La tassa sulle barche è annuale e va
versata entro il prossimo 31 maggio con Mod. F24 elementi identificativi, in
alternativa è consentito pagare con bonifico in euro.
I possessori
di imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri, residenti in Italia, devono pagare entro il prossimo 31 maggio la
tassa annuale sulle unità da diporto, introdotta dal decreto salva
Italia e poi modificata dal decreto liberalizzazioni e dal decreto fiscale. La
tassa si riferisce al periodo 1.5.2012 – 30.4.2012; qualora il presupposto per
l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il
versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al verificarsi del
presupposto stesso.
Soggetti tenuti al versamento della tassa
Sono tenuti al pagamento
della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari,
acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato,
nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, di unità da diporto.
La tassa deve essere pagata anche se la barca è messa in secco; con la conversione in legge del D.l. 1/2012, infatti, è stata eliminata la disposizione che prevedeva l’esclusione dal pagamento per le unità che si fossero trovate in un’area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
La tassa deve essere pagata anche se la barca è messa in secco; con la conversione in legge del D.l. 1/2012, infatti, è stata eliminata la disposizione che prevedeva l’esclusione dal pagamento per le unità che si fossero trovate in un’area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
Soggetti esonerati
Sono escluse dalla
tassa, le barche che
presentano una delle seguenti
caratteristiche:
·
primo anno di immatricolazione;
·
lunghezza inferiore a 10 metri;
·
proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti
pubblici;
·
obbligatorie di salvataggio;
·
battelli di servizio purché indichino l’unità da
diporto al cui servizio sono posti;
·
in uso ai soggetti portatori di handicap (art. 3 L.
104/1992), affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle
medesime;
·
con bandiera italiana ma in possesso di soggetti
esteri;
·
posseduti e utilizzate da enti e associazioni di
volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
·
nuove con targa di prova nella disponibilità a
qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
·
usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori
con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto;
·
rinvenienti da contratti di locazione finanziaria
risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
·
bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
·
possedute da soggetti non residenti e non aventi
stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia
attribuibile a soggetti residenti in Italia).
Importi
Gli importi della tassa sono
rapportati alla lunghezza dello scafo:
·
800 €, da
10,1 a 12 metri;
·
1.160 €, da
12,01 a 14 metri;
·
1.740 €, da
14,01 a 17 metri;
·
2.600 €, da
17,01 a 20 metri;
·
4.400 €, da
20,01 a 24 metri;
·
7.800 €, da
24,01 a 34 metri;
·
12.500 €, da
34,01 a 44 metri;
·
16.000 €, da
44,01 a 54 metri;
·
21.500 €, da
54,01 a 64 metri;
·
25.000 €, superiore
a 64 metri.
La tassa è ridotta della metà:
·
per le unità con scafo di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate
esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di
locomozione, nei comuni ubicati
nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
·
per le unità a vela con
motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza
del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.
La tassa è ridotta:
·
del 15%, dopo
5 anni dalla data di costruzione;
·
del 30%,
dopo 10 anni dalla data di costruzione;
·
del 45%,
dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di costruzione.
Modalità di versamento
Il versamento dovrà
essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando icodici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:
·
3370 tassa
sulle unità da diporto;
·
8936 sanzione
per tassa sulle unità da diporto;
·
1931 interessi
per tassa sulle unità da diporto.
All’interno del modello “F24
con elementi identificativi” occorre
indicare:
·
nella sezione
“Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto
versante;
·
nella sezione
“Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito
versati:
o
la lettera R nel campo “tipo”;
o
il codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi identificativi”;
o
il giorno di inizio del contratto, giorno e mese di
fine periodo del contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo
dell’unità da diporto, nel campo
“elementi identificativi” nel caso di contratti di cui all’art. 16
comma 7 del D.l. 201/2011;
o
il codice tributo nel campo “codice”;
o
l’anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo “anno di riferimento”.Esempio:
1.5.2012-30.04.2013, indicare 2012.
I soggetti che non possono
pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a
favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
·
codice BIC:
BITAITRRENT;
·
causale del bonifico:
generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale,
identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e
periodo di riferimento;
·
IBAN: IT15Y0100003245348008122200,
pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero
dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it
Per compilare il Mod. F24 elementi identificativi scarica dal nostro Business Center il nostro
Modello Editabile
Termini di versamento
La tassa si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile
dell’anno successivo, e il suo versamento va effettuato entro il 31.05 di ciascun anno.
Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione (art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011) per i quali la tassa è dovuta dall’utilizzatore per la durata del contratto, la tassa è determinata rapportandola a giorni effettivi, e va versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo 1.5-30.04 dell’anno successivo.
Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione (art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011) per i quali la tassa è dovuta dall’utilizzatore per la durata del contratto, la tassa è determinata rapportandola a giorni effettivi, e va versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo 1.5-30.04 dell’anno successivo.
FONTE: FISCO E TASSE
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