mercoledì 10 agosto 2016

RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO

Dopo oltre un anno di attesa è finalmente arrivato il rinnovo del Contratto del Commercio, che ha visto la luce nella serata del 30 marzo 2015 dopo un'intesa trattativa tra Confcommercio e i tre maggiori sindacati di settore, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Uiltucs.

Il nuovo CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi occupa oltre tre milioni di lavoratori ed è attivo dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017.

Tra le novità da segnalare:
  • aumento dei minimi tabellari: l'aumento medio è di 85 euro lordi per un IV livello da suddividere in cinque tranche:
  • Decorrenza: il vecchio contratto resta valido fino al 31 marzo di quest'anno, quindi ai lavoratori non spettano indennità di vacanza contrattuale o una tantum come successo per altri rinnovi
  • Orario di lavoro: in tema di flessibilità durante i picchi di lavoro il nuovo articolo prevede che l'azienda possa richiedere il superamento dell'orario stabilito da contratto fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro non saranno pagate come straordinario ma concesse come riduzione di orario nei periodi di minor carico di lavoro
  • Contratti a termine: la percentuale di conferma resta al 20% e viene applicata anche all'apprendistato
  • Lavoratori svantaggiati: in caso di lavoratori disoccupati o con reddito inferiore al minimo è possibile stipulare un contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione della durata di 12 mesi in cui è previsto un percorso formativo in cui i lavoratori saranno inquadrati:
    • per i primi sei mesi di due livelli inferiore rispetto alla qualifica
    • per i successivi sei mesi di un livello inferiore rispetto alla qualifica
  • Elemento economico di garanzia: come per il precedente contratto, anche in questo rinnovo è prevista l'erogazione di una determinata somma a novembre 2017 per le aziende che non applicano la contrattazione di secondo livello

giovedì 26 novembre 2015

acconto irpef novembre 2015

Entro il termine del 30 novembre 2015, i contribuenti obbligati a pagare l’acconto IRPEF sono tenuti al versamento della seconda rata. La determinazione della seconda rata potrà avvenire applicando il metodo previsionale piuttosto che il metodo storico: il primo prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta 2015, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto; il metodo storico prevede, invece, la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d’imposta 2014, sempre al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto spettanti. Per la seconda rata è possibile applicare il metodo previsionale anche se la prima è stata versata in base al metodo storico. Per la seconda rata non è prevista a differenza della prima alcuna rateizzazione.

MEDICI NIENTE FATTURE ELETTRONICHE

I medici operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono esclusi dagli obblighi della fatturazione elettronica nei rapporti con le Aziende sanitarie locali.
È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la  Risoluzione 98/e del 25 novembre 2015.
 
Il caso
La Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) chiede, per conto dei propri iscritti, operanti in regime di convenzione con l’Ssn, se i compensi erogati in loro favore dalle Asl rientrino nel perimetro della fatturazione elettronica, così come delineato, per i rapporti con la Pubblica amministrazione, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 244/2007, nonché dal Dm 55/2013 che vi ha dato attuazione.
Il dubbio si fonda su:
– la peculiarità del rapporto medico/Ssn, che si colloca in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, causa i vincoli imposti dalla convenzione in essere (per l’orario di attività, il calcolo della retribuzione, eccetera)
– le modalità di certificazione dei compensi, a mezzo cedolino mensile proveniente dall’Asl, nel quale sono riepilogate tutte le voci della remunerazione e da cui emerge il netto dovuto per l’attività prestata.
 
La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate
Tornando a esprimersi nel corso di poche settimane su questioni legate alla fatturazione elettronica nei confronti di una Pa, coerentemente con i precedenti arresti  l’Agenzia delle Entrate ribadisce come le novità via via recate alla disciplina in materia di fattura elettronica non hanno creato una categoria sostanziale, nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati in riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore, tanto tra privati, quanto nei confronti della Pa.
 
Infatti, la legge 244/2007, al pari dei provvedimenti attuativi della stessa, non ha introdotto nuove ipotesi di operazioni soggette a obbligo di fatturazione (ex articolo 21 del Dpr 633/1972), né abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili, quali, ad esempio:
- l’articolo 22 del Dpr 633/1972, per i commercianti al dettaglio e le attività assimilate (che possono documentare le operazioni effettuate tramite scontrino/ricevuta fiscale)
- l’articolo 73 del medesimo Dpr che, tra l’altro, delega il ministro dell’Economia e delle Finanze a stabilire modalità alternative per la fatturazione delle prestazioni nell’esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi generali.
 
Pertanto, specifica l’Agenzia, laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima delle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo stesso continua a non esistere né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la sola forma elettronica (di una fattura che non è da emettere).
 
Alla luce del quadro normativo attualmente vigente e della specifica prescrizione contenuta nel Dm 31 ottobre 1974, per le prestazioni medico-sanitarie svolte dai medici in favore dei vari enti mutualistici – secondo cui, in applicazione della delega contenuta nel richiamato articolo 73 del Dpr Iva, la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi – non vi sarà obbligo di fatturazione elettronica.
In altre parole, il cedolino pervenuto dalle Asl, redatto secondo le modalità prescritte dall’articolo 2 del Dm – e dunque contenente gli elementi e i dati indicati nel secondo comma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, nonché emesso in triplice esemplare (il primo consegnato/spedito al medico unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo all'ufficio provinciale Iva competente e il terzo conservato presso l’ente) – si sostituirà in toto alla fattura, prima cartacea e ora astrattamente elettronica, evitando un inutile aggravio di adempimenti per i contribuenti coinvolti.

fonte: fisco e tasse

mercoledì 8 luglio 2015

RATEAZIONE EQUITALIA TEMPO FINO AL 31 LUGLIO 2015 PER ISTANZE D I RIAMMISSIONE

FONTE:  FISCO E TASSE
 
I contribuenti che sono decaduti da un piano di rateazione, concesso ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, potranno chiederne la riammissione (per un massimo di 72 rate) presentando apposita istanza entro il 31 luglio 2015.
Equitalia ha pubblicato  il fac-simile del modello d'istanza, che va presentato tramite raccomandata A/R, o a mano, presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia. Dopo un breve riepilogo sulle possibilità ordinarie di rateazione, si illustreranno le modalità per richiedere la riammissione di una rateazione già decaduta.
 

Rateazione Equitalia: le regole ordinarie

Esistono due tipologie di rateizzazioni:
  • una ordinaria, fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
  • una straordinaria fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Per ottenere questo tipo di rateazione occorre attestare, con istanza motivata, che la situazione di difficoltà sia legata alla congiuntura economica e che sia estranea alla propria responsabilità. Insieme all'istanza motivata, deve essere presentata anche la documentazione che prova il rispetto dei due seguenti requisiti:
    • accertata impossibilità di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
    • solvibilità dello stesso debitore in relazione al piano di rateazione concedibile.
La modalità di richiesta è diversa a seconda dell'importo del debito:
  • fino a 50.000 € basta una domanda semplice, e si accede automaticamente alla rateazione ordinaria;
  • per importi superiori a 50.000 € bisogna presentare ulteriore documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica e la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
L’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro.
 
I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.
 
In caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà, che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente può chiedere a Equitalia (una sola volta) la proroga del precedente piano di rateazione.
 
Si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (termine così modificato dal decreto legge 69/2013, cd. "Decreto del fare", in quanto prima la decadenza scattava per il mancato pagamento di due rate consecutive).
 

Rateazione Equitalia: istanza entro il 31 luglio

Per i contribuenti decaduti dal piano di rateazione entro il 31.12.2014, è possibile richiedere la "riammissione" alla rateazione presentando un'apposita istanza entro il 31 luglio 2015.
 
L'istanza va presentata tramite raccomandata A/R o a mano presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia.
 
La riammissione alla rateazione può essere chiesta per un massimo di 72 rate. Pertanto se un contribuente aveva in corso una maxi rateazione di 10 anni (120 rate), la riammissione al beneficio non potrà superare i 6 anni (72 rate). La nuova rateazione non è prorogabile, al contrario di quelle ordinarie, e decade a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).
 
A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive.
 
Riammissione alla rateazione da cui si e' decaduti:
Chi può usufruirne
I debitori decaduti entro il 31.12.2014 da precedenti rateazioni.
Come accedere alla nuova riammissione
Il soggetto interessato deve presentare istanza ad Equitalia entro il 31.07.2015, usando il modello fac-simile disponibile sul sito di Equitalia.
Regole
La riammissione alla rateazione è concessa per un massimo di 72 rate, non può essere prorogata e decade con il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.
 
 

TASSAZIONE DELLE VINCITE AL LOTTO -LOTTERIE E CONCORSI VARI

Le vincite derivanti da estrazioni, giochi di abilità, concorsi a premio, pronostici e scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e, in genere, dai sostituti d’imposta, sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa. In particolare, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e i concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato sulle giocate. Dal 1° gennaio 2012, sulle vincite di importo superiore a 500 euro, è trattenuta una somma pari al 6% sulla parte eccedente quel limite. La vincita non va pertanto dichiarata.


martedì 7 luglio 2015

SICILIA- COMUNI E AGENZIA ENTRATE A CACCIA EVASORI


Parte in Sicilia la partecipazione incentivata all’accertamento dei tributi erariali. I Comuni siciliani hanno trasmesso 950 segnalazioni qualificate di fenomeni d’evasione di tributi erariali. I dati solo stati presentati dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia, Antonino Gentile, nell’ambito del Convegno che si è svolto il 30 giugno presso la Galleria d’Arte Moderna di Palermo sul tema “La CollaborAzione tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Comuni siciliani nella lotta all’evasione fiscale”. Il Convegno è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Palermo, AnciSicilia, Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate, Comando Regione Sicilia della Guardia di Finanza e Ifel.
Le Direzioni Provinciali siciliane dell’Agenzia delle Entrate, nel biennio appena trascorso (2013-2014) hanno notificato 304 avvisi di accertamento per un maggior imponibile accertato di 33 milioni di euro e una maggiore imposta evasa che supera i 5 milioni di euro. Un vero e proprio balzo in avanti sia per le segnalazioni (190 segnalazioni trasmesse nel 2013; 610 segnalazioni nel 2014; 150 segnalazioni nel primo semestre 2015), sia per le maggiori imposte accertate (euro 147.682 nel 2013 e 5.163.288 nel 2014, di cui oltre il 50% è stato già definito dai contribuenti).
 Un team di esperti dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ancisicilia, nel 2013, hanno  elaborato una strategia per contrastare l’evasione fiscale, mettendo in campo appositi percorsi di indagine di agevole attuazione poiché realizzati tenendo conto delle specificità locali.
La Direzione Regionale della Sicilia ha poi fatto da volano, istituendo, nel 2013, una rete di Referenti provinciali e regionali con il compito di mantenere costanti rapporti di collaborazione e assistenza con i Comuni aderenti al Protocollo d’Intesa siglato tra le istituzioni coinvolte.
Nel biennio, con la collaborazione della Guardia di Finanza – Comando Regione Sicilia, Ancisicilia e Ifel, sono stati formati 134 Comuni siciliani e oltre 450 tra funzionari e dirigenti delle amministrazioni comunali.
il Comune che ha trasmesso più segnalazioni dal 2013 a oggi va a Palermo (214); le segnalazioni più proficue nel biennio appena trascorso (2013/2014) sono pervenute dallo stesso capoluogo e da Catania, che rispettivamente hanno consentito di accertare una maggiore imposta di quasi un milione di euro e di quasi due milioni di euro. Tra i piccoli Comuni, particolarmente rilevanti sono state le segnalazioni di Acireale, che hanno consentito di accertare oltre 280 mila euro di imposte; a seguire Noto con 270 mila euro di imposte evase accertate.

Il riassunto delle segnalazioni dei Comuni siciliani evidenzia una concentrazione nell’ambito “proprietà edilizia e patrimonio immobiliare” (40%), che individua principalmente i fenomeni di evasione dei redditi fondiari in tendenza con il dato nazionale. L’ambito più proficuo, però, è quello relativo al “commercio e professioni” che, a fronte di un numero minore di segnalazioni, ha totalizzato quasi tre milioni di maggiore imposta accertata.
In termini di proficuità, al secondo posto (oltre un milione di euro di maggiore imposta accertata) si collocano le segnalazioni dell’ambito “disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva”. Quest’ultimo ambito intercetta ordinariamente fenomeni di evasione che conducono ad accertamenti fiscali, tramite lo strumento del redditometro, nei confronti di quei contribuenti che manifestano una capacità di spesa superiore ai redditi dichiarati; tuttavia, nell’esperienza locale, questa tipologia di segnalazioni ha condotto ad accertamenti analitici per reddito di impresa.
 Quasi 200 segnalazioni, effettuate principalmente da Palermo e Catania, hanno evidenziato una spesso macroscopica discordanza tra il numero delle autorizzazioni alla sepoltura rilasciate dagli uffici comunali preposti agli impresari di pompe funebri e i dati forniti dagli stessi al fisco.
Eclatante il caso del titolare di un’agenzia di onoranze funebri dell’isola che, a fronte di 74 servizi funebri dichiarati al fisco, aveva ottenuto dal comune competente 126 autorizzazioni, con una differenza di ricavi accertata pari a circa 100mila euro.
Succede anche che a forza di frequentare il cimitero, l’impresa di pompe funebri diventi “fantasma” e pur avendo richiesto 124 autorizzazioni per servizi funebri abbia omesso di dichiararle al fisco. La segnalazione ha condotto all’iscrizione a ruolo di maggiori somme (imposte, interessi e sanzione) complessivamente dovute all’erario per oltre 300mila euro.
Alcuni accertamenti ICI  hanno una doppia proficuità. Una semplice interrogazione della banca dati messa, a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ha infatti evidenziato che una persona fisica destinataria di un accertamento per mancato pagamento dell’ICI aveva omesso altresì di dichiarare l’immobile al fisco. L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha recuperato oltre 16mila euro di imposta, più interessi e sanzione.
Un percorso virtuoso è stato seguito da un altro comune siciliano che, semplicemente incrociando le informazioni relative ai contribuenti ICI con i dati della Anagrafe tributaria, consultabili tramite l’applicativo a disposizione dei comuni Siatel-PuntoFisco, ha individuato un contribuente che pagava l’ICI ma aveva omesso di dichiarare i redditi fondiari, tra cui rilevanti redditi per locazione di fabbricati. Il conseguente accertamento della competente Direzione Provinciale ha consentito di recuperare oltre 60mila euro di imposta evasa, più interessi e sanzione. Incrociando i dati tra le cessioni di terreni edificabili e le dichiarazioni dei redditi presentate dai venditori, un piccolo comune siciliano ha segnalato l’omessa dichiarazione della plusvalenza immobiliare conseguita dal cedente l’immobile. Dalla segnalazione, a seguito di approfondimenti istruttori della Direzione Provinciale competente, è emersa l’omessa dichiarazione di una plusvalenza di oltre 230mila euro. La compravendita effettuata dal proprietario del terreno edificabile senza dichiarare alcuna plusvalenza è stata contestata agli eredi, che in quanto tali hanno però risparmiato sulle sanzioni.

. Nell’ambito di controlli effettuati per attività di contrasto agli abusi edilizi, gli agenti di polizia municipale hanno individuato la realizzazione abusiva di un locale adibito a bar/discoteca, nella disponibilità di una ente non commerciale. A seguito della segnalazione qualificata, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato una verifica, che ha consentito di constatare l’omessa dichiarazione di ricavi, sia ai fini del reddito d’impresa sia ai fini Iva, derivanti dall’attività commerciale svolta dall’ente nel locale abusivo.


 

martedì 30 giugno 2015

INPS CHE DELUSIONE

Buongiorno,

un breve messaggio e una piccola critica va fatta da questo blog e da chi scrive a un ente che dovrebbe rappresentare il paese come efficienza e rapidità nell'erogazione delle prestazioni  e che invece si è dimostrato una delusione.
-sgravi su somme iscritte a ruolo e non dovute,tempi di oltre 18 mesi;
-concessione indennità di disoccupazione,aspi,minisaspi tempi di oltre 90 gg,
-e ora la Naspi?  previsione per istruttorie ed erogazioni di otre 120 gg .
Tutto ciò è veramente grave anzi gravissimo, siamo a disposizione se l'Ente interesssato volesse smentire ,quanto da noi asserito in seguito a presa visione di  documenti inviateci dai lettori
il consulente fiscale online
il Fondatore

lunedì 29 giugno 2015

IMU E TASI RAVVEDIMENTO BREVE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015


Per i contribuenti che non hanno ancora versato si ricorda che entro il 30 giugno è possibile regolarizzarsi pagando una mini sanzione (0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno). Sempre entro il 30 giugno è possibile sanare le irregolarità relative all'Imu/Tasi 2014, utilizzando il ravvedimento lungo. Ecco un breve riepilogo su tutte le possibilità di ravvedersi.

 

 Ravvedimento Imu e Tasi, tutte le possibilità

Anche per l'Imu e per la Tasi, come per gli altri tributi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.

 

Il contribuente che intende porre rimedio alla dimenticanza o all'errore, ha varie possibilità di regolarizzarsi.

1.      Entro 14 giorni dalla violazione è possibile ravvedersi con una riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La sanzione sarà quindi dello 0,2% per il 1° giorno, dello 0,4% per il secondo giorno e così via fino al 2,8% il 14° giorno.

2.      Se i 14 giorni sono passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve", entro 30 giorni dalla commissione della violazione, con la riduzione della sanzione a 1/10. La sanzione quindi diventa del 3%.

3.      Decorsi inutilmente i 30 giorni, è possibile ravvedersi con la riduzione della sanzione a 1/9 (sanzione 3,33%), usufruendo del nuovo "ravvedimento intermedio", introdotto dalla Finanziaria 2015. Che i 90 giorni decorrino dal termine di versamento, e non da quello di presentazione della dichiarazione, è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23/E/2015).

4.      Se il ritardo è superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In tal caso la sanzione sale al 3,75% (1/8). E' stata l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E/2015, a chiarire che il ravvedimento lungo, per la Tasi e per l'Imu, scade con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, e non entro un anno dall'omissione del pagamento.

 

La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori ipotesi di ravvedimento:

·         quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97;

·         quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;

 

 

venerdì 26 giugno 2015

LAVORO-GARANZIA GIOVANI



La Garanzia Giovani  è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo

In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

Se sei  un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante  – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale.

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.

Per stabilire in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne l'efficacia, si è scelto di introdurre un sistema di profiling che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in un'ottica di personalizzazione delle azioni erogate: una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e individuali profilano il giovane permettendo così di regolare la misura dell'azione in suo favore. Dall' 1 febbraio 2015 le modalità di calcolo del profiling sono aggiornate a seguito del Decreto Direttoriale del 23 genn​aio 2015 n.10, che mette fine alla fase di sperimentazione avviata l'1 maggio 2014


I corsi di formazione legati alla Garanzia Giovani,  si basano su un sistema che premia gli enti incaricati di gestirli, più che i partecipanti. In quasi tutte le Regioni, il 70% dei compensi spettanti ai formatori viene infatti erogato subito, mentre soltanto il 30% dipende dai risultati raggiunti, cioè dall'efficacia dimostrata nell'aiutare i giovani a trovare un impiego. Per questo, Libera e il Gruppo Abele chiedono al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, di fare un atto di coraggio per smascherare i corsi inutili. La soluzione consiste nel seguire l'esempio virtuoso del Piemonte, unica Regione in Italia che ha scelto di concedere il 50% dei compensi spettanti ai formatori all’atto dell’attivazione dei corsi e la restante metà solo quando le attività di training professionale ottengono un successo. Chi non porta a casa il risultato, insomma, in Piemonte verrà pagato molto meno.

mercoledì 24 giugno 2015

MESSAGGIO DEL FONDATORE

Buonasera,

a  tutti i lettori che faranno una donazione di almeno euro 5 (cinque), per aiutare il blog a continuare ,sarà inviata a mezzo emaiil una news letter mensile per una durata di mesi 12 contenente tutte le novità  su:

-fisco
-lavoro
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-offerte di lavoro
-bonus e fondo perduto

Vi aspetto numerosi

il fondatore

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