martedì 21 dicembre 2010

contratto di locazione

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, versando contemporaneamente le imposte dovute (registro e bollo).
La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell’anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto.

Come si registra

Il contratto di locazione può essere registrato:
  • con modalità telematica (obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti). La registrazione può essere fatta direttamente dal contribuente tramite il collegamento con il programma “Locazioni web” senza scaricare alcuna applicazione oppure scaricando sul proprio pc il software “Contratti di locazione”. Con la registrazione viene effettuato anche il pagamento on line delle imposte e di eventuali interessi e sanzioni, con il vantaggio che le somme dovute sono calcolate direttamente dal software. I programmi mettono a disposizione diversi fac-simile di contratti da personalizzare con i propri dati, in modo che, completata l’elaborazione del contratto, sia possibile anche stamparlo
  • con modalità tradizionale (cartacea) recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo avere effettuato il pagamento dell’imposta di registro. In questo caso, le parti contraenti devono calcolare il tributo e versarlo presso qualsiasi Agente della riscossione, banca o ufficio postale
  • incaricando un intermediario abilitato o un delegato.


fonte: Agenzia Entrate

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