sabato 25 dicembre 2010

I REGIMI CONTABILI: IL FORFETTINO

L'articolo 13 della legge 388/2000 prevede un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intraprese dalle persone fisiche. La persona fisica che inizia l'attività può applicare, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa. Il regime agevolato è applicabile a certe condizioni. Ad esempio, a condizione che sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro o un ammontare di ricavi non superiore a 30.987,41 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Le persone fisiche in regime sostitutivo, di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Finanziaria 2001, sono esonerate: a) dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legislazione in materia di imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva; b) dall'effettuazione delle registrazioni contabili rilevanti ai fini di dette imposte; c) dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell'Iva. Permangono, invece, gli obblighi: a) di conservazione dei documenti contabili ai sensi dell'articolo 22 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600; b) di fatturazione; c) di certificazione dei corrispettivi.
L'eventuale Iva a debito scaturente dalla dichiarazione annuale Iva andrà versata entro i termini stabiliti per il versamento Iva annuale.
Il metodo analitico
Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo della persona fisica in regime sostitutivo si determina in modo analitico. Il reddito così determinato è soggetto a imposta sostitutiva Irpef del 10 per cento ed è comunque irrilevante ai fini della concorrenza del reddito complessivo Irpef. Il reddito è determinato in modo analitico, a norma dell'articolo 54, per il lavoratore autonomo, o dell'articolo 66, per l'imprenditore, del testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86.
Le persone fisiche in regime sostitutivo, denominato "forfettino", di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Finanziaria per il 2001, sono escluse sia dall'acconto Iva, sia dall'acconto Irpef. Le persone fisiche in regime forfettino sono invece obbligate all'acconto Irap e agli eventuali contributi previdenziali, che sono dovuti secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.
L'imposta sostitutiva
I redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi del regime sostitutivo di cui all'articolo 13 della legge 388/2000, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'Irpef e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef. Ne deriva che i redditi che formano oggetto del regime forfettino non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto. Pertanto, i sostituti d'imposta che corrispondono ai soggetti, che si avvalgono del regime forfettino, compensi o somme rientranti tra i componenti positivi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo non devono operare la ritenuta. A questo fine, i contribuenti interessati devono rilasciare al sostituto d'imposta una dichiarazione dalla quale risulti che le somme percepite sono soggette a imposta sostitutiva del 10 per cento. In caso di decadenza dal regime agevolato i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto. Il contribuente che inizia l'attività nel corso del 2010 può comunicare l'opzione per il regime sostitutivo, di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dalla data di inizio attività, in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva, con l'Unico 2011, per l'anno 2010. In questo caso, vale il comportamento concludente del contribuente che, pur non avendo esercitato alcuna opzione, ha applicato il regime sostitutivo dall'inizio attività. Una conferma in questo senso è nella circolare 50/E del 12 giugno 2002. In questa circolare, alla domanda se vale il cosiddetto "comportamento concludente" per i contribuenti che, avendo i requisiti richiesti dall'articolo 13 della legge 388 del 2000, hanno applicato detto regime pur non avendo esplicitato l'opzione, nella risposta contenuta nel paragrafo 20, si legge che: «si ritiene applicabile il principio generale fissato dall'articolo 1 del Dpr 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l'opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili».
FONTE:IL SOLE 24 ORE

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