La chiusura d’ufficio delle partite IVA introdotta dal Dl 98 /2011, avverrà
dopo preavviso ai contribuenti da parte dell’Agenzia e scatterà sulla base dei
dati dell’Anagrafe tributaria, non solo sull'inattività per 3 anni. I
contribuenti avranno 30 giorni per dare riscontro alla comunicazione.
La sanzione minima per la mancata presentazione di cessazione attività è fissata ora in €172 da versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Decreto ,con la modifica dell'art. 35 quater al DRP 633/72, istituisce inoltre un servizio di libera informazione a chiunque sullo stato delle partita IVA attive.
La sanzione minima per la mancata presentazione di cessazione attività è fissata ora in €172 da versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Decreto ,con la modifica dell'art. 35 quater al DRP 633/72, istituisce inoltre un servizio di libera informazione a chiunque sullo stato delle partita IVA attive.
Fonte: Fisco Oggi
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