Il Decreto Crescita (art. 24 del D.l. 83/2012) ha
introdotto un credito d’imposta per le nuove assunzioni da parte
delle imprese di personale altamente qualificato, senza limiti
temporali di applicazioni: si tratta, infatti, di un intervento di carattere
sistemico e permanente. La norma è entrata in vigore il 26 giugno 2012 ma
devono essere ancora stabilite le modalità per usufruire dell'agevolazione.
Soggetti beneficiari
Potranno usufruire dell’agevolazione tutte le imprese che
effettuano nuove assunzioni di profili altamente qualificati, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime
contabile adottato.
Restano esclusi i lavoratori autonomi nonché i soggetti che applicano il nuovo regime dei minimi (in quanto quest’ultimi non possono sostenere spese per lavoratori dipendenti).
Restano esclusi i lavoratori autonomi nonché i soggetti che applicano il nuovo regime dei minimi (in quanto quest’ultimi non possono sostenere spese per lavoratori dipendenti).
La misura
dell'agevolazione
Il contributo è pari al 35% del costo aziendale per le
nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, e
verrà fruito nella forma di credito d'imposta con un tetto massimo di
200.000 € annui per ciascuna impresa. Il credito d’imposta non concorre
alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap, non rileva ai
fini del rapporto riguardante la deducibilità degli interessi passivi di cui
agli artt. 61 e 109 del tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Le condizioni per
usufruire del credito d'imposta
Il contributo spetta per le nuove assunzioni a
tempo indeterminato di:
·
dottori di ricerca con
titolo di studio conseguito presso un’università italiana o estera se
riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
·
personale in possesso di laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico di
cui all’Allegato 2 al decreto, impiegato nelle seguenti attività di ricerca e
sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
Le imprese dovranno presentare apposita
istanza, secondo modalità che verranno stabilite con decreto ministeriale.
Per consentire all’Amministrazione finanziaria di monitorare l’utilizzo del
credito, evitando utilizzi non spettanti, esso dovrà essere riportato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
di maturazione del credito, e in quelle relative ai periodi d’imposta di
utilizzo. Il credito, inoltre, non è soggetto al limite annuale di utilizzo
pari a 250.000 € previsto dall’art. 1 comma 53 della l. 244/1997.
Decadenza dal credito
d'imposta
Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:
·
il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore
o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta
precedente all'applicazione del beneficio fiscale;
·
i posti di lavoro creati non sono conservati
per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle
piccole e medie imprese;
·
sono accertate definitivamente violazioni non
formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di
lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a
5.000 € o violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori, non ché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della
Magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Certificazione del
professionista
I controlli sull’effettiva spettanza del contributo
vengono eseguiti sulla base di apposita documentazione contabile,
da allegare al bilancio, certificata da un
professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal Collegio
sindacale. Per le società non soggette alla revisione contabile o che non hanno
un Collegio sindacale è comunque obbligatoria la certificazione da parte di un
revisore. In questo caso le spese sostenute per la certificazione contabile
sono ammissibili nella misura massima di € 5.000.
FONTE: FISCO E TASSE
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