Buongiorno,
ancora nessuna novità sul rinnovo contratto commercio, per il periodo 2104-2016. Il contratto è scaduto a Dicembre 2013 ed è uno dei pochi se non l'unico che ancora non è stato rinnovato, nonostante interessi oltre otto milioni di lavoratori. Il silenzio dei Sindacati è impressionante, nessuna notizia su internet ,interruzione totale delle trattative,undici mesi trascorsi e nessuna novità.In tanti mi scrivete,ma non so fornirvi alcuna informazione.
Resto come sempre sbalordito e attonito, di quello che succede in questo paese,che a differenza di quello che dice il governo ,sta raggiungendo la soglia della povertà più estrema.
il lavoratore non è tutelato ,i contratti sono fermi ad anni fa,il costo della vita aumenta,la tassazione per singolo individuo è pari o superiore al quaranta per cento,gli stipendi di operai ed impiegati sono ridicoli,unico termine di riferimento appropriato.
Ma quello che più sbalordisce è che su otto milioni di lavoratori e decine di Sindacati, nel settore terziario silenzio assoluto.
Il Governo con ottanta euro al mese ha messo a tacere dieci milioni di persone, ma io più che imprenditori poveri, vedo operai e dipendenti che non arrivano a fine mese .
A voi lascio ogni commento.
Il Consulente Fiscale online
Il fondatore
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martedì 18 novembre 2014
venerdì 14 novembre 2014
NUOVA ISEE PRONTI I MODELLI
Il 7 novembre è stato firmato il decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione necessario per ottenere l'ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, insieme alle relative istruzioni per la compilazione. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre al fine di rendere pienamente operativa la riforma dell'ISEE a partire dal 1° gennaio. La normativa, infatti, prevede l'utilizzo delle nuove regole a partire dai trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (cioè, complessivamente, il 45° giorno dopo la pubblicazione).
"È un impegno che avevo preso in Parlamento il 2 ottobre scorso e che avevo già comunicato in incontri istituzionali con i responsabili delle politiche sociali delle Regioni e dell'ANCI sin da luglio - sottolinea il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti - con l'anno nuovo questo fondamentale tassello necessario alla riforma del nostro sistema di welfare potrà finalmente essere operativo. Il nuovo ISEE ci permetterà di identificare meglio le condizioni di bisogno della popolazione, consentendoci allo stesso tempo di contrastare le tante pratiche elusive ed evasive, purtroppo ancora diffuse nel nostro paese. Dotarsi di uno strumento come questo è ancora più importante in una fase storica come l'attuale, con il prolungarsi delle difficoltà economiche delle famiglie e la necessità di mantenere un controllo rigoroso della finanza pubblica."
La decisione di posticipare l'entrata in vigore delle nuove regole all'inizio del 2015 era stata presa per venire incontro alle richieste degli enti erogatori, in particolare i Comuni, che con l'ultima tornata di elezioni amministrative hanno visto rinnovarsi oltre metà delle giunte. In questo modo si è dato il tempo di aggiornare le regole vigenti per l'erogazione delle prestazioni sociali, quando opportuno, ai cambiamenti operati con la riforma.
Le principali novità del nuovo modello di dichiarazione (DSU, dichiarazione sostitutiva unica) riguardano:
- la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata - il "modello MINI" - che riguarderà la gran parte delle situazioni ordinarie;
- per le altre situazioni, una dichiarazione fatta a "moduli", ciascuno specifico di una particolare prestazione o condizione del beneficiario (es, richiesta di prestazioni socio-sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la persona con disabilità ovvero prestazioni universitarie quando lo studente non è nel nucleo familiare di origine, ecc.).
Si ricorda che con le nuove regole sarà possibile aggiornare la propria situazione economica quando si perde il lavoro (più in generale quando il reddito diminuisce di almeno il 25%) senza aspettare che il peggioramento delle condizioni venga prima registrato dalle dichiarazioni fiscali; si potrà in questi casi presentare una dichiarazione particolare per ottenere l'ISEE corrente".
Infine si ricorda che molte informazioni non saranno più richieste al cittadino in sede di dichiarazione (es. il reddito complessivo o altre informazioni già presenti negli archivi dell'INPS o dell'Agenzia delle entrate), ma direttamente recuperate negli archivi.
Roma, 12 novembre 2014
FONTE. MINISTERO DEL LAVORO
mercoledì 12 novembre 2014
messaggio del fondatore
BUONGIORNO,
desideravo dare il mio personale benvenuto ai lettori della Polonia e
del Giappone,benvenuti e spero di avervi numerosi, le prossime pubblicazioni saranno dedicate a voi.
Un messaggio personale a qualcuno che lo sa leggere” Non
dico niente, tutto a suo tempo”
Il consulente fiscale online
Il fondatore
mercoledì 5 novembre 2014
impignorabilità della prima casa ,sentenza della Cassazione
La Cassazione con la Sentenza sotto
indicata, sancisce l’impignorabilità della prima casa ,adibita ad abitazione
principale del contribuente, bloccando tutti i procedimenti non solo presenti e
futuri, ma anche quelli in corso.
Il Concessionario della Riscossione deve
cancellare tutti i pignoramenti in corso ,che hanno i requisiti sotto indicati
di propria iniziativa o su istanza del Giudice
a cui ricorrera il contribuente a tutela dei suoi interessi.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 19270
si allontana dall'interpretazione ministeriale del rinnovato art. 76
del DPR 602/73 , evidenziando due importanti principi in materia di
riscossione coattiva:
·
in primo luogo, l’Agente della
riscossione, essendo la prima casa pignorabile da parte di altri creditori, potrà
intervenire nelle procedure dagli stessi promosse – che non sono assoggettate
alle condizioni dettate per l’agente – ed essere soddisfatto in quella sede;
·
in secondo luogo, non potrà né
iniziare né proseguire procedure immobiliari esecutive che non rispettino le previsioni del vigente art. 76 del D.P.R. n.
602/1973.
IL NUOVO TESTO DI LEGGE DEL D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con
modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il D.P.R. n.
602 del 1973, art. 76
C.1“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di
procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso
all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con
esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e
lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non dà corso all’espropriazione
per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia
delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica; b) nei casi diversi da
quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se
l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro.
L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui
all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il
debito sia stato estinto. (1)
C. 2. Il concessionario
non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a
norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità
sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma
1”.
martedì 4 novembre 2014
ROMANIA TASSAZIONE PERSONE FISICHE
COME SONO TASSATE LE PERSONE
FISICHE?
In genere, il reddito percepito dalle persone fisiche è assoggettato
all’imposta del 16%.
I lavoratori autonomi di norma versano l’imposta annuale in rate
trimestrali, entro il 15° giorno
dell’ultimo mese di ogni trimestre.
Dal 1° gennaio 2012, i non-residenti provenienti da un Paese che non ha
AFB in vigore con la Romania,
e che diventano residenti in Romania, sono assoggettati all’imposta sul
reddito di fonte rumena per il
primo anno di residenza. Per gli anni successivi, saranno assoggettati
all’imposta sul loro reddito
mondiale. Prima di quella data, i redditi mondiali erano assoggettati
ad imposta a partire dal quarto anno
di residenza.
La soggettività fiscale mondiale viene applicata ai lavoratori
stranieri residenti dal 1° gennaio 2012. Un
non-residente di un Paese avente un AFB con la Romania potrebbe dover
fornire un certificato di
residenza fiscale in quel Paese, al fine di stabilire il diritto di
essere trattati in conformità con le
disposizioni dell’accordo.
I residenti rumeni che si trasferiscono in un Paese che non abbia AFB
con la Romania restano
assoggettati all’imposta rumena sul loro reddito mondiale per l’anno di
riferimento e per i tre anni
successivi.
TERMINI PER IL PAGAMENTO
DELLE IMPOSTE: L’ANNO FISCALE IN ROMANIA
L'anno fiscale e l'anno contabile coincidono con l'anno solare. Dal 1°
gennaio 2014 le società possono
scegliere un anno fiscale diverso dall’anno di calendario e a tal
proposito sono stati creati accordi
transitori. Ad ogni modo, le modifiche vanno comunicate alle autorità
fiscali almeno trenta giorni prima
il consulente fiscale online: ROMANIA-IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE
il consulente fiscale online: ROMANIA-IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE: I redditi conseguiti da persone fisiche sono tassate con un flat rate del 16% sulla base del world wide principle, al quale si aggiungono...
mercoledì 15 ottobre 2014
EQUITALIA- COME RATEIZZARE I DEBITI
Se il cittadino si trova in difficoltà a saldare il debito in un’unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo. Alla luce delle recenti disposizioni normative (decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013) è possibile chiedere:
- un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
- un piano di rateazione straordinario fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità.
L’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro. I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.
Anche i contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 rate mensili prima delle nuove disposizioni normative, possono chiedere di allungare la rateazione fino a 120 rate mensili (piano straordinario).
I criteri per accedere a un piano di rateazione straordinario sono stati stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (Leggi il decreto).
Anche i contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 rate mensili prima delle nuove disposizioni normative, possono chiedere di allungare la rateazione fino a 120 rate mensili (piano straordinario).
I criteri per accedere a un piano di rateazione straordinario sono stati stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (Leggi il decreto).
Come chiedere la rateazione
Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (direttiva di Equitalia di maggio 2013).
Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.
Requisiti per la rateazione straordinaria (fino a 10 anni)
Possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di pagamento più lungo.
Si accede a un piano di rateazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:
Si accede a un piano di rateazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:
- per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;
- per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.
In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni:
- si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (decreto legge 69/2013, cd. "Decreto del fare"). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive;
- l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché si è in regola con i pagamenti;
- il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
Presentazione della domanda
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. I moduli sono disponibili su questo sito, alla voce Modulistica, e presso tutti gli uffici sul territorio.
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. I moduli sono disponibili su questo sito, alla voce Modulistica, e presso tutti gli uffici sul territorio.
FONTE: EQUITALIA
TASI COMUNE DI PALERMO 2014
Il 16 ottobre 2014 scade il termine per il
pagamento dell'acconto TASI 2014.
L'importo da versare in autoliquidazione deve essere pari al 50% della TASI calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune di Palermo con deliberazione del Consiglio comunale n. 253 del 09 settembre 2014.
Aliquota del 2,89 per mille per:
- le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, e per quelle assimilate per legge;
Detrazione base:
- 100,00 euro per unità immobiliare con rendita inferiore a 300,00 euro;
- 50,00 euro per unità immobiliare con rendita compresa tra 301,00 e 400,00 euro.
Ulteriore detrazione di euro 20,00 per unità immobiliare:
- per ogni figlio di età inferiore a anni 18;
- per ogni figlio disabile, ex art.3, c.3°, L.104/92 a prescindere dalla sua età;
- per ogni minore in affido familiare;
- per il soggetto passivo ultrasettantenne.
La superiore detrazione di euro 20,00 non è cumulabile ove il soggetto cui si riferisce rivesta più di una delle superiori qualità.
La TASI non è dovuta per:
- le abitazioni principali se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- gli altri fabbricati;
- le aree fabbricabili.
L'importo da versare in autoliquidazione deve essere pari al 50% della TASI calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune di Palermo con deliberazione del Consiglio comunale n. 253 del 09 settembre 2014.
Aliquota del 2,89 per mille per:
- le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, e per quelle assimilate per legge;
Detrazione base:
- 100,00 euro per unità immobiliare con rendita inferiore a 300,00 euro;
- 50,00 euro per unità immobiliare con rendita compresa tra 301,00 e 400,00 euro.
Ulteriore detrazione di euro 20,00 per unità immobiliare:
- per ogni figlio di età inferiore a anni 18;
- per ogni figlio disabile, ex art.3, c.3°, L.104/92 a prescindere dalla sua età;
- per ogni minore in affido familiare;
- per il soggetto passivo ultrasettantenne.
La superiore detrazione di euro 20,00 non è cumulabile ove il soggetto cui si riferisce rivesta più di una delle superiori qualità.
La TASI non è dovuta per:
- le abitazioni principali se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- gli altri fabbricati;
- le aree fabbricabili.
FONTE: COMUNE DI PALERMO.IT
venerdì 10 ottobre 2014
Tasse sugli immobili in Romania
I
proprietari di immobili - o di parti di immobili - situati in Romania devono
pagare la relativa imposta.
Per
le persone giuridiche i comuni fissano aliquote che vanno dallo 0,25% all’1,5%
del valore contabile di un immobile. Nel caso di immobili che non siano stati
rivalutati nel corso degli ultimi tre anni, le aliquote fissate dai comuni
vanno dal 5% al 10% del valore contabile.
Per
le persone fisiche in possesso di due o più immobili, l'aliquota fiscale è
aumentata del 65% per il primo edificio supplementare che non sia l’abitazione
principale, del 150% per il secondo e del 300% per il terzo immobile e tutti i
seguenti. Le aliquote sono applicate in ordine di acquisto, ma non sono applicabili
ai fabbricati acquisiti a seguito di eredità.
L'imposta
sugli immobili è pagabile in due rate di pari importo, entro il 31 marzo e il
30 settembre
dell'anno
di riferimento. Un contribuente che effettua il pagamento completo della tassa
annuale entro il 31 marzo può beneficiare di sconti fino al 10%, stabiliti dai
comuni.
I
proprietari terrieri devono anche pagare le imposte in base alla superficie del
terreno, al livello della località in cui si trova e alla categoria del suolo
(ad esempio terreni agricoli). I termini di pagamento sono simili a quelli
previsti per l'imposta sugli immobili.
Le
autorità locali possono offrire un’esenzione di sette anni dall’imposta locale
sugli immobili, se il
proprietario
aumenta l’efficienza energetica dell’edificio.
tassazione società in Romania
Una società può essere definita come residente in Romania
laddove sia stata costituita conformemente al diritto rumeno o quando il luogo
effettivo di gestione degli affari si trova in Romania. Le società residenti
sono tassate in base al reddito mondiale mentre le società non residenti sono
tassate solo sul reddito generato all’interno del territorio rumeno. La base
imponibile per il calcolo dell’imposta sul reddito delle società è data dalla
differenza tra reddito generato da qualsiasi fonte (i ricavi lordi) e i costi
sostenuti per ottenere il reddito stesso, da cui è detratto il reddito non
imponibile e al quale vengono aggiunte le spese non deducibili. Sono
contabilizzate anche voci simili a ricavi e costi. Il sistema fiscale rumeno ha
adottato dalla riforma del 2005 una tassazione sui redditi con aliquota unica
del 16%, la c.d. flat tax. Le perdite possono essere riportate per sette anni e
i piani di ammortamento fiscale, modulati secondo la vita utile presunta del
bene, variano dai due ai sessanta anni. Anche in questo caso si applica
l’aliquota unica del 16%.
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MESSAGGIO DEL FONDATORE
Il Blog è stato creato esclusivamente per scopi infORmativi , a titolo gratuito e senza scopo di lucro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Le immagini e i testi presenti sul blog sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione o per qualsiasi violazione di copyright, non avranno che da segnalarcelo e provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Scusateci fin da adesso per il disturbo arrecato. OVE SI RICHIEDESSERO CONSULENZE, QUESTE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI SARANNO SOGGETTE A PAGAMENTO. |