sabato 25 dicembre 2010

I REGIMI CONTABILI CONTINUAZIONE-IL REGIME DEI MINIMI

Il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007, in vigore dal 2008, è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, in misura non superiore a 30mila euro. I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli da 57 a 85, per gli esercenti impresa, e 54, per gli esercenti arte o professione, del testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86. Per la determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri, mentre nell'ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Sul reddito determinato in regime dei minimi è dovuta un'imposta sostitutiva del 20 per cento.
Le persone fisiche che iniziano l'attività possono applicare il regime dei minimi se prevedono di rispettare le condizioni prescritte dalla norma, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite dei 30.000 euro deve essere ragguagliato all'anno.
Ad esempio, il commerciante o il professionista, che inizierà l'attività il 1º luglio 2010 e che a fine anno avrà ricavi o compensi per 20mila euro, è escluso che possa applicare il regime dei minimi dal 2011 in quanto i suoi ricavi o compensi del 2010, ragguagliati ad anno, sono di 40mila euro, superiori, perciò, al limite di 30mila euro. Nel verificare il limite di 30mila euro, occorrerà considerare i ricavi di competenza dell'anno 2010 che gli imprenditori dovranno ancora fatturare nel 2011.

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