Il confronto con il fisco prima di un accertamento comporta effetti favorevoli per i contribuenti e per gli uffici, riducendo la possibilità di contenzioso. Tuttavia non sempre questo confronto avviene: intanto perché, in molti casi, non è obbligatorio; e poi perché, in altri casi, può comunque non avere conseguenze ai fini della validità del controllo. In questo quadro, poi, gli stessi uffici si muovono in ordine sparso, non tenendo comportamenti uniformi. Differenze che si notano sia in riferimento allo stesso tipo di controllo, sia con riguardo ad accertamenti o rettifiche di diversa natura.
Il contraddittorio
Eppure, nel momento in cui il fisco accerta la capacità contributiva non attraverso il metodo analitico (più garantista perché relativo alla contestazione di specifiche violazioni e inosservanze) ma con rettifiche basate su coefficienti, parametri, studi di settore (meno garantiste perché basate su presunzioni), sarebbe particolarmente sentita l'esigenza di un contraddittorio preventivo con il contribuente. Questo per evitare che vengano emanati atti infondati, basati su semplici presunzioni, e che potevano essere evitati, in tutto o in parte, ascoltando le ragioni del contribuente.
Regole sparse
Non ci sono neppure regole standard sulle modalità di svolgimento del contraddittorio. Molto dipende dal tipo di controllo eseguito dal fisco. In ogni caso è sempre opportuno che il contribuente, quale che sia l'attività che l'amministrazione sta eseguendo nei suoi confronti, fornisca documenti, giustificazioni e precisazioni su circostanze che sembrano poco chiare attraverso la richiesta di inserimento nei verbali delle proprie osservazioni o con l'invio ufficiale di documenti e memorie.
Controlli automatizzati
La fase del contraddittorio assume un ruolo centrale nei controlli "automatizzati". È il caso, per esempio, di differenze che gli uffici rilevano in via informatizzata tra i versamenti e le somme dichiarate, o ancora nelle verifiche delle detrazioni e deduzioni dichiarate. In queste forme di controllo manca un'attività istruttoria. Il contribuente può tuttavia fornire gli elementi per correggere gli errori emersi da una rettifica fatta a tavolino.
Eppure, nel momento in cui il fisco accerta la capacità contributiva non attraverso il metodo analitico (più garantista perché relativo alla contestazione di specifiche violazioni e inosservanze) ma con rettifiche basate su coefficienti, parametri, studi di settore (meno garantiste perché basate su presunzioni), sarebbe particolarmente sentita l'esigenza di un contraddittorio preventivo con il contribuente. Questo per evitare che vengano emanati atti infondati, basati su semplici presunzioni, e che potevano essere evitati, in tutto o in parte, ascoltando le ragioni del contribuente.
Regole sparse
Non ci sono neppure regole standard sulle modalità di svolgimento del contraddittorio. Molto dipende dal tipo di controllo eseguito dal fisco. In ogni caso è sempre opportuno che il contribuente, quale che sia l'attività che l'amministrazione sta eseguendo nei suoi confronti, fornisca documenti, giustificazioni e precisazioni su circostanze che sembrano poco chiare attraverso la richiesta di inserimento nei verbali delle proprie osservazioni o con l'invio ufficiale di documenti e memorie.
Controlli automatizzati
La fase del contraddittorio assume un ruolo centrale nei controlli "automatizzati". È il caso, per esempio, di differenze che gli uffici rilevano in via informatizzata tra i versamenti e le somme dichiarate, o ancora nelle verifiche delle detrazioni e deduzioni dichiarate. In queste forme di controllo manca un'attività istruttoria. Il contribuente può tuttavia fornire gli elementi per correggere gli errori emersi da una rettifica fatta a tavolino.
Accertamenti e presunzioni
Negli accertamenti basati su presunzioni il contribuente deve fornire tutti i dati idonei a superare le previsioni contenute in strumenti presuntivi generalizzati (come gli studi di settore) e che non si adattano al caso concreto. È quindi utile, al di là dell'atteggiamento dell'ufficio, che il contribuente provi a comprendere le ragioni per le quali quei dati (presunti e standardizzati), addebitati dal fisco, nel suo caso non vanno bene.
Adesione
Nella fase dell'accertamento con adesione viene invece riconosciuto al contribuente un ruolo importante, in quanto può offrire un contributo decisivo alla determinazione della giusta base imponibile e dell'imposta dovuta, se intende modificare ciò che gli è stato accertato nel corso del controllo.
Cartella di pagamento
Al contrario, quando l'accertamento o il controllo è già definitivo, la successiva fase della riscossione non prevede alcuna forma di contraddittorio. L'unica arma di difesa è dunque il ricorso in commissione tributaria per vizi propri della cartella.
Se non si fa il contraddittorio
Solo per poche tipologie di accertamento, dunque, il contraddittorio è considerato necessario, con la conseguenza che se l'amministrazione si sottrae a questa incombenza rischia poi di essere censurata in contenzioso. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'assenza di contraddittorio non invalida gli atti successivi. Anchela Cassazione , con sentenza 26316/2010, ha rilevato l'inesistenza nell'ordinamento di un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale.
Negli accertamenti basati su presunzioni il contribuente deve fornire tutti i dati idonei a superare le previsioni contenute in strumenti presuntivi generalizzati (come gli studi di settore) e che non si adattano al caso concreto. È quindi utile, al di là dell'atteggiamento dell'ufficio, che il contribuente provi a comprendere le ragioni per le quali quei dati (presunti e standardizzati), addebitati dal fisco, nel suo caso non vanno bene.
Adesione
Nella fase dell'accertamento con adesione viene invece riconosciuto al contribuente un ruolo importante, in quanto può offrire un contributo decisivo alla determinazione della giusta base imponibile e dell'imposta dovuta, se intende modificare ciò che gli è stato accertato nel corso del controllo.
Cartella di pagamento
Al contrario, quando l'accertamento o il controllo è già definitivo, la successiva fase della riscossione non prevede alcuna forma di contraddittorio. L'unica arma di difesa è dunque il ricorso in commissione tributaria per vizi propri della cartella.
Se non si fa il contraddittorio
Solo per poche tipologie di accertamento, dunque, il contraddittorio è considerato necessario, con la conseguenza che se l'amministrazione si sottrae a questa incombenza rischia poi di essere censurata in contenzioso. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'assenza di contraddittorio non invalida gli atti successivi. Anche
Fonte il sole 24 ore
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