È un intervento a sostegno di particolari categorie di
lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'
indennità
sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del
lavoro.
A CHI SPETTA
L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di
operaio, impiegato o quadro:
- licenziati,
collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
- in
possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di
effettivo lavoro;
- che
erano stati assunti a tempo indeterminato da:
- imprese
industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti
nell'ultimo semestre;
- imprese
commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti
nell'ultimo semestre;
- cooperative
che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno
impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese
artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda
committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende
in regime transitorio:
- aziende
commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti
nell'ultimo semestre;
- agenzie
di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti
nell'ultimo semestre;
- imprese
di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti
nell'ultimo semestre.
Dal 01.01.2005 al personale, anche
viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti,
indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo
semestre.
QUANDO SPETTA
In caso di licenziamento per:
- esaurimento
della cassa integrazione straordinaria;
- riduzione
di personale;
- trasformazione
dell'attività aziendale;
- ristrutturazione
dell'azienda;
- cessazione
di attività aziendale
LA DOMANDA
La domanda di indennità di mobilità ordinaria può
essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento:
- WEB –
servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN
dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact
Center integrato – n. 803164;
- Patronati/Intermediari
dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
LA DECORRENZA
L'indennità decorre:
- dall'
8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal
licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso;
- dal 5°
dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata
dopo il 7° giorno.
IL PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps,
con una delle seguenti modalità a scelta dell'interessato:
- tramite
bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi
dell'IBAN (27 caratteri:stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c.);
- allo
sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o
localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore,
presentando:
- un
documento di riconoscimento;
- il
codice fiscale;
- consegnando
l' originale della lettera di avviso della disponibilità del
pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta Prioritaria.
QUANTO SPETTA
Spetta nella misura dell'80% della retribuzione
teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la
busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
PER QUANTO SPETTA
L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del
lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata
l'azienda.
Età del lavoratore all'atto
del licenziamento
|
Aziende NON del
Mezzogiorno
|
Aziende del
Mezzogiorno
(T.U. D.P.R. 218/78) |
Fino a 40 anni (non compiuti)
|
12 mesi
|
24 mesi
|
Da 40 a 50 anni (non compiuti)
|
24 mesi
|
36 mesi
|
Oltre 50 anni
|
36 mesi
|
48 mesi
|
L' indennità di mobilità non può essere, di regola,
superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha effettuato
il licenziamento.
fonte:I.n.p.s.
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