INVIATE I VOSTRI QUESITI SU FISCO,TRIBUTI E LAVORO A : PASQUALEAIR@TISCALI.IT VI ASPETTIAMO E RICORDATE DI SOSTENERE QUEST BLOG CON UNA DONAZIONE DI ALMENO EURO 5 E RICEVERETE GRATIS UNA NEWS LETTER VIA EMAIL CON NOVITA' OGNI MESE SU FISCO,LAVORO E TRIBUTI
lunedì 9 gennaio 2012
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ECCO I CODICI PER L'F24
RISOLUZIONE N. 4/E
Roma, 9 gennaio 2012
OGGETTO:Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed
“F24EP”, del contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148
L’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che “In considerazione della
eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea,
a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a
300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte
eccedente il predetto importo. .. .”
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011, sono
state determinate le modalità tecniche di attuazione del predetto disposto normativo.
In particolare, l’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2011, stabilisce che “Relativamente ai redditi di lavoro
dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50
del citato TUIR, il contributo di solidarietà e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine
anno. Il relativo importo e' trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
____________
Settore Gestione Tributi
Ufficio Gestione Dichiarazioni
svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed e' versato nei termini e secondo
le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute.… …” .
Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello F24, del
contributo in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
“1618” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del
D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di
conguaglio di fine anno”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a debito versati”, con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e
nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di
conguaglio del contributo di solidarietà, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
***
Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello “F24 enti
pubblici”, del contributo in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
“145E” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2,
del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle
operazioni di conguaglio di fine anno”
In sede di compilazione del modello F24EP, il suddetto codice tributo è esposto
nella sezione “Erario” (valore F), con l’indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo
“riferimento B” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di conguaglio del
contributo di solidarietà, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice”
ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.
fonte: Agenzia Entrate Fisco oggi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
MESSAGGIO DEL FONDATORE
Il Blog è stato creato esclusivamente per scopi infORmativi , a titolo gratuito e senza scopo di lucro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Le immagini e i testi presenti sul blog sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione o per qualsiasi violazione di copyright, non avranno che da segnalarcelo e provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Scusateci fin da adesso per il disturbo arrecato. OVE SI RICHIEDESSERO CONSULENZE, QUESTE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI SARANNO SOGGETTE A PAGAMENTO. |
Nessun commento:
Posta un commento