martedì 9 settembre 2014

Pagamento telematico F24 dal 01 ottobre 2014

Il decreto Renzi (d.l. 66/2014 convertito in Legge 89/2014) ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1° ottobre 2014, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione:
·         dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
·         dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking delle banche e di Poste italiane)
per versare i modelli di pagamento con saldo superiore a 1.000 Euro, o per presentare quelli che evidenziano un credito d'imposta in compensazione (anche parziale).
L'obbligo interessa tutti, titolari e non di partita Iva.
Il modello F24 cartaceo potrà essere utilizzato presso le banche le poste o gli sportelli di Equitalia solo da chi non è titolare di partita Iva e solo se dovrà pagare, senza compensazione, un modello con saldo pari o inferiore a 1.000 Euro.
In vista dei prossimi pagamenti, quindi, si consiglia i contribuenti di verificare gli importi da versare, per potersi munire di home banking o di codice identificativo Fisconline. Altrimenti, in alternativa, ci si dovrà rivolgere ad un intermediario abilitato ad Entratel.
Secondo la stampa specializzata nulla vieta, in ogni caso, di dividere il mod. F24 previsto per la stessa scadenza in più modelli, con saldo finale pari o inferiore a 1.000 Euro.

 Si ricorda, inoltre, che sempre dal 1° ottobre, non si potrà più pagare tramite i servizi internet delle banche o delle poste i modelli F24 che, per effetto delle compensazioni, presentano un saldo pari a zero. In questi casi si potranno presentare i modelli solo attraverso i servizi telematici delle Entrate.

lunedì 18 agosto 2014

DISABILI -QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE PRIMA PARTE


La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone
con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose
agevolazioni fiscali.
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in
cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori
di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le
agevolazioni di seguito indicate.
FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti
detrazioni Irpef:
 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a
partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel
periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad
annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (vedi Capitolo 3).
VEICOLI
 detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
 Iva agevolata al 4% sull’acquisto
 esenzione dal bollo auto
 esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
 detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
 Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
 detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non
vedenti
 detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei
sordi
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi
finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
SPESE SANITARIE
 deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche
generiche e di assistenza specifica
ASSISTENZA PERSONALE
 deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo
massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e
all’assistenza personale o familiare
 detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza
personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il
reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro
fonte:  Agenzia Entrate

domenica 10 agosto 2014

RIMBORSI PIU' FACILI CON IL CONTO CORRENTE

Rimborsi più veloci con l’accredito diretto sul conto corrente
L’Agenzia scrive ai contribuenti e spiega come fornire l’Iban
Per velocizzare l’erogazione dei rimborsi, l’Agenzia delle Entrate sta chiedendo ai
contribuenti, attraverso la posta elettronica certificata (Pec) o la posta ordinaria, di
comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente.
Le persone fisiche interessate da questa nuova tornata di rimborsi sono circa 105mila; tra
queste ci sono coloro che hanno presentato il modello 730 in mancanza di un sostituto
d’imposta tenuto a effettuare i conguagli (come, per esempio, chi ha perso il lavoro), cui
si aggiungono circa 50mila società, che hanno richiesto il rimborso dell’Ires con la
dichiarazione annuale dei redditi o con la domanda telematica legata all’indeducibilità
forfetaria dell’Irap (art. 6 Dl n. 185/2008).
L’invito indirizzato alle persone fisiche arriva nella cassetta delle lettere, mentre quello
rivolto alle aziende viaggia, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec della
società presente nel registro delle imprese.
Due opzioni per fornire l’Iban: i servizi telematici o gli uffici dell’Agenzia -
Comunicare l’Iban è necessario per poter ricevere le somme con accredito sul proprio
conto corrente. Per evitare il rischio di phishing, l’Agenzia non accetta Iban per posta,
email o via Pec. Questi canali sono invece utilizzati dalle Entrate per informare i cittadini
sulle uniche due modalità ammesse per comunicare il codice Iban del conto corrente
bancario o postale:
- utilizzando i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Per
comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta
accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi
telematici;
- rivolgendosi agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e presentando il
modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul
sito www.agenziaentrate.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere >
Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.
Sempre per motivi di sicurezza, l’Agenzia non invia mail o messaggi cui sono allegati file
da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o
dispositivi mobili.
Con l’Iban, rimborsi più veloci e sicuri - Fornire all’Agenzia l’Iban è il modo migliore
per accelerare i tempi del rimborso: anziché impiegare alcuni mesi per arrivare a
destinazione, arriva sul conto del beneficiario in maniera veloce e sicura, senza alcun
aggravio economico per il contribuente. Un’opportunità sempre valida per cittadini e
società, anche in assenza di una esplicita richiesta da parte dell’Agenzia

FONTE :  AGENZIA ENTRATE

CANCELLAZIONE IPOTECHE PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE

Procedimento di cancellazione delle ipoteche di cui agli articoli 40-bis e 161 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Approvazione delle specifiche tecniche relative alla 


forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone:
1. Specifiche tecniche.
1.1 A decorrere dal 1° gennaio 2015, i soggetti esercenti attività bancaria
o finanziaria e gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono al conservatore dei
registri immobiliari la comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di
estinzione dell'obbligazione, prevista dagli articoli 40-bis e 161 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, utilizzando le specifiche tecniche contenute
nell’Allegato A del presente provvedimento.
1.2 Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono rese disponibili sul sito
internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
1.3 Restano salve, in quanto compatibili, le disposizioni dei
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007, 9 ottobre
2007, 29 gennaio 2008 e 25 giugno 2012.
2. Periodo transitorio.
2.1 Dal 1° settembre 2014, le comunicazioni di cui all’articolo 1 possono
essere trasmesse utilizzando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A o quelle
approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre
2007. 2
Motivazioni
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), disciplina, all’articolo 40-bis, il procedimento
semplificato di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui stipulati o
accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, ancorché annotate su titoli cambiari. Le suddette disposizioni si
applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed
intermediari finanziari ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri
dipendenti o iscritti, stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre 2007
sono state definite le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma ed alla
trasmissione telematica delle suddette comunicazioni.
Il comma 7-quinquies dell’articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha successivamente esteso il
procedimento semplificato di cancellazione disciplinato dall’articolo 40-bis del
medesimo Testo unico alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai
sensi dell’articolo 2847 del codice civile.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 25 giugno 2012,
sono state disciplinate le modalità di prima attuazione delle disposizioni di cui al
comma 7-quinquies, da utilizzare fino alla modifica delle specifiche tecniche allegate
al provvedimento 9 ottobre 2007.
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare le nuove specifiche
tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni
previste dall’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
recepiscono anche le modifiche relative alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non
rinnovate.
Le nuove specifiche tecniche sono utilizzabili dal 1° settembre 2014 e
sostituiranno quelle approvate con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio 9 ottobre 2007 a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile utilizzare entrambe le specifiche. 3
Riferimenti normativi
a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art.
64).
b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
c) Incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate:
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).
d) Disciplina normativa di riferimento:
 Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e
norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di
elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (art. 16 e
segg.);
 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, in breve TUB (artt. 40-bis e 161);
 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 15, comma 2);
 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell'amministrazione digitale;
 provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007;
 provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 9 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2007;
 provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 29 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2008;
 provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 giugno 2012,
pubblicato in pari data nel sito internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi del
comma 361 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

FONTE:  AGENZIA ENTRATE.IT

MESSAGGIO DEL FONDATORE

buongiorno,

 ho letto con piacere i commenti sul messaggio mandato in precedenza  ,alcuni buoni altri che pensavano di provocarmi o insultarmi.
premetto che rispetto ogni lettore, di qualsiasi levatura sociale ed economica  e che apprezzo chi legge il mio blog che da qualche mese è fermo e che come già detto,da settembre riprenderà.
Non raccolgo le provocazioni circa presunte truffe e quant'altro  e altre circa la   richiesta di conoscere la mia identità, che proprio perchè siamo su internet restera riservata dalla privacy fino a quando lo ritengo opportuno.
Questo blog ha scelto di pubblicare e lavorare gratuitamente senza corrispettivo di denaro e cosi' resterà, circa la mia identità basti sapere che io e chi scrive operiamo nel campo della consulenza fiscale e tributaria con regolari abilitazioni all esercizio della professione, che potranno essere esibite in ogn ordine e luogo.
infine voglio rispondere ai  commenti sulla perdita di lettori e sulle presunte truffe e quant'altro.
come ho precedentemente detto, questo blog opera gratuitamente , perciò è ininfluente il numero di lettori che vi garantisco, sono comunque tanti  e assidui  e che io rispetto e ringrazio  e apprezzo se desiderano continuare a leggere.
circa le presunte truffe, be era richiesto anche un euro e per motivi di privacy, ho evitato di pubblicizzare la vicenda,ma capisco le Vostre titubanze e per questo ho provveduto personalmente  ad inviare gli aiuti occorrenti a chi aveva bisogno, senza fare ulteriori accertamenti o quant'altro.
Vi ringrazio per l'attenzione e rinnovando la mia stima a Voi lettori, vi saluto.
il consulente fiscale online
il fondatore


sabato 2 agosto 2014

MESSAGGIO DEL FONDATORE

apprendo in questi giorni, che il mio messaggio ove chiedevo a Voi lettori, di aiutare qualcuno in gravi condiizioni di disagio,con una piccola donazione ,anche di qualche euro è fallito. Per mancanza di cuore da parte vostra o per sfiducia nei mie confronti.
be questo è un segno che non ho saputo e non ho i lettori che pensavo, ma solo persone superficiali, dimostratemi il contrario, solo le parole non contano
il consulente fiscale online
il fondatore

lunedì 28 luglio 2014

IMPOSTA DI REGISTRO

L’importo dovuto varia a seconda dell’immobile locato o affittato.
IMMOBILE
PERCENTUALE
Fabbricati a uso abitativo
2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità
Fabbricati strumentali per natura
1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva
2% del canone, negli altri casi
Fondi rustici
0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
Altri immobili
2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.
Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.
Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.
Contratti pluriennali
Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:
·         pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)
·         versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1° gennaio 2014) moltiplicato per il numero delle annualità.
Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.
Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno.
Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi (per esempio, locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.
Imposta di bollo
Per ogni copia da registrare, l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.


COME VENGONO PAGATI I RIMBORSI SULLA DICHIARAZIONE

L ’Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, dispone la restituzione delle somme secondo le modalità indicate dal contribuente e in base all’importo da pagare.

ACCREDITO SU CONTO CORRENTE

Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l’importo, viene accreditato su quel conto. Ovviamente, in questo caso, è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l’intestatario (o uno degli intestatari, in caso di conto corrente cointestato) del conto corrente. In caso contrario, il rimborso non viene accreditato.
La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui si desidera l’accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o attraverso l'applicazione disponibile sul suo sito internet. Chi è già registrato ai servizi telematici dell’Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, può effettuare la richiesta di accredito attraverso il canale Fisconline.
I dati necessari per erogare i rimborsi sono: il codice Iban (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice Bic (Bank Identifier Code) o Swift.

ALTRE MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso viene erogato con modalità diverse a seconda della somma da riscuotere:
·         per gli importi fino a 999,99 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, può riscuotere il rimborso in contanti. Chi si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve esibire anche il documento d’identità del delegante
·         per gli importi oltre 999,99 euro e fino a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, al contribuente arriva un invito a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, unitamente a un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, a un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia
·         per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avviene, per ragioni di sicurezza, esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.



RIMBORSI DA DICHIARAZIONE

Utilizzando il modello 730 si può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico con la busta paga o la pensione. Va ricordato che, in alternativa al rimborso, dal 2014 è possibile scegliere di utilizzare il credito che risulta dal 730, per pagare con compensazione, oltre all’Imu, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24
Se, per qualunque motivo, il rimborso non viene effettuato, si può farne richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.
Dal 2014 L’Agenzia delle entrate ,entro sei mesi dalla data di trasmissione della dichiarazione, effettua  dei controlli sulla spettanza dei rimborsi, superiori a euro 4.000.
Quando si utilizza il modello Unico, il contribuente 
deve espressamente indicare nel quadro RX di voler
 ricevere il rimborso del credito 
La scelta alternativa è quella del riporto del credito
 all’anno successivo o la sua compensazione con altri
 tributi da versare. 
Dopo gli opportuni controlli, la somma è rimborsata 
dall’Agenzia delle Entrate

giovedì 24 luglio 2014

MESSAGGIO DEL FONDATORE

buonasera a tutti, è da diversi giorni che un caso umano mi ha sensibilizzato,qualcuno che ha bisogno estremo di denaro e per questo e per i suoi figli sta sacrificando tutto o tutta se stessa al fine di procacciare quello che serve assolutamente per sopravvivere a qualcosa di brutto.
per ragioni di privacy e per la sua sicurezza non sto qui a dire nomi o ad elencare fatti, ma dico solo è da tre anni che scriviamo più per passione che per soldi ,ma se mi capita di aiutare qualcuno lo faccio volentieri senza alcun indugio anche perchè so che chi segue questo blog, più di 70 visite al giorno è persona sensibile ai casi umani e ai dolori.
per questo io il consulente fiscale online,quale fondatore vi chiedo di partecipare anche con un euro l'uno,mediante un offerta su questo blog a destra degli articoli,dove sta scritto fate una donazione  e donate anche n euro ,pensando che fate felice una persona che ha bisogno,dal canto mio non ho bisogno di dirvi che ogni somma raccolta andra alla persona citata in questo testo.
sin d'ora grazie a chi lo farà da parte mia e di chi ha bisogno
il consulente fiscale on line
il Fondatore

MESSAGGIO DEL FONDATORE