Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Devono quindi presentare la dichiarazione Irap:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir) a eccezione dei minimi
- le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir) a eccezione dei minimi
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario (articolo 32 del tuir), esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo (descritto nell’articolo 56, comma 5 del Tuir) che tiene conto del numero dei capi allevati
- coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono di un regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991)
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
- le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir)
- gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso
- le Amministrazioni pubbliche.
Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.
Sono invece esonerati dalla dichiarazione Irap:
- i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito o semplicemente posseggono i requisiti per rientrare nel regime dei minimi (comma 96 e seguenti della Legge finanziaria 2008)
- gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta
- i produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti Iva (articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972) a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero e non svolgono altre attività rilevanti ai fini Irap
fonte: agenziaentrate.it
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