa i proprietari di tutti gli immobili, sia residenziali, sia commerciali. La prima casa, quella di abitazione, può beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio (fino a 26 anni d'età) che compone la famiglia. La condizione perché una casa venga considerata abitazione principale è che il proprietario vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente. La casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell'Ici, non viene considerata come abitazione principale. Per chi ha case in affitto, è prevista un dimezzamento dell'aliquota ordinaria, ma solo a partire dal 2015. Ciascun Comune può comunque deliberare una riduzione fino allo 0,4 per cento. Il pagamento dell'Imu spetta inoltre ai proprietari di aree edificabili (dove l'edificabilità può anche discendere dal solo piano regolatore generale). In questo caso, la base imponibile viene determinata dal valore di mercato al 1 gennaio dell'anno per il quale si paga l'imposta. Esempio di calcolo Casa di categoria catastale A/3, di circa 100 metri quadrati, con rendita catastale non rivalutata di 945,11 euro, adibita come abitazione principale. Rendita catastale rivalutata del 5%: 945,11 + 5% = 992,37 Rendita catastale rivalutata del 60%: 992,37 + 60% = 1.587,78 Valore catastale: 1.587,78 x 100 = 158.778 Imu: 0,4% di 158.778 = 635,11 Detrazione prima casa: 635,11 - 200,00 = 435,11 Detrazione figli: 435,11 - 50,00 - 50,00 = 335,11 (importo dovuto) Chi non paga nulla: facendo riferimento all'aliquota ordinaria, con una rendita catastale uguale o inferiore a 446,43 euro, una famiglia con due figli non deve pagare nulla. Chi non ha figli può invece arrivare a zero solo con una rendita catastale uguale o inferiore a 297,62 euro, sempre se l'aliquota è quella ordinaria dello 0,4 per cento. Case all'estero Con la manovra "Salva Italia" del governo Monti è stata introdotta una nuova tassa a carico di chi, pur essendo residente in Italia, possiede immobili all'estero. I proprietari dovranno dovranno versare un'imposta dello 0,76 per cento del valore dell'immobile. Tale valore è dato dal costo riportato nell'atto di acquisto dell'immobile o dai contratti o, in assenza, dal valore di mercato dove è situato l'immobile. L'importo dovuto è proporzionale alla quota di possesso del bene. Per evitare che l'immobile sia tassato due volte, viene riconosciuto un credito d'imposta pari ad eventuali prelievi patrimoniali applicati nello Stato in cui si trova l'immobile. FONTE: INTRAGE.IT

domenica 11 novembre 2012

ACCONTO I.R.P.E.F NOVEMBRE 2012


Il versamento dell’unica o seconda rata dell'acconto Irpef 2012 va effettuato con il mod. F24 (esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA) utilizzando il codice tributo 4034. A differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo acconto, le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili, mentre è ammessa la compensazione.
Sono chiamati alla cassa in genere tutti coloro che dall’Unico PF 2012 risultano debitori d’imposta, ma anche coloro che pur essendovi obbligati non hanno presentato la dichiarazione. In quest’ultimo caso la base su cui calcolare l’acconto sarà data dal reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato. 
Storico o previsionale
In generalesi calcola la misura dell’acconto in base alla dichiarazione dei redditi presentata, verificando quanto si è indicato in Unico PF 2012 (c.d. metodo storico) in particolare, per l’acconto Irpef, al rigo "Differenza" del mod. UNICO PF 2012.
Questa modalità però va bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare l’acconto in via presuntiva, con il c.d. metodo previsionale, ossia stimando l’imposta dovuta per il 2012. In genere il metodo previsionale viene utilizzato se nel 2012 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2011, è questo infatti il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:
·         effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico;
·         oppure addirittura non effettuare alcun versamento.
Questo secondo procedimento è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato.
 
Secondo o unico acconto entro il 30 novembre
La scadenza del 30 novembre può riguardare sia coloro che hanno già versato il primo acconto a luglio (o ad agosto con la maggiorazione), sia coloro che non hanno ancora versato alcunché per il 2012. Infatti, una volta stabilito che l’acconto è dovuto (quindi se al rigo RN 33 di Unico PF 2012 è indicato un importo pari o superiore a € 52), questo va versato:
·         in unica soluzione entro il 30.11.2012 se l’ammontare dell’acconto complessivamente dovuto è inferiore ad euro 257,52;
·         in due rate (di cui la seconda entro il 30 novembre) se l’ammontare dell’acconto complessivamente dovuto è pari o superiore ad euro 257,52.
 
Il differimento del 3% dell’acconto Irpef 2012
Il DPCM 21.11.2011 ha previsto la riduzione (differimento) del 3% dell’acconto IRPEF 2012, da applicarsi esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto.
In sede di versamento dell’eventuale primo acconto bisognava invece considerare l’ordinaria misura del 99%.
La differenza di 3 punti percentuali, usufruita ora in sede di secondo acconto, sarà versata nel 2013 in sede di saldo.
Come calcolare l’acconto
Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2012 va determinato prendendo come riferimento ilvalore indicato al rigo RN33 “Differenza” del mod. UNICO 2012 PF, e a tale importo va applicata:
·         la percentuale del 96%, se è dovuto l’acconto in unica soluzione;
la percentuale del 96% meno l’acconto corrisposto a titolo di prima ratase è dovuta la seconda rata dell’acconto (la prima versata 
FONTE:  FISCO E TASSE

venerdì 2 novembre 2012

I.N.P.S. - PENSIONI - SI CAMBIA


Si tratta di alcuni brevi cartoni animati realizzati da Bruno Bozzetto, autore di numerosi lungometraggi e cortometraggi di animazione di grande successo, in collaborazione con il giornalista Lorenzo Pinna.

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributiversati durante l'intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzionipercepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il  2018 a  66 anni di età.

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

I requisiti, oltre ad essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

Per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. 

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.
Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.

Oltre all’innalzamento dell’età viene affiancata anche una certa  flessibilità nell’uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.
In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:
·         i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata  al compimento dei 64 anni di età;
·         le lavoratrici  che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno  60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:
·         ai lavoratori che maturano  i requisiti previsti  entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
·         alle lavoratrici dipendente ed autonome,  in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome  per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015,  è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.
FONTE <.INPS.IT

versamenti in conto capitale nelle s.r.l.


I versamenti in conto capitale

I versamenti effettuati dai soci senza obbligo di restituzione da parte della società rappresentano per quest’ultima delle attribuzioni patrimoniali a titolo definitivo e, in quanto tali, concorrono a formare il patrimonio netto della medesima.
Da un punto di vista contabile i versamenti de quibus vanno allocati nel passivo dello Stato Patrimoniale, nelle voci A.I “Capitale” oppure A.VII “Altre riserve, distintamente indicate”.
Qualora il versamento senza obbligo di restituzione venga effettuato senza una specifica finalità, si è in presenza di un cd. “versamento a fondo perduto” o “versamento in conto capitale”, fattispecie che si qualifica come un’elargizione atipica poiché la stessa non ha causa di mutuo (stante l’assenza dell’obbligo di restituzione) né causa donandi (mancando, invece, due elementi essenziali del contratto di donazione, quali l’animus e la forma). Tali versamenti sono definiti dal Consiglio Nazionale del Notariato   [7] come «apporti patrimoniali effettuati dai soci nei confronti della società al fine di dotarla di ulteriore capitale di rischio senza sottoporre le somme relative al regime vincolistico proprio del capitale; è pacificamente ammessa la utilizzabilità di tali somme per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale».
Dal punto di vista delle scritture contabili, nel caso di versamenti a fondo perduto la scritturazione da iscrivere in contabilità generale è :

Banca X c/c a Riserva per versamenti in conto capitale

Nel caso in cui il versamento venga, invece, effettuato con un preciso vincolo di destinazione, la dottrina ha tipizzato le seguenti situazioni:

“versamenti in conto aumento di capitale”, cioè versamenti dei soci che intervengono nel periodo compreso tra la delibera di aumento del capitale sociale e l’iscrizione nel registro delle imprese dell’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione;

Le scritture da contabilizzare nella fattispecie in esame sono le seguenti:
all’atto della sottoscrizione e del contestuale versamento da parte dei soci:
Banca X c/c a Riserva per versamenti in conto aumento di capitale

All’atto, invece, dell’iscrizione dell’avvenuta sottoscrizione presso il Registro delle imprese:

Riserva per versamenti in conto aumento di capitale a Capitale sociale


Fonte. Mister fisco .it

MOBBING E DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

La dequalificazione professionale è un illecito utilizzo del dipendente in mansioni inferiori alle specifiche previste dal contratto di assunzione e diverse anche dal bagaglio professionale del dipendente stesso.

Per la giurisprudenza italiana invece  il mobbing è costituito da una condotta protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico, attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi) sorretti dalla volontà di perseguitare o emarginare il dipendente stesso (Cass. civ., Sez. lavoro, 09/09/2008, n. 22858). Il suo specifico intento e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da singoli atti illegittimi (quale la mera dequalificazione) ed il fondamento della sua illegittimità è costituito dall'obbligo datoriale di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore.

L’art. 2103 c.c. (come novellato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori) non ha soppresso lo “ius variandi” ossia il diritto di cambiare mansioni al proprio dipendente riservato al datore di lavoro, sepre se  giustificato da insopprimibili esigenze organizzative ed aziendali,  ma ne regola l’esercizio. Ovviamente il datore di lavoro ha la facoltà di utilizzare il dipendente in nuove mansioni per esigenze organizzative dell'impresa, ma ciò deve avvenire sempre nel rispetto e nell'equivalenza delle nuove mansioni, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore stesso e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale, nonchè dell'esigenza che la nuova collocazione gli consenta anche di utilizzare e arricchire il patrimonio professionale precedentemente acquisito.

Da notare che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 c.c., non esiste un diritto del lavoratore ad essere adibito alle ultime mansioni effettivamente svolte, ma a mansioni a queste equivalenti o superiori, che possono anche essere diverse e dipendono dal potere organizzativo della controparte. 

Pertanto, poichè il lavoratore non ha diritto alla scelta delle proprie concrete mansioni, ma a veder valorizzato il proprio patrimonio professionale, senza dequalificazione rispetto alle posizioni precedenti e una volta che il datore di lavoro abbia effettuato una legittima assegnazione a mansioni equivalenti o superiori, il lavoratore non può richiedere la reintegra nelle precedenti.
 FONTE :FISCO E TASSE

MESSAGGIO DEL FONDATORE