La Cassazione con la Sentenza sotto
indicata, sancisce l’impignorabilità della prima casa ,adibita ad abitazione
principale del contribuente, bloccando tutti i procedimenti non solo presenti e
futuri, ma anche quelli in corso.
Il Concessionario della Riscossione deve
cancellare tutti i pignoramenti in corso ,che hanno i requisiti sotto indicati
di propria iniziativa o su istanza del Giudice
a cui ricorrera il contribuente a tutela dei suoi interessi.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 19270
si allontana dall'interpretazione ministeriale del rinnovato art. 76
del DPR 602/73 , evidenziando due importanti principi in materia di
riscossione coattiva:
·
in primo luogo, l’Agente della
riscossione, essendo la prima casa pignorabile da parte di altri creditori, potrà
intervenire nelle procedure dagli stessi promosse – che non sono assoggettate
alle condizioni dettate per l’agente – ed essere soddisfatto in quella sede;
·
in secondo luogo, non potrà né
iniziare né proseguire procedure immobiliari esecutive che non rispettino le previsioni del vigente art. 76 del D.P.R. n.
602/1973.
IL NUOVO TESTO DI LEGGE DEL D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con
modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il D.P.R. n.
602 del 1973, art. 76
C.1“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di
procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso
all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con
esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e
lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non dà corso all’espropriazione
per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia
delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica; b) nei casi diversi da
quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se
l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro.
L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui
all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il
debito sia stato estinto. (1)
C. 2. Il concessionario
non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a
norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità
sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma
1”.
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