lunedì 9 gennaio 2012

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ECCO I CODICI PER L'F24

RISOLUZIONE N. 4/E Roma, 9 gennaio 2012 OGGETTO:Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 L’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che “In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. .. .” Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011, sono state determinate le modalità tecniche di attuazione del predetto disposto normativo. In particolare, l’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011, stabilisce che “Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR, il contributo di solidarietà e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo e' trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ____________ Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed e' versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute.… …” . Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello F24, del contributo in parola, si istituisce il seguente codice tributo: “1618” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno” In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. *** Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello “F24 enti pubblici”, del contributo in parola, si istituisce il seguente codice tributo: “145E” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno” In sede di compilazione del modello F24EP, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” (valore F), con l’indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati. fonte: Agenzia Entrate Fisco oggi

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